« 2011 » « » “Giorgio La Pira” , “La Sapienza” A S P E T T I G I U R I D I C I DEL B R I C S LEGAL ASPECTS OF BRICS 8–9 2011 2011 = BRICS: 2011 / . spetti giuridici del BRICS = Legal aspects of 8–9 , . .— .: — . , 2011. — 240 . « », « » — . ISBN 8–9 © 2011 . — , 2011 8 Предисловие Введение Pierangelo Catalano Principali finalità e fondamenti del BRICS: natura e storia : 11 14 I Правовые основы функционирования БРИКС: международное право и ius romanum commune = Fondamenti giuridici del BRICS: diritto internazionale e ius Romanum commune = Legal bases of the functioning of BRICS: international law and ius romanum commune 18 Paulo Borba Casella Empires, hegemony and cooperation 28 Sandro Schipani Ius Romanum commune ed eguaglianza tra i popoli nelle prospettive del BRICS 49 Xu Guodong Diritto Romano e Paesi BRICS: codificazione in Cina e India 60 4 Adriano Pilatti Fondamenti costituzionali della partecipazione brasiliana al BRICS C: 64 68 79 Giancarlo Taddei Elmi Un progetto “informatico” per la Bibliografia sui Paesi del BRICS 88 II = BRICS e armonizzazione dei diritti dell’ambiente = BRICS and harmonization of legal regulation of the environmental protection Paolo Maddalena La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano 96 Fernando Walcacer Environmental Law and cooperation among the BRICS: building sustainable development 106 Fei Anling Responsabilità giuridiche per la protezione dell’ambiente nello sviluppo della cooperazione economica del BRICS 108 117 5 III = BRICS e armonizzazione dei diritti dell’energia = BRICS and harmonization of legal regulation of the energy sector Marcello Oliveira Time for BRICS: Building new Paradigms for the Conscious use of Energy Sources 125 Massimo Panebianco, Francesco Buonomenna Politica energetica del BRICS nello sviluppo dei raggruppamenti internazionali di Stati 128 Mingde Cao, Xinxin Zhao Energy law of China in the climate change era: from the perspective of international cooperation with BRICS countries 137 ( ) 150 : 152 : 165 6 IV = BRICS e armonizzazione dei diritti del commercio e delle finanze = BRICS and harmonization of legal regulation of the trade and finances Daniela Trejos Vargas International commercial law and conflicts of laws conventions as a legal framework for commercial relations 177 Ignazio Castellucci Aspetti giuridici comuni e/o di interesse per i paesi BRICS nell’ambito del commercio internazionale 178 Alvaro Vereda de Oliveira The BRICS countries and the reform of the international financial system: Some legal and diplomatic aspects 193 Riassunti delle relazioni Summaries of the articles 195 205 215 « » 7 225 , », 8–9 . 2011 . 2010 . 1 ( ) . , ( , , ). 2011 . 20–26 , 2011 ., , 24 « : ». 2011 . ( ). ». . »— . “Giorgio La Pira” , “La Sapienza” . . , , , , , ( ) — 8 , , » . « ). », « » 1 . , , . », « , » — . , , , . , . , (2010), (2009), . . , , , « , (2011): » . — , , . « » , » . « , — », , , . 1 : . . // / . ., 2010. . 34. 9 . . , , , , . , . Татьяна Анатольевна Алексеева, , — © 10 . , 2011 Pierangelo Catalano, Università di Roma ‘La Sapienza’ dottore honoris causa dell’Accademia delle Scienze di Russia © Pierangelo Catalano, 2011 PRINCIPALI FINALITÀ E FONDAMENTI DEL BRICS: NATURA E STORIA I. Il fondamento naturale del BRICS. Il Comunicato congiunto della riunione del BRIC di Ekaterinburg (16 giugno 2009) dichiara al paragrafo 12: «Sottolineiamo il nostro appoggio per un ordine mondiale più democratico e multipolare basato sul ruolo del diritto internazionale, l’eguaglianza, il rispetto reciproco, la cooperazione, l’azione coordinata e decisioni collettive di tutti gli Stati. Riaffermiamo il nostro appoggio agli sforzi politici e diplomatici per risolvere pacificamente le controversie nelle relazioni internazionali» (vedi corrispondentemente il paragrafo 2 del Comunicato congiunto di Brasilia, 15 aprile 2010). In un’intervista, nello stesso giorno dell’aprile 2010, il Presidente della Federazione Russa aveva notato che i paesi allora componenti del BRIC (cioè prima dell’inclusione del Sud Africa) componevano il 26 % del territorio e il 42 % della popolazione del mondo. La Dichiarazione di Sanya (14–15 aprile 2011) rende esplicito il fondamento naturale demografico del BRICS: i Paesi BRICS sono consapevoli di unire una popolazione totale di circa 3 miliardi di persone in continenti diversi. 2 Su questo fondamento naturale, visto in una prospettiva storica che supera l’esito della seconda Guerra mondiale, viene chiesta la riforma dell’ONU e in particolare del Consiglio di Sicurezza. Cina e Russia riaffermano l’importanza di India, Brasile e Sud Africa negli affari internazionali e quindi nell’organizzazione delle Nazioni Unite.3 Analogamente il BRICS chiede la riforma del Fondo Monetario Internazionale.4 2 Vedi Dichiarazione di Sanya, par. 3: «It is the overarching objective and strong shared desire for peace, security, development and cooperation that brought together BRICS countries with a total population of nearly 3 billion from different continents. BRICS aims at contributing significantly to the development of hymanity and establishing a more equitable and fair world». 3 Vedi Dichiarazione di Sanya, par. 8: «We express our strong commitment to multilateral diplomacy with the United Nations playing the central role in dealing with global challenges and threats. In this respect, we reaffirm the need for a comprehensive reform of the UN, including its Security Council, with a view to making it more effective, efficient and representative, so that it can deal with today’s global challenges more successfully. China and Russia reiterate the importance they attach to the status of India, Brazil and South Africa in 11 II. La prospettiva del Diritto romano.Le richieste del BRICS devono essere osservate dal tradizionale punto di vista del Diritto romano. Si tratta di costruire: 1) una auctoritas publica universalis, che 2) impedisca le guerre e 3) ponga limiti severi alle usurae. Intendo qui solamente indicare i punti di partenza di studi futuri. 1) Mancanza di una auctoritas publica universalis (cfr. costituzione Deo auctore, Costantinopoli 530; costituzione Gaudium et spes, Roma 1965, n. 82). È noto che lo Statuto delle Nazioni Unite, nonostante l’affermazione dell’art. 2 secondo cui l’organizzazione è fondata sul principio della “sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri”, sancisce (artt. 23 e 27) per i Membri permanenti del Consiglio di sicurezza un “privilegio”, una diseguaglianza anche formale. Questa diseguaglianza dipende solo dall’ esito della seconda Guerra mondiale e non da regole generalizzabili, quali ad es. l’estensione del territorio, lo sviluppo demografico, la consistenza economica delle Nazioni. 5 2) Guerre e piraterie. È facile osservare che nel lessico dello Statuto delle Nazioni Unite il termine “guerra” è stato sostituito dal termine “uso della forza armata”; per contro le guerre, generalmente ingiuste, affliggono sempre più l’umanità. Odierne violazioni del diritto internazionale e della sovranità dei popoli compiute da grandi potenze sono da configurare, secondo lo ius Romanum (di cui è parte lo ius gentium), come pirateria di latrones: vedi la precisazione terminologica, cioè concettuale, nei Digesta Iustiniani 50,16,118 (testo del giurista classico Pomponio).6 international affairs, and understand and support their aspiration to play a greater role in the UN». 4 Vedi Dichiarazione di Sanya, par. 15: «We call for a quick achievement of the targets for the reform of the International Monetary Fund agreed to a previous G20 Summits and reiterate that the governing structure of the international financial institutions should reflect the changes in the world economy, increasing the voice and representation of emerging economies and developing countries». 5 Cfr. Danilo Zolo, Cosmopolis: la prospettiva del governo mondiale, Feltrinelli, Milano 2002; 2004. 6 In riferimento ad eventi del secolo scorso, vedi Universidad Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Mundo Nuevo. Revista de Estudios Latinoamericanos, año VI, n. 19/22, Caracas enero-diciembre 1983. Numero especial Malvinas, p. 9. Sulle antiche fonti romane vedi ora Anna Tarwacka, Romans and pirates. Legal perspective, Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego, Warszawa 2009. 12 3) Limiti alle usurae. L’usura internazionale, attraverso il cosiddetto “debito estero”, è causa di massiccia violazione dei diritti umani nei paesi poveri: vedi la risoluzione 1998/24 della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. 7 Catone il Censore e Cicerone (De officiis 2,25) assimilavano l’usura all’omicidio; gli Imperatori romani disposero la pena dell’infamia per gli usurai; Ambrogio, vescovo di Milano eletto dal popolo, considerava l’usura atto di guerra (De Tobia 15,51; cfr.3,1: «paga le usure chi non ha da mangiare»). 8 III. Il futuro del BRICS dalla natura alla storia. A ben vedere i Paesi del BRICS, unendosi, fanno esattamente fronte alle esigenze della natura: estensione territoriale, sviluppo demografico, consistenza economica (di cui supra 1). Alla natura consegue la storia giuridica dei grandi spazi, con la continuità di almeno due veri imperi: l’Impero di Mezzo (cioè la Cina) e l’Impero romano (“Terza Roma” in Oriente e “Quinto Impero” in Occidente: cioè Russia e Brasile).9 Già nel 1960 uno studioso italiano del pensiero di Marx ed Engels individuò le convergenze di India, Cina e Russia.10 Dobbiamo sperare che il BRICS, di fatto ora e di diritto in futuro, contribuisca a metter fine alle contraddizioni odierne (materiali e persino formali) delle organizzazioni internazionali (internationalia gremia secondo la terminologia della costituzione Gaudium et spes) e favorisca un effettivo ritorno allo ius gentium. I giuristi devono criticare in radice il “cosmopolitismo” astratto, strumento dell’ “imperialismo internazionale del denaro” (questa espressione risale all’enciclica Quadragesimo anno del 1931, ripresa dalla Populorum progressio del 1967). Si tratta di tornare alla natura (terra, popolazione) e, per questa via, attraverso la storia, allo ius gentium, che vige anche al di sopra dei patti, in base alla fides. 7 Vedi La dette contre le droit. Une perspective méditerranéenne (Collection «Sistèmes Juridiques de la Méditerranée. Études et documents 2»), sous la direction de Pierangelo Catalano et Abdelkader Sid Ahmed, Edition Isprom/Publisud, Paris 2001; Pierangelo Catalano e Sandro Schipani, Promemoria sul debito internazionale in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’ integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America Latina, 23 (2007), pp.185 ss. 8 Cfr. Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, Notícia do Direito Brasileiro, N.S., 16 (2011), Edição comemorativa dos 50 anos de Brasília, p. 23. 9 I parallelismi tra Russia e Iberia sono noti ad antropologi e sociologi: vedi ad es. Darcy Ribeiro, O processo civilizatório. Etapa da evolução sociocultural, Rio de Janeiro 1968 (anche in riferimento alla Terza Roma). 10 Vedi la raccolta di scritti di Karl Marx — Friedrich Engels, India Cina Russia. Le premesse per tre rivoluzioni, a cura di Bruno Maffi, prima ed. Il Saggiatore, Milano 1960; II ed., con introduzione di Mario Maffi, il Saggiatore, Milano 2008. Devo questa indicazione bibliografica ad Adriano Pilatti, direttore dell’Istituto giuridico della Pontifícia Universitade Católica do Rio de Janeiro. 13 Пьеранджело Каталано, “La Sapienza”, honoris causa © . , 2011 : I. . 12 , 16 2009 ., :« , , , , , . »( . 15 2010 .). 2010 ., .2 , , , ( . . ), , 42 % (14–15 : 26 % . 2011 .) , .11 , , . , .12 .13 11 .: , , 3: « , 3 . ». 12 .: , 8: « , 14 II. . . : (1) usurae auctoritas publica universalis, (3) (2) ). , . 1) auctore, . 82). . 2, auctoritas publica universalis ( . 530 . Gaudium et spes, , , « », », . . ( . 23 , « , , Deo 1965 ., 27). , , , 14 . 2) . , « », » , , . ius Romanum ( ius gentium) (latrones): , . . . , , , , . , , , ». 13 .: , " 15: « " , , ». 14 .: Danilo Zolo, Cosmopolis: la prospettiva del governo mondiale, Feltrinelli, Milano 2002; 2004. 15 Digesta Iustiniani 50,16,118 ( ). 15 3) (usurae). « , », : 1998/24 . . 16 (De officiis 2,25) ; ; , , — , , infamia , , (De Tobia 15,51; .3,1: »).17 III. . , ( , , . I). . , ( . . : , , ( . . ) « , ) » : : « ( . . » ). 18 1960 . .19 , 15 .: Universidad Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Mundo Nuevo. Revista de Estudios Latinoamericanos, año VI, n. 19/22, Caracas enero–diciembre 1983. Numero especial Malvinas, . 9. .: Anna Tarwacka, Romans and pirates. Legal perspective, Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego, Warszawa 2009. 16 .: La dette contre le droit. Une perspective méditerranéenne (Collection «Sistèmes Juridiques de la Méditerranée. Études et documents 2»), sous la direction de Pierangelo Catalano et Abdelkader Sid Ahmed, Edition Isprom/Publisud, Paris 2001; Pierangelo Catalano e Sandro Schipani, Promemoria sul debito internazionale // Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’ integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America Latina, 23 (2007), . 185 . 17 C .: Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, Notícia do Direito Brasileiro, N.S., 16 (2011), Edição comemorativa dos 50 anos de Brasília, . 23. 18 : .: Darcy Ribeiro, O processo civilizatório. Etapa da evolução sociocultural, Rio de Janeiro 1968 ). 19 .: , Bruno Maffi, 1960 .; , Mario Maffi, 2008 .: Karl Marx, Friedrich Engels, India Cina Russia. Le premesse per tre rivoluzioni . ], il 16 , de facto, ( (internationalia ) de iure gremia Gaudium et spes) ius gentium. », »( ( gentium, , « Quadragesimo anno 1931 ., Populorum progressio 1967 .). ) ius , fides. . Saggiatore, Milano 2008. Pontifícia Universitade Católica do Rio de Janeiro Adriano Pilatti. 17 ) I Правовые основы функционирования БРИКС: международное право и ius romanum commune Fondamenti giuridici del BRICS: diritto internazionale e ius Romanum commune Legal bases of the functioning of BRICS: international law and ius romanum commune Владимир Михайлович Давыдов, © . . , 2011 , . — . . , , , », . , , . , , , , . — , — ( , ). , , , , . . 18 , , , . , , . ? , , . « » , , . , . , . , , . , , . *** , « », , . « ». , . « , » ( ). , (2009) , .20 . — , , . « », . 20 2011 . 19 — . , . , . . 1950–1980 . ( ) ( ). . , , 4 % 1960- 1,6 % , 1960- . 1960- . ( — 10,5 3 5 %. . 0,7 %. 1–2 %, ), ( , ) . . 1980- 1990- . , , . , . XX . . , 78 40 21 . 2010 . 2012 . , 7,7 %, 2011 4–5 %. . 2009 . 7,1 %. , . — . . 21 . .: . . ., 2003. . 505–506. 100 20 / . . 4 %.22 , , . , , , , , « ». . , . , . , , ( , ) . . , , — , , . . , . , , . « » . , , , , . . . , , . 22 The Economist. April 2nd–8th 2011, p. 89. 21 — . , . *** , . « », . , , , , , , , . , ( , ), . .23 . , , . , , . , , . , , . . 23 , « », . 22 , . , , , ( , ), ( , ( ) ). . , , , , . , , « » , . , , , . . , , . , , , , . , , , , , , . *** « » »24 « , . , . » , , , , 24 , , .: Oppenheimer A. Cuentos chinos. El engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina. Buenos Aires, 2006. 23 , . » « , « » . », , « ». « » . . . 25 . « — »— , . » , . « » ( . south — ), , . . , , , , . , ( , ), XXI . , . , . — « 25 « » . 1980- . , ». (R. Cline) ( . ., 1983). 24 .: .« » « ». . 26 . , . , . . : « », . , « » . , — , , , , . « » , , . , , , , , . « » , . . *** 1. , « », , « 26 .: Tamames R. Para salir de la crisis global — Análisis y soluciones, Madrid… Miami. Ed. EDAF. 2009, pp. 119–138. 25 » , . 2. — , , . , , . , . 3. , , , . , . . , , , ), , , . , , ( G8 G20, G5). — . , « ». , , , , . 4. . , , ». « » , . , ; 26 : , , , , ; , , — ; , , , . 5. . . , . , », « , , — , , . « , » — , G8 , G5. , , . 27 Paulo Borba Casella, Full professor for Public International Law and Vice-Dean of the University of Sâo Paulo Law School © Paulo Borba Casella, 2011 EMPIRES, HEGEMONY AND COOPERATION* Only respect stemming from the equality of forces is a solid enough basis for an alliance, as the eventual transgressor refrains in view of the perception of not having enough superiority to attack. Our independence was respected only because it has seemed evident that, aiming at the empire, they would more easily achieve supremacy with artful words and deceitful political moves than with the use of force. Thucydides (ca. 460 — ca. 400 a. C.)27 L’esperienza dell’Antico ci dice che anche per quel lungo periodo si possono utilizzare le categorie definitorie di impero e imperialismo. Impero come entità statale sovranazionale i cui componenti vivono secondo i moduli culturali e politici della dominante (Roma, da cui impero romano) con a capo una persona dotata di autorità monarchica; l’imperialismo come volontà di conquista da parte di uno stato (Roma) di altri stati prima autonomi Antonio Baldini (2008)28 L’idée de civilisation implique la connaissance du passé. Tzvetan TODOROV (2008)29 For any power, at any time, there is the temptation of the use of force, of attempting to exercise power, as an effective tool — with the “use of force” —, and * A preliminary and shorter version of this paper was presented at the seminar on the Legal Aspects of BRICS, held in 8–9 September 2011 in Saint Petersburg, Tsarskoie Selo, Kochubei Dacha, organized by the National Research University “Higher School of Economics” — Saint Petersburg Branch — Law Faculty — Institute of Comparative Legal Research, jointly with Research Center “Giorgio La Pira” of the National Council of Scientific Researches of Italian Republic; University of Rome “La Sapienza”; European Council of Social Studies on Latin America — Group of Jurisprudence. Special thanks are hereby expressed to professors Tatiana Alexeeva, Alexander Volkov, Vladimir Davydov, Boris Martynov, Pierangelo Catalano, and also to Polya Alexeeva. 27 Tucídides, História da guerra do Peloponeso (trad. do grego, intr. e notas, Mário da Gama Kury, Brasília: Ed. UnB, © 1982, 3ª ed., 1987, livro III, 11). 28 Antonio Baldini, L’Impero romano e la sua fine (Bolonha: Il Mulino, 2008, p. 18). See also: Stephen Howe, Empire: a very short introduction (Oxford: Univ. Press, 2002, p. 114): “The age of formal empire is clearly dead.” 29 Tzvetan Todorov, La peur des barbares: au-delà du choc des civilisations (Paris: Robert Laffont, 2008, p. 43). 28 not only as a threat thereof — with “artful words and deceitful political moves” — already considered Thucydides, instead of attempting to convince and to reach consensus, through rounds of negotiations. The possibility of any international system oscillates between the exercise of hegemony and the construction of cooperation, through international law and relations. At any time in history, the risk exists and the phenomenon occurs again and again, as such temptation seems to be inherent to the human soul, and as such, is reflected in all civilizations, as soon as the material conditions are gathered with enough elements to allow the exercise of hegemonic power: by definition, when the configuration of the exercise of power will stem from a centre there will be search for an empire, as the power, around which the ‘system’ will be ordered — such as have been, for centuries the Pax romana, or the Chinese world order, not by chance called the “Middle Kingdom”.30 An international system will be built through coordination and interaction among unities, if not ordered from a centre, otherwise. This is the scope of this paper: the presentation of empires, moving from hegemony — be same effectively exercised or threatened — towards cooperation. The very essence and scope of international is at stake therein: the emphasis will be centered on these two terms: ‘hegemony’ and ‘cooperation’, as rendering the emphasis on the use of law or the use of force. When force is used, the realm of international law is left behind. 31 By definition, empires may be tempted to exert domination, towards hegemony, more than endeavoring cooperation. This dilemma between hegemony and cooperation, or law as opposed to force is not only applicable for the past. This is a central issue for international law.32 30 Y. Onuma, A Transcivilizational perspective in international law (The Hague: Academy of international law, 2010, also published in the Recueil des cours, 2009, vol. 342) ponders on the necessity to consider centre — periphery relations in international law and relations. Not only on a Western centered approach. 31 As shown by attempts to regulate war through law: this is one of the least successful chapters of international law, in spite of some institutional and conceptual advances achieved. War may have been legally outlawed in contemporary international law, but this remains only partially effective. 32 Jules Basdevant, Règles générales du droit de la paix (RCADI, 1936, t. 58, pp. 471– 692); Maurice Bourquin, Règles générales du droit de la paix (RCADI, 1931, t. 35, pp. 1–232); James-Leslie Brierly, Règles générales du droit de la paix (RCADI, 1936, t. 58, pp. 1–242); Arrigo Cavaglieri, Règles générales du droit de la paix (RCADI, 1929, t. 26, pp. 311–585); Olivier Corten, Le droit contre la guerre: L’interdiction du recours à la force en droit international contemporain (Paris: Pedone, 2008); Edouard-Eugène-François Descamps, Le droit international nouveau: l'influence de la condamnation de la guerre sur l'évolution 29 The temptation remains present, and its use is recurrent, it turns up again and again, as soon as any country has enough power to risk attempting the unilateral use of force for enforcing the scopes of its ‘national’ policies. Such exercises soon to be rendered obsolete, due to the impossibility of carrying on same in today’s world. juridique internationale (RCADI, 1930, t. 31, pp. 393–559); Charles Dupuis, Règles générales du droit de la paix (RCADI, 1930, t. 32, pp. 1–290); J.-P.-A. François, Règles générales du droit de la paix (RCADI, 1938, t. 66, pp. 1–294); Frits Kalshoven, Reflections on the laws of war: collected essays (Leiden: M. Nijhoff, 2007); J. van Kan, Règles générales du droit de la paix: l'idée de l'organisation internationale dans ses grandes phases, RCADI, 1938, t. 66, pp. 295–601); Erich Kaufmann, Règles générales du droit de la paix (RCADI, 1935, t. 54, pp. 309–620); H. Lauterpacht, Règles générales du droit de la paix (RCADI, 1937, t. 62, pp. 95–422); Louis Le Fur, Règles générales du droit de la paix (RCADI, 1935, t. 54, pp. 1– 307); Edgar Milhaud, L'organisation économique de la paix (RCADI, 1926, t. 15, pp. 277– 431); Boris Mirkine-Guetzévitch, Le droit constitutionnel et l'organisation de la paix (droit constitutionnel de la paix) (RCADI, 1933, t. 45, pp. 667–773); Joseph Muller, L'oeuvre de toutes les confessions chrétiennes (églises) pour la paix internationale (RCADI, 1930, t. 31, pp. 293–392); Ernest Minor Patterson, Les bases économiques de la paix (RCADI, 1931, t. 37, pp. 413–525); H. Rauchberg, Les obligations juridiques des membres de la Société des Nations pour le maintien de la paix (RCADI, 1931, t. 37, pp. 83-204); V. H. Rutgers, La mise en harmonie du pacte de la Société des Nations avec le pacte de Paris (RCADI, 1931, t. 38, pp. 1– 123); Gabriele Salvioli, Les règles générales de la paix (RCADI, 1933, t. 46, pp. 1–164); Georges Scelle, Règles générales du droit de la paix (RCADI, 1933, t. 46, pp. 327–703); Stélio Séfériades, Principes généraux du droit international de la paix (RCADI, 1930, t. 34, pp. 177– 492); Karl Strupp, Les règles générales du droit de la paix (RCADI, 1934, t. 47, pp. 259–595); A. Verdross, Règles générales du droit international de la paix (RCADI, 1929, t. 30, pp. 271– 517). In the same sense, see also: Boutros Boutros-Ghali, Le droit international à la recherche de ses valeurs: paix, développement, démocratisation (RCADI, 2000, t. 286, pp. 9–38); Patrick Daillier, Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix (RCADI, 2005, t. 314, pp. 233–431); Lucius Caflisch, Lucius, Cent ans de règlement pacifique des différends interétatiques (RCADI, 2001, t. 288, pp. 245–467); Marcelo G. Kohen (edited by), Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law / La promotion de la justice, des droits de l’homme et du règlement des conflits par le droit international: Liber amicorum Lucius Caflisch (Leiden: M. Nijhoff, 2007); Albert E. Hindmarsh, Le Japon et la paix en Asie (RCADI, 1936, t. 57, pp. 97–199); Anne-Marie le Gloannec e Aleksander Smolar (sous la dir. de), Entre Kant et Kosovo: études offertes à Pierre Hassner (Paris: Presses de Sciences Po, 2003); Mai Lequan, La paix (« introduction, choix de textes, commentaires, vade-mecum et bibliographie » par M.L., Paris: Flammarion, 1998); Ugo Villani, Les rapports entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix (RCADI, 2001, t. 290, pp. 225–436); Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement: Mélanges Michel Virally (Paris: Pedone, 1991); Hans Wehberg, La contribution des conférences de la paix de La Haye au progrès du droit international (RCADI, 1931, t. 37, pp. 527–669). 30 We may agree with C. H. Alexandrowicz (1968)33 when he warned that the law of nations (as a universal and multi-ideological framework) cannot be in alliance with any particular ideology (religious, social or economic) and this proposition is valid even today, for otherwise international would cease to be a framework of coexistence and tend to lose its ultimate raison d’être.34 On the other hand, and per definition, empires seek domination, not undertstanding. But there may be a way to combine same? William of Ockham, in the fourteenth century evidences a change of perspective,35 when dealing with the notion of empire: a Deo per hominem — as labeled by him, empire comes from God, through men, as explained in his Short treatise on tyrannical government36 (IV.6): the Roman empire was set by God, with the concourse of men [namely, human governance] in such a way that men, who had the power to confer jurisdiction to someone, effectively conferred such imperial jurisdiction to the emperor. The statement of Ockham could be in any handbook on international relations: “truth is better found in questioning, opposing, disputing, and resolving the arguments of the other side — querendo autem, opponendo, disputando et partis adverse defensiones solvendo, melius veritas invenitur.37 Thus, for Ockham, among other thinkers and theologians of his time, there are two terms: the first is absolute power (potentia absoluta) represent a logic a priori; the second is ordered power (potentia ordinata), referring to the present order of the world, conducted by laws. An equivalent concept was already pointed out by 33 C. H. Alexandrowicz, The Afro-Asian world and the law of nations: historical aspects (RCADI, 1968, t. 123, p. 117–214). 34 C. H. Alexandrowicz (op. cit., 1968, t. 123, quoted p. 148–149). 35 R. Scholz, Wilhelm von Ockham als politischer Denker und sein Breviloquium de principatu tyrannico (Leipzig-Stuttgart: K. W. Hiersemann, 1944); R. Scholz, Die Publizistik zur Zeit Philip des Schönen und Bonifaz VIII (Stuttgart, 1903); G. de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge (Paris: Vrin, 1956, tomos 4, 5 e 6); J. Rivière, Le problème de l’église et de l’état au temps de Philippe le Bel (Louvain / Paris: Champion, 1926). 36 William of Ockham, A short discourse on tyrannical government: over things divine and human, but especially over the empire and those subject to the empire, usurped by some who are called highest pontiffs (edited by Arthur Stephen McGrade, transl. by John Kilcullen, “Cambridge texts in the history of political thought”, Cambridge: Univ. Press, © 1992, 1st publ., 1992); Guillaume d’Ockham, Court traité du pouvoir tyrannique: sur les choses divines et humaines — et tout spécialement sur l’Empire et sur ceux qui sont assujettis à l’Empire — usurpé par ceux qui certains appellent ‘souverains pontifes’ (trad. du latin et introduction par Jean-Fabien SPITZ, Paris: PUF, 1999). 37 William of Ockham (edited by John Kilcullen, ed. 1992, p. 173). 31 Aristotle. 38 The order of the world conducted by law remains the central issue for international law. The main question here is: can empires move from hegemony towards cooperation? To the extent that present times no longer allow room to unilateral rule, there will be the need for empires to run together. Whether and to what extent this can be achieved remains to be seen, as the BRICS cooperation framework could be an example.39 There is room to set the difference between empire and imperialism. Nowadays, both terms tend to receive bad press in the post-modern context.40 As the consequences of each vary considerably, some basic features should be kept in mind. A little study of recent history would have been enough to teach some lessons: Afghanistan is just one example among others — as both the British Empire and the Soviet Empire had failed to dominate that very same area, respectively in the first and second half of the 20th century, how did the U.S.A. and their military ‘strategists’ think they could have done better?41 They have grossly failed and they have brought the rest of the world into their nightmare.42 This recent failure exposed, the question remains: can empires afford to cooperate? Or will the imperial dimension be incompatible therewith? By itself and in itself thereby be lost? The question is not only theoretical and conceptual: it has direct and relevant impact on the present world and the world to come over the next 38 Aristotle, Politics (with an English translation by R. Rackham, Cambridge, Ma. / London: Harvard UP, LCL vol. 264, Aristotle vol. XXI, © 1932, reprinted 2005). 39 p. B. Casella, BRIC — uma perspectiva de cooperação internacional (São Paulo: Atlas, 2011) also published in French, BRIC — à l’heure d’un nouvel ordre juridique mondial (Paris: Pedone, 2011). 40 Niall Ferguson, Império (from the original Empire © 2003, transl. by Marcelo Musa Cavallari, Sao Paulo: Planeta, 2010, p. 382): “as palavras ‘império e imperialismo’ se tornaram ‘uma forma de insulto’ no mundo pós-moderno.” The recent (2011) and savage riots in England are a recent illustration and sad evidence thereof. The old claim at Rule Britannia, seems lost in a distant past … they are barely ruling themselves at present. 41 The heritage of the post cold war years (1990–2010) is eloquent enough in itself as evidence of the failure of attempts at unilateral rule. The United States of America (USA) could have played a major role in shaping a ‘brave new world’, after the collapse of the cold war confrontation years (1949–1989). Instead, under mediocre leadership they chose to follow the guidelines set by a limited middleman, driven by lack of vision and greed into two catastrophes — the occupation of Afghanistan, since 2001, and of Iraq, since 2003, and got stuck into it. 42 Added damage ensues from the financial crisis, declared in September 2008. First raging in the mortgage and banking system, since then the crisis spread to various states and governmental superstructures within the EU area, one after the other. At the end of 2011 same talk about a ‘lost decade’ expected as necessary to wipe out these damages. 32 decades. In my view, the BRICS could be one way to shape the entire world differently. In view of the absurd gross errors committed by the U.S.A., just along the last decade, there is time to experiment new leadership for the world. The European Union could look towards the BRICS for cooperation and redressing the world at large, and the world’s legal and institutional system in particular. Time for hegemonic empires is over. There may now be room for empires to cooperate. The decay of the U.S.A. would be the latest example of a failed model at unilateral framing of the world, in accordance with the commands of one power. The cost and impact thereof for the entire world are considerable enough to render new experiments both timely and barely needed: but will the BRICS countries be aware and capable of undertaking such a wide-ranging transformation of the world at large? Can empires simultaneously cooperate and remain empires? Can they work together and remain faithful to the essence of imperial content and features? Yes, to the extent that cooperation is carried out in accordance with international law. And this is to be done in a concerted way. This is the role of international law, particularly in our post-modern context. Some forms of international law also happened in precedent eras.43 In view of such elements it will be possible to consider the great lines of evolution of international law along the latest two hundred years.44 International law and institutions are more needed than ever to regulate the world: not because humankind has become wiser, but due to the fact that we are growingly interdependent. How can the BRICS shape the world, in accordance with the requirements of 43 In this sense, see p. B. Casella, Direito internacional no tempo antigo (São Paulo: Atlas, 2011); p. B. Casella, Direito internacional no tempo medieval e moderno (São Paulo: Atlas, 2012); p. B. Casella, Direito internacional no tempo clássico e pós-moderno (forthcoming); see also Wilhelm G. Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte (Baden Baden: Nomos, 1984); Robert Kolb, Esquisse d’un droit international public des anciennes cultures extra européennes (Paris: Pedone, 2010); Wolfgang Preiser, Frühe völkerrechtliche Ordnungen der aussereuropäischen Welt: ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts («Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, Societas Scientiarum Francofurtensis », Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1976); Wolfgang Preiser, Die Völkerrechtsgeschichte, ihre Aufgaben und ihre Methode (Wiesbaden, 1964); David. J. Bederman, International law in Antiquity (Cambridge: Univ. Press, 1st publ., 2001, paperback, 2006). 44 In the third volume, p. B. Casella, Direito internacional no tempo clássico e pósmoderno (in preparation). As for any cultural product, international law is conditioned by History and by the time context, in which same is built. The present context renders same more needed than ever. 33 the present age? To a certain limited extent, in a different time and context, this was the experience of the European concert, “le concert européen” (1815–1914).45 Some of the elements thereof, like the informal coordination and mutual consultation, in view of external action, remain valid and could still be useful for the BRICS to be taken into consideration. The so-called “European concert” was the answer found at the time to cope with the enormous changes that had occurred in the precedent years, precisely from 1792 to 1815, as an effort to avoid such a picture to repeat itself. The answer to the failures of the precedent period, as found at the time, was an attempt at institutionalization of the system, albeit in an informal way, by consultation and deliberation mechanisms, among the major powers in Europe at the time. 46 The same lesson remains valid. The attempt at institutionalization was done, at the time, in accordance with the parameters of international law and institutions of the era.47 This could be developed within the more structured contents of present day international system. Thereby empires can not only survive and comply with their nature, but also mutually secure themselves, while also helping to build the fundamental requirements and features for an international law based rule within a multilateral system. Such a multilateral system based on international law is yet to be built. This could be the contribution of the BRICS for the world at present, and for the next decades. This is not yet achieved, and certainly it will not be simple to do it. But there is so much law needed in the present world context, as to render viable endeavors aiming towards its achievement. The heritage of the last two decades in the post cold war years brought and 45 See for instance M. Bourquin, La sainte alliance: un essai d’organisation européenne (RCADI, 1953-II, t. 83, pp. 377–464) or Jacques-Alain de Sédouy, Le concert européen: aux origines de l’Europe (1814–1914) (Paris: Fayard, 2009, “épilogue”, pp. 461–466, cit. p. 466): “L’issue tragique de la crise en août 1914 n’est pas seulement l’échec d’un système international qui avait maintenu la paix ou, à défaut, contenu la guerre pendant un siècle sur notre continent et permis, sans explosion généralisée, la transformation de l’ordre établi par le Congrès de Vienne en 1814–1815. C’est la faillite de l’Europe qui, après avoir dominé le monde, se porte à ele-même les coups qui vont précipiter son déclin”. 46 The expression stems from the Prince Metternich, in charge of the foreign policy of the Habsburg Empire for almost four decades. 47 J. Novicow, La politique internationale (Paris: Felix Alcan, 1886); Charles G. Fenwick, The progress of international law during the past forty years (RCADI, 1951, t. 79, pp. 1–72); C. Fenwick, International Law (1st publ., 1924, New York / London: D. AppletonCentury Co. Inc., 2nd ed. revised and enlarged, 1934). 34 evidenced the gross failure of the last unilateral attempt at an ‘imperialist’ order.48 The failures have evidenced themselves.49 The aftermath of such ‘colonial’ endeavors 50 are strongly felt not only in the international relations among the former imperial powers and the former colonies, but also within each of them.51 On both sides, for each of the colonial powers, and also for the ‘colonized’.52 And this is likely to remain, for some time whose length is hard to evaluate. 48 The blunder is so blatant as to render superfluous the search for justification: the U.S.A. not only is blocked but is blocking the advances of the legal and institutional development of international law at large. Yasuaki Onuma, A Transcivilizational Perspective on International Law (op. cit., 2010 edition, p. 184-5 and p. 137-8) notes that the approach to international law and relations in the U.S. is “incredibly egocentric, tacitly equating what is American with what is international or universal” and warns: “Refusal to ratify important multilateral treaties as listed above, which should be taken as representing the common will, value and interest of global society would seriously hurt the prestige of the United States as a reliable, legitimate and respected leader of international society.” 49 Not to say that just one case is being considered, look one more century behind: the European colonial experiments, with a certain ‘imperial’ flavor, in the Afro-Asian world left marks which will still require time and efforts to be wiped out. As a time frame we could agree on setting it mainly between the second half of the 19th and the first half of the 20th century: and the picture is set clearly enough — neither time nor efforts are needed to evidence the cost and the lasting impact of the aggressions done, to others and to these “Western Christian European” powers themselves. 50 Albert Memmi, Le racisme: descriptions, définitions, traitement (“nouvelle édition revue”, © 1982, 1994, Paris: Gallimard — Folio actuel, 1994, cap. 2. ‘l’observation’, p. 38–54, cit. p. 45–46): “Le racisme est d’abord une expérience vécue; c’est aussi une expérience commune, très largement partagée; avant d’être utilisée comme une machine idéale a détruire autrui. Les colonisateurs sont souvent racistes, oui, mais les colonisés aussi. Nul manichéisme n’est ici possible: le péché est aussi commis spontanément par les victimes.” See also Albert Memmi, Portait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur (préface de Jean-Paul SARTRE, originalmente publicado em 1957; nova ed., 1985; Paris: Gallimard — Folio actuel, 2010). 51 Alfredo Bosi, Dialética da colonização (São Paulo: Cia. das Letras, 1992). 52 Martti Koskenniemi, The gentle civilizer of nations: the rise and fall of international law (1870–1960) (“Hersch Lauterpacht Memorial Lectures”, Cambridge: University Press, 1st published 2001, reprinted 2005, quoted p. 504): “solutions to social problems cannot be derived from legal theories”. See also Jean Charpentier, Autodétermination et décolonisation (in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes: méthodes d’analyse du droit international — Mélanges offerts à Charles Chaumont, Paris: Pedone, 1984, pp. 117–133) and Robert Charvin, Le droit international tel qu’il a été enseigné: notes critiques de lecture des traités et manuels (1850-1950) (in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes: méthodes d’analyse du droit international — Mélanges offerts à Charles Chaumont (Paris: Pedone, 1984, pp. 135–159). 35 If unilateral rule by any empire is ruled out, there is time and need to set some framework of global governance. But how can it be tried? And by whom could this be attempted? While the US and the EU are trying to clean their own homes, and attempting to set things straight in their own backyards, same will be less willing and capable of trying to rule the world. There is a gap of so-called “global governance”. The BRICS can be the clue to reframe the world. In order to experience cooperation among powers, it will be necessary to set up a mutually agreed and acceptable framework for same to work within. And this is to be considered in accordance with international law: a mutually agreed framework based on the rule of international law and the central role of the international institutions. In the course of time grew up, in Asia, a whole net of relations between China and foreigners, which could be compared to the corresponding model of international order that developed in Europe. This was the so-called “Chinese world order”, as formulated by Fairbank (1968, 1970),53 whereby ancient China considered itself the centre of the international system. The keynote of the “Chinese world order” was that all other princes would turn around such axis. There was no idea of coordination, but subordination and ‘vassal homage’, even when such was purely nominal. At least virtually it was exercised — as a symbol, of foreign envoys bowing to the Chinese emperor, who received same, surround by Court staff and apparatus. There existed and operated, thus, in some way, the idea of an international system, in Asia, having China as its centre. But this system evolved from a premise, so to say, imperial. There was no idea of coordination among equals, and this is the very essence of an international system, at least as a basic concept therefor. Albeit the practice can accommodate some differences, time is over for empires, to the extent same may wish to carry on unilaterally their policies — both inward and towards the outside world. The failure of the United States after ten years in Afghanistan and eight in Iraq does not require further stress — as the former Soviet Union had also bitterly experienced in a previous failed attempt to dominate Afghanistan. If the unilateral use of force is over, not only conceptually but also in practice, this does not lead countries automatically to acknowledge the need to accommodate 53 John King Fairbank, A preliminary framework (in J. K. Fairbank (ed.), The Chinese world order: traditional China’s foreign relations, Cambridge, Ma: Harvard Univ. Press, © 1968, 2nd printing, 1970, pp. 1–19, cit. p. 2): “although, as we shall see, international or interstate do not seem appropriate terms for it. We prefer to call it the Chinese world order”. 36 to the requirements of organized life. Life in common requires a continuous effort from all concerned parties: be it for two people, leading the life of a couple or for a group of countries. For any power aiming at empire, “only the respect following from equality of forces can be a firm basis for an alliance”,54 was already noted by Thucydides. Good faith could become a more secure basis, added to good will, but can be even added to fear, and to the need of mutually securing each other. Hesitation between the use of force and dialogue does not stem from virtue, but from interest. To the extent a power aiming at the imperial condition feels strong enough; same will be more willing to the use of force than to recourse to eloquent words, and the search for alliances, in order to secure its hegemony. The idea that only respect stemming from equality of forces — or at least a balance of forces — constitutes a basis firm enough for an alliance was the basis for ordering the system of the “European concert” (1815–1914). And to some extent, again, this is the context of the cold war years (1949–1989). The formula of Thucydides55 has given much more and much before the socalled ‘realist’ theorists of international relations. These, as we see, did barely innovate at all. Centuries later, Polibius (ca. 202 — ca. 120 b.C.), in his History 56 considered that the history of the world henceforth was an organic body. This is probably the first hint at the idea of ‘globalization’, lately current and repeated ad nauseam. The main element therein is that the impact of the Roman Empire rendered the view of the world possible: at least in a Roman view thereof. There are lessons both from distant and from recent past to be gathered: rule based on force is over, hegemony has shown its limits. The unilateral use of force has been rendered illegal in contemporary international law. And this is positive enough to be kept in mind and to be rescued. Yet, this does not show how the “brave new world” is to be set up. The keyword can be cooperation. But if the concept is known, its practice requires constant efforts. And add to it also mutual surveillance. What the BRIC countries could do? Same can set up the parameters for a 54 Thucydides (III, 11). Thucydides (III.37): “Many times in the past I felt that democracy is incompatible with the conduction of an empire”. And again, Thucydides (III.47) further notes that it can be an advantage for the preservation of an empire to endure patiently the offenses than to annihilate, albeit justly, men whose survival interests us. 56 Polybe, Histoire (texte traduit, présenté et annoté par Denis Roussel, Paris: Gallimard — Pléiade, 1970, « préface », livre premier, pp. 1–5, quoted p. 3). 55 37 multilaterally ordered world, based on international law and having as main pillars the international institutions, such as the UNO and related structures already available. The revision of shares and division of power in the official financial institutions, such as the World Bank and the International Monetary Fund is just part of the effort to draw the chart of international financial power for the future. More items can be added to the list — as the three final declarations of the 2009, 2010 and 2011 BRIC meetings show (read the statements issued in Brasilia, Ekaterimburg and Sanya). No country in the world today is strong enough to set up a unilateral rule for the entire world.57 No single country, no matter what US strategists may claim. 58 The innovative feature in the BRIC arrangement of the world would be the emphasis on global rule based on international law. And this is to be done relying on international institutions. The recipe is known. It is simply a question of putting same into practice. And global governance relying on international law and institutions is more needed than ever. A short retrospective approach can be of some use. In the case of ancient China, the conception of international relations was intimately related to the rendering of tribute and the acknowledgement of suzerainty, or at least precedence of the Chinese Emperor vis-à-vis all other sovereigns. 59 Thus, the ancient Chinese system evolved from a centre — the Middle Kingdom — in relation to peripheries, who paid tribute to the central power. In some cases such acknowledgement of precedence could be simply nominal. The axis of power guided both the internal and the international Chinese 57 While the US and the EU are stuck into and turned to their own internal problems, the BRIC countries together can decisively contribute to draw a new world, a new and improved level of global governance, leaving behind the past: taking some useful elements from the former experiences of the “European concert”, the cold war era, and the post-cold war years, and setting up a new framework, more in accordance with our strongly interdependent world. And not forgetting to set aside the negative aspects of each of such previous experiments. 58 A defense of US hegemonism can be found in Thomas p. M. Barnett, Great powers: America and the world after Bush (New York: Berkley Books, © 2009, reprinted 2010). 59 See p. B. Casella, Direito internacional no tempo antigo (esp. item 7.2, ‘a China antiga’); Wang Tieya, International law in China: historical and contemporary perspectives (RCADI, 1990, t. 221, pp. 195–370); John K. Fairbank and Edwin O. Reischauser, China: tradition & transformation (© 1978, Boston: Houghton Mifflin Co., revised ed., 1989); J.K. Fairbank (ed.), The Chinese world order: traditional China’s foreign relations, Cambridge, Ma.: Harvard Univ. Press, © 1968, 2nd printing, 1970). 38 system of old. The balance of internal and external relations reflected the divine blessing, dispensed to the Emperor, and same reflected on the entire country and the world around same. 60 On the other hand, the Western international system, notwithstanding its factual inequalities was set up around a conception of balance of power, among equals, or at least to some extent, more or less equals. And this, after centuries, led to the acknowledgement of the legal equality of states, as a basis for ordering the system. In a different historical and cultural context,61 Dante Alighieri (1265–1321), in his three books on the kingdom, De Monarchia (1313)62 defines at the outset the scope of his review, to be developed in the treaty: the first thing is to ascertain what is — primum quidem igitur videndum quid est quod — and thus characterizes as a typical feature of temporal monarchy, who calls itself ‘empire’, to be the sole power, above all others, in the secular context63: est ergo temporalis Monarchia, quam dicunt Imperium, unicus principatus et super omnes in tempore vel in hiis et super hiis que tempore mensurantur.64 60 Michele Pirazzoli-T’Serstevens, La Chine des Han: Histoire et Civilisation (Friburgo, Suiça: Office du livre, 1982); Maurizio Scarpari, A China antiga (© 2000, 2004, trad. Alexandre Martins, Barcelona: Folio, 2006). Not by chance, in the Chinese case, the very concept of ‘international system’ was drawn as a consequence of subordination of periphery states to the central power. This is relevant not only to understand the past, but may also be a clue for the present. 61 Universal peace should happen, and for Dante this is the highest principle of politics. Kurt Flasch, Introduction à la philosophie médiévale (translated from the German by Janine de Bourgknecht, préf. de Ruedi Imbach et François-Xavier Putallaz, Fribourg, Suisse / Paris: Editions universitaires / Ed. du Cerf, 1922, X. ‘La cité de Dieu ou la paix sur terre: la réhabilitation de la philosophie politique dans sa lutte contre la suprématie politique de la papauté’, pp. 153–169). 62 Dante Alighieri, De monarchia (in Tutte le opere a cura di Luigi BLASUCCI, Firenze: Sansoni, primeira edição, 1965, quarta edição, 1989, pp. 247–316). It may be extremely instructive to compare the approaches of Thomas Aquinas and Dante Alighieri. In this sense, Casella, Direito internacional no tempo medieval e moderno (2012, esp. chap. X). 63 Dante, De Monarchia (I.i, pp. 250–251) explains three dimensions to consider the subject: first whether the institution can benefit the world — dubitatur et queritur an ad bene esse mundi necessaria sit; second, if the Roman people would assume, lawfully, the condition of the monarch — an romanus populus de iure Monarche offitium sibi asciverit; and third, if the authority of the monarch depends directly on God — an auctoritas Monarche dependeat a Deo immediate vel ab alio, Deo ministro seo vicario. 64 Augustine in his major work, De civitate Dei (written AD 413 to 427) draws the distinction between earthly power and heavenly power. As considered in Casella, Direito 39 Extensive considerations could be presented on the notion of ‘empire’ and the developments of the subject. Same remains useful as a tool for understanding political models, extending from the past until our times: under the present international relations, basically political models 65 can be ‘hegemonic’ or ‘interacting’, in the strict sense of the terms. Empires may tend to impose force and the ‘vision’ of things, as may seem desirable for them — at least from the perspective of the dominant power — for the rest of the world, to the extent same may extend its influence. But this should be considered from a legal perspective. The occurrence of ‘empire’ requires a dominant power, at a certain time in history. Thus, for R. Poletti (2009)66 becomes evident how much has oscillated the idea of empire, “in view of varied conjunctures in time”.67 The review of imperial experiences was already done by Polibius (ca. 202 — ca. 120 b.C.).68 Before Rome, who could have claimed an empire?69 And he reviews the cases of the Persians,70 the Lacedemonians, the Macedonians, 71 first with Alexander, and thereafter the Helenistic Kingdoms, bringing the Greek language and culture well being the political formulas. 72 Particularly the Romans, “forced not some internacional no tempo antigo (op. cit., 2011 chap. VIII, ‘transição do mundo tardo-antigo ao medieval’, esp. item 8.1, ‘Agostinho de Hipona (354–430 A.D.)’. 65 International relations analysis seem to focus only on hegemonic models. 66 Ronaldo Rebello de Britto Poletti, O conceito jurídico de império (Brasília: Consulex, 2009). 67 R. Poletti (op. cit., 2009, p. 20 e a seguir, p. 31): “Os termos império e imperador são utilizados, às vezes, com uma conotação moral atinente a formas tirânicas e corruptas de governo que destruíram a antiga tradição da Roma republicana.” 68 Polybe, Histoire (texte traduit, présenté et annoté par Denis Roussel, Paris: Gallimard — Pléiade, 1970). 69 Políbio, História (ed. cit., 1970, foreword, p. 13). 70 See J. B. Bury and Russell Meiggs, A History of Greece — to the death of Alexander the Great (1st published 1900, Londres: Macmillan, 4th ed., 1975) on the wars between Greeks and the Persians. 71 Políbio (op. cit., ed. cit., loc. cit.). 72 See Johann Gustav Droysen (1808–1884), Geschichte Alexanders des Grossen von Macedonien (Berlin: G. Fincke, 1833), Geschichte des Hellenismus I. Theil: Geschichte der Nachfolger Alexanders (Hamburgo: F. A. Perthes, 1836) and Geschichte des Hellenismus II. Theil: Geschichte der Bildung des hellenistischen Staatensystemes (Hamburgo: F. A. Perthes, 1843), recently republished, Histoire de l’héllenisme (version intégrale, trad. de l’allemand sous la direction de Auguste Bouché-Leclercq, préface, note sur la traduction et bibliographie Pascal Payen, Grenoble: Ed. Jerôme Millon, 2005, 2 vols., 1770 pages). Simon Price, The history of the Hellenistic Period (in John Boardman, Jasper Griffin, Oswyn Murray, Greece and the 40 regions, but almost all peoples of the earth to obey them, in such a way that nobody today can resist them, and in the future, nobody can expect to go beyond their achievements”. Antiquity knew many different political entities, which we tend to identify under the general denomination of empire, borrowing the Roman term of ‘empire’.73 The Greeks used the term arkhé, the Romans empire.74 Arkhé may be translated as ‘power’. But same can also designate ‘sovereignty’ — although the term only appears, with Jean BODIN, in the second half of the XVIth century.75 Thus, different realities and contexts may be encompassed under the heading of ‘empire’. It can denote both the power that is exercised, as also the space where such power extends its effects. In the Persian Empire,76 the central axis is ordered by a common system of writing, a common language for the administration, an admirable network of communication, as well as an extremely developed judicial system, also counting on Hellenistic world, The Oxford History of the Classical World, Oxford: Univ. Press, © 1986, reprinted 1990, chap. 13, pp. 309–331). 73 Pierangelo Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano (Torino: G. Giappichelli, 1965); p. Catalano, Império, povo, costumes, lugar, cidadania, nascituros. Alguns elementos da tradição jurídica romano-brasileira (no volume Estudos em homenagem a José Afonso da Silva, 2003); Pierangelo Catalano, Spes contra spem: sobre imigração, defesa da vida, cidadanias continentais, nascituro, Roma americana, dívida externa e autoridade pública universal (intervento introduttivo, XVIII Seminario Roma-Brasília, Identidade jurídica da América Latina: integrações continentais e globalização, Brasília, 23–25 de agosto de 2001); R. Poletti, A ideia brasileira de Império (in Direito, política, filosofia, poesia — estudos em homenagem ao prof. Miguel Reale, no seu octogésimo aniversário, coord. C. Lafer e t. Sampaio Ferraz Jr., São Paulo: Saraiva, 1992, pp. 549-563). See also R. Poletti, O conceito jurídico de império (Brasília: Consulex, 2009). David J. Bederman, International law in Antiquity (Cambridge: Univ. Press, first publ., 2001, digital printing 2006). 74 David Asheri, O estado persa — ideologia e instituições no Império aquemênida (do original The Persian State curso ministrado em julho de 1991, na Scuola Superiore di Studi Storici da Universidade da República di San Marino, trad. Paulo Butti de LIMA, São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 35). 75 Jean Bodin, Les six livres de la République (originally published Paris: Jacques Du Puys, 1576, this edition follows the 10ª ed., published in Lyon: Gabriel Cartier, 1593, reprinted in 1594, Corpus des oeuvres de philosophie en langue française, Paris: Fayard, 1986, 6 vols.), warned (book I, chap. 5): “il ne faut mesurer la loy de nature aux actions des hommes”. See also A. Gardot, Jean Bodin: sa place parmi les fondateurs du droit international (RCADI, 1934, t. 50, pp. 545–748) and Jens Bartelson, A genealogy of sovereignty (New York / Cambridge: Cambridge University Press, 1995). 76 D. Asheri (op. cit., 2006, p. 71). 41 police and spy services, in addition to a postal system, to ensure the circulation of official communications, from the centre to the peripheries of the Empire. Any empire has to regulate the relations between centre and periphery. And this was perhaps an innovative contribution of the Persians. 77 Going from the Achemenid Empire to the Helenistic kingdoms could be considered as the expression of rupture from a certain world and a model to another.78 The study of the context, however, shows the extension that at the highest level of exercise of power, Alexander himself, as well as his successors, tried to insert themselves, also as symbols, as successors of the leaders of the former regime. And the life of populations in the vast Empire does not seem to have suffered substantial transformations due to the change from Achemenid to the Hellenistic domination. 79 Transition sets aside the idea of rupture. 80 And the extent of transition, 81 due to the campaigns of Alexander have contributed to the integration of two formerly 77 The Persian monarchy was essentially and necessarily centralist and totalitarian. D. Asheri (op. cit., 2006, p. 73): “é talvez este paralelogramo de forças que constitui a contribuição mais significativa do estado aquemênida à teoria e à história do conceito de império”. See also, Rémy Boucharlat, Le destin des résidences et sites perses d’Iran dans la seconde moitié du IVe. siècle avant J.-C. (in Pierre Briant and Francis Joannès (editors), La transition entre l’empire achéménide et les royanumes héllenistiques, Paris: Ed. de Boccard, 2006, pp. 443–470, cit. p. 464): “Au plan archéologique, l’impression qui se dégage est beaucoup plus celle d’une continuité que celle d’une rupture vers 330; cela ne concerne pas la fontion royale, essentielle”. 78 See for instance François Widemann, Les successeurs d’Alexandre en Asie centrale et leur héritage culturel: essai (Paris: Riveneuve éd., “seconde édition, revue et corrigée”, © 2009, impressão 2010), as wekk as the classic study of Johann Gustav Droysen (1808–1884), Geschichte Alexanders des Grossen von Macedonien (Berlin: G. Fincke, 1833), Geschichte des Hellenismus I. Theil: Geschichte der Nachfolger Alexanders (Hamburgo: F. A. Perthes, 1836) & Geschichte des Hellenismus II. Theil: Geschichte der Bildung des hellenistischen Staatensystemes (Hamburgo: F. A. Perthes, 1843), recently republished, Histoire de l’héllenisme (version intégrale, trad. de l’allemand sous la direction de Auguste BouchéLeclercq, préface, note sur la traduction et bibliographie Pascal Payen, Grenoble: Ed. Jerôme Millon, 2005, 2 vols., 1770 pages). 79 See many of the contributions in the volume edited by Pierre Briant and Francis Joannès, La transition entre l’empire achéménide et les royanumes héllenistiques (« actes du colloque organisé par le Collège de France par la ‘Chaire d’histoire et civilisation du monde achéménide et de l’empire d’Alexandre’ et le ‘Réseau international d’études et de recherches achéménides’ 22–23 novembre 2004 » Paris: Ed. de Boccard, 2006). 80 Raymond Descat, Aspects d’une transition: l’économie du monde égéen (350–300) (in Pierre Briant, et Francis Joannès (editors), La transition entre l’empire achéménide et les royanumes héllenistiques (op. cit., 2006, pp. 353–373). 81 R. Descat (chapter quoted, 2006, p. 371): “la transition, par définition, écarte l’idée de rupture.” 42 separated worlds, the Greek and the Persian. As evidenced by the use of common currency. 82 The idea of Empire comes from other eras. But as such, it projects itself not only on present time, but could also be extended to the future?83 Thus, the idea of Empire has also been considered by the Portuguese and the Spanish, in the early modern age.84 The imperial system as any other system, has to build its legitimation not with elements stemming from outside, but has to base its power on elements furnished by the own system. This will comprise simultaneously the conceptual basis and the application mechanisms, regardless of the fact that the first may be utopic and the second may be incipient. 85 Societies require normative systems to remain. Both internally and internationally these are necessary.86 82 R. Descat (chapter quoted, 2006, p. 364): “Les campagnes D’alexandre auront finalement contribué à l’intégration croissante de deux mondes, le grec et le perse, dans l’utilisation des métaux précieux [...] formant ainsi tout le stock de monnaie qu’utilisera pendant un siècle au moins le monde grec élargi.” 83 Antonio Vieira, S. J., História do futuro — livro anteprimeiro. Prolegômeno a toda a história do futuro, em que se declara o fim e se provam os fundamentos dela. Matéria, verdade e utilidade da história do futuro (ed. original, Lisboa: Oficina de Antonio Pedroso Galram, 1718, organizador José Carlos Brandi Aleixo, Brasília: Ed. UnB, 2005, pp. 385–386): “havia de se acabar seu mando, seu poder, seu império, sua soberania, como verdadeiramente se acabou a dos Assírios pela sucessão dos Persas, dos Persas pela sucessão dos Gregos, e a dos Gregos pela sucessão dos Romanos, e se acabará também a dos Romanos pela sucessão do Quinto Império.” 84 Anthony Pagden, Mundos em guerra — 2500 anos de conflito entre o Ocidente e o Oriente (originally published Worlds at war — The Long Struggle between East and West © 2008, transl. Miguel Mata, Lisboa: Ed. 70, 2009); A. Pagden (edited by), The languages of political theory in early modern Europe (Cambridge: Univ. Press, © 1987, edition 1990); Giorgio LA PIRA “presentazione” to the volume “Quinto Império”: attualità del pensiero di Antonio Vieira S.J. (a cura di Pierangelo Catalano, Sassari: ASSLA — Associazione di Studi Sociali Latino-Americani, 2000, pp. 3–4). See also Vieira (op. cit., 1718, edition 2005, pages quoted): “os portugueses e todos os espanhóis se podem e devem entender debaixo do nome de Romanos, no sentido desta profecia, porque Espanha e Portugal foram colônia dos Romanos, e parte não só do Império, senão do povo romano, e verdadeiros cidadãos romanos, ao que não obstava serem de diferente nação.” 85 For utopia as a necessary element, see p. B. Casella, Ensaios didáticos (São Paulo: Imprensa oficial do Estado, 2008, primeira reimpressão, 2009, pp. 267–278). 86 Suzanne Bastid, Les problèmes territoriaux dans la jurisprudence de la C.I.J. (RCADI, 1962, t. 107, pp. 361–495); S. Bastid, Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurisprudence (RCADI, 1957, t. 92, pp. 343–518); S. Bastid, La jurisprudence de la CIJ (RCADI, 1951, t. 78, pp. 579–686). Robert Jennings, Judicial reasoning at an international 43 The Roman model, or its ideal form, remained after the disappearance of the Western half of the Empire,87 not only as a parameter for the successive kingdoms and political experiments — as the Holy Roman Empire of the German Nation, until 1806 88 — but also as the aspiration to universal empire.89 And the relations of Ancient Russia with the Eastern Roman Empire also show. 90 Along the way, power shifted91 also in the Italian peninsula, managed as an extension of the Eastern Roman Empire.92 The cultural, political and legal model was clearly set. The codification ordered by Justinian as the Corpus iuris civilis is strong evidence thereof.93 The Justinian court (conference at the European Institute of the University of Saarland, Saarbrücken, 29 January 1991, published in the series of the Europa-Institut, “Vorträge, Reden und Berichte aus dem Europa-Institut, Nr. 236, herausgegeben von Prof. Dr. Georg RESS”, 1991), see also R. Jennings, General course on principles of international law (RCADI, 1967, t. 121, pp. 323– 606). 87 After the deposition of Romulus Augustolus in 476 A.D. there is no more a Roman Emperor, but only a Rex Italiae. Antonio Baldini, L’impero romano e la sua fine (Bologna: Il Mulino, 2008, esp. cap. 7, ‘il problema della fine’, pp. 88–101). 88 Tim Blanning, The Pursuit of Glory: Europe 1648–1815 (London: Penguin, © 2007, reprinted 2008): “the Holy Roman Empire” — in 1806 — “was finally laid to rest” observes (p. 656): “nine years were to pass before Francis II abdicated as Holy Roman Emperor, and became Francis I Emperor of Austria, but with Campo Formio the death-knell of the 1,000 year old Holy Roman Empire had tolled.” 89 Mary Beard, The Roman triumph (Cambridge, Ma.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007, esp. “Prologue: the question of triumph”, pp. 1–6, cit. p. 1): “Petty sacrilege is punished; sacrilege on a grand scale is the stuff of triumphs.” Those are the words of Lucius Annaeus Seneca, first-century CE philosopher and tutor of the emperor NERO. He was reflecting in one of his philosophical letters on the unfair disparity in the meting out of punishment and reward, and on the apparent profit that might come from wrong-doing. 90 I trattati dell’antica Russia con l’Impero Romano d’Oriente (a cura di Antonio Carile e Andrej N. Sacharov, coll. “Da Roma alla Terza Roma”, diretta da p. Catalano e p. Siniscalco, vol. II, Roma: L’Erma di Bretschneider, 2011). 91 Munemoto Yanagi, Eiichi Takahashi, Shiguebumi TSUJI e Yasushi Nagasutka, Byzantium (© 1969, translated from the German by Nicholas FRY, Londres: Cassell, 1978); Sir Galahad, Byzance (trad. de Jacques Chifelle-Aster, Paris: Payot, 1937, esp. “Ravenna”, pp. 15– 56). 92 M. Yanagi et al., Byzance (quoted ed., 1978, p. 19) the political model, stemming from the Eastern half of the Empire sets the parameters for the Architecture and the fine arts, in cities like Ravenna, as the main trading route between East and West. 93 M. Yamagi and others (op. cit., English ed., 1978, ‘The Golden Age under Justinian’, pp. 20–26). See also Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne (1936) although subject to controversy suggested as term for Antiquity no the fall of Rome, but the coming of Islam, and 44 codification beyond its relevance for private law, will be the basis for the construction of international law, as strongly supported by Grotius, in the first half of the XVIIth century.94 The notion of empire, although undergoing certain changes along the centuries, maintained a certain level of political and cultural homogeneity for more than two thousand years.95 The Byzantine Court kept diplomatic relations with several Western powers,96 including the ‘Empire’ of Charlemagne. 97 His short-lived Empire was influenced by the ‘Imperial standards’ both from Rome and also from Byzantium. Techniques98 were imported into the West simultaneously with ideas and political features.99 Painting in Italy was strongly the rupture brought to the Mediterranean, as the mare nostrum. See Henri Pirenne Mahomet et Charlemagne (followed by Bruce Lyon, Le débat historique sur la fin du monde antique et le début du moyen âge, André Guillou, Byzance et la genèse de l’Europe occidentale, Francesco Gabrieli, Effets et influences de l’Islam sur l’europe occidentale, Heiko Steuer, De Théodoric le grand à Charlemagne, trad. de Hélène Seyrès, Milano: Jaca Book, © 1986, 1ª ed. franc., 1987). 94 See p. Casella, Direito internacional no tempo medieval e moderno (quoted, 2012, chap. XII, ‘jus gentium, jus commune, jus europaeum: entre a teoria e a prática’, as well as chap. XVIII on Grotius). 95 Étienne Fournial, Histoire monétaire de l’Occident médiéval (Paris: Fernand Nathan, 1970). 96 M. Yamagi et al. (op. cit., ed. 1978, loc. cit.): “Objects wrought in precious metals and the highly-prized silk tapestries and fabrics of which Byzantium had a virtual monopoly played an important part in spreading the legend of the power and riches of Constantinople. Large quantities of these goods are preserved in many Western monasteries today.” 97 Adda B. Bozeman, Politics & Culture in International History — from the Ancient Near East to the opening of the Modern Age (originally publ., 1960, New Brunswick, USA: Transaction Publishers, 2nd ed., 1994, 4th printing, 2010). 98 Kurt Weitzmann, Manolis Chatzidakis, Svetozac Radojcic, Icons (New York: Alpine, 1980); Paul Johannes Müller (Einleitung, Auswahl und Legenden von), Byzantinische Ikonen (© 1977, Genebra: Weber, 1978); Alice BANK (réalisation et textes), L’art byzantin — dans les Musées de l’Union soviétique (présentation de Youri Kirilline, trad. de Vladimir Maximov, Leningrad: Ed. d’art Aurore, 1977). 99 M. Yamagi et al. (op. cit., 1978, p. 140): “In the second half of the 9th century, the Byzantine monks settled chiefly in the Southern part of the Italian peninsula, occupying the area which had once been a colony of the Ancient Greeks. This Medieval Greek colonization received political support from the Macedonian dynasty, who saw it as a means of establishing a foothold in Italy and regaining control of the country. The process continued for some two hundred years, during which churches were built in a number of different places. These combined the tradition of Byzantine church architecture with local stylistic features, and some interesting examples are still found in Calabria and elsewhere.” 45 influenced by the Eastern Roman Empire100 and other influences included the development of Western philosophical thinking. 101 Other opportunities for contact between the Western European and the Eastern Roman Empire were not so constructive, such as the attacks on Byzantium. 102 These strongly contributed to the decay and subsequent fall of Constantinople to the Ottoman Turks. The concept of empire, combined with the Orthodox confession, moved on from the fallen Byzantine Empire to Russia. And this idea will remain until the end of the old regime, by the Revolution of 1917.103 The Russian ‘imperial’ tradition can 100 M. Yamagi et al. (op. cit., 1978, p. 140): “Compared to Italy, the influence of Byzantine culture on the rest of Western Europe was less tangible and is therefore less easily recognized. […] One may suppose it to have been strong in Germany, where Otto II married a Byzantine princess, Theophano in the year 927.” 101 Étienne Gilson, L’esprit de la philosophie médievale (« Gifford Lectures/ Université d’Aberdeen », Paris: Vrin, deuxième éd. revue / troisième tirage, 1978), E. Gilson, La philosophie au moyen âge (Paris: Payot, 1976, 2 tomos). See also Eduardo Manzano Moreno, Historia de las sociedades musulmanas en la Edad média (Madri: Sintesis, 1992), and Joscelyn Godwin, The Pagan Dream of the Renaissance (Londres: Thames & Hudson, 2002). 102 Christianity suffered a strong ‘transformation’ from its original message of nonviolence and peace, till the creation of the monk-soldier and the affirmation of the duty to wage war in the Crusades. Islam had a conception that war could be justified for the defense of the Islamic faith, since its inception. See p. B. Casella, Direito internacional no tempo medieval e moderno (2012, esp. cap. I, ‘direito internacional: modelos históricos e culturais’). 103 B. de Montclos et al., Impérial Saint Pétersbourg de Pierre le Grand à Catherine II (Milano: Skira / Mônaco: Grimaldi Fórum, 2004); J. Bruhat, História da U.R.S.S. (trad. Geraldo Gerson de Souza, São Paulo: Difel, 2a. ed., 1966); Hélène Carrère D’encausse, Russie, la transition manquée (Nicolas II, Lenine, Unité proletarienne et diversité nationale (Paris: Fayard, 2005); Anatole Leroy-Beaulieu, L’empire des Tsars et les Russes (1ère éd. 1881–1882, éd. présentée par Marc Raeff, Paris: Robert Laffont, 1990); Anna Politkvoskaya, La Russia di Putin (© 2004, trad. Claudia Zinghetti, Milano: Adelphi Ed., 1a. ed., 2005, 7a. ed., 2009); Nicholas V. Riasanovsky e Mark D. Steinberg, A History of Russia (Oxford: Univ. Press, 7th ed., 2005); Olivier Rolin, En Russie (Paris: Seuil, 1997); B. Rybakov, Early centuries of Russian History (translated from the Russian by John Weir, Moscow: Progress Publishers, 1965); Robert Service, A History of modern Russia — from Nicholas II to Putin (first published, 1997, London: Penguin, “published with revisions under the current title”, 2003); Anthony-Emil N. Tachiaos, Cirillo e Metodio — le radici cristiane della cultura slava (do original Cyril and Methodius of Thessalonica — the acculturation of the Slavs © 2001, ed. italiana a cura di Marcello Garzaniti, Milano: Jaca Book, 2005); Evgueni Viktorovitch Tarlé, La guerre du nord (trad. du russe par Jean Champenois, Moscow: Edtrl. Progresso, © 1966, 2 vols.); Michael Thumann, La puissance russe: un puzzle à reconstituer? (originally published as Das Lied von der russischen Erde © 2002, translated into French by Jean-Marie Argeles, Paris: Alvik, © 2002, impr. 2003). 46 thus be connected both to Rome and to the Eastern Roman Empire, or Byzantium. The same model was kept also in the Western part of Europe.104 The ideal of the Roman civitas remained, at least as a theoretical model, for centuries.105 And this is true both as historic as well as geographical legacy. 106 Also present in the architectural legacy of the West. 107 And, if further evidence is required,108 the use of Latin as the language for the creation and transmission of culture and as a vehicle for high administration109 remained current at least until the end of the XVIIth century.110 The notion of universal Roman empire is maintained, throughout the ages,111 104 Vittorio Gregotti, Identità e crisi dell’architetura Europea (Turim: Einaudi, 1999, cap. quarto ‘trasmigrazioni’, pp. 51–59, cit. p. 51) mentions that 30 % of cities in Spain, in France and in Italy follow the original trace of the Roman cities from which same originated: “la continuità nel tempo e nello spazio delle localizzazioni del reticolo urbano (circa il 30 per cento delle città in Francia, Italia e Spagna risalgono all’età romana, o in quel tempo sono state rifondate).” 105 V. Gregotti (op. cit., 1999, p. 29): “la tesi che la sua identità sia di natura storica piutosto che geografica”. 106 V. Grregotti (op. cit., 1999, p. 160): “il territorio appartiene debolmente alla natura e moltissimo alla storia.” 107 Nikolaus Pevsner, Panorama da arquitetura ocidental (originally published An outline of European architecture © 1943, trad. José Teixeira Coelho Neto e Silvana Garcia, rev. Luís L. Rivera, Mônica Stahel, Roberto de Oliveira, São Paulo: Martins Fontes, 2ª ed., 2002, esp. cap. I, ‘Crepúsculo e aurora: do século IV ao século X’, pp. 5–43) shows the impact of the Roman pattern and the Greek influence, on Western architecture in general. 108 Theodor Mommsen, História de Roma (originally published Römische Geschichte, 1854 to 1885, transl. by Antonio Olinto, introductory study by Jerôme Carcopino, Rio de Janeiro: Opera Mundi, 1973). In the 5th vol. (1885) of his great work Mommsen states that imagination is not only the mother of all poetry, but also of all history. 109 The reign of Frederic II Hohenstaufen (1194–1250) will be marked by the search to recover the concept and the model of the imperium romanum. A Roman esprit marked the Germans at the time, when trying to shape their Empire. At his time, the study of Roman law was introduced in Germany, with enormous impact on the development of German law, and this was to be one of the most lasting achievements of this extraordinary ruler. See the studies by: Ernst Kantorowicz, L’empereur Frédéric II (originally published Kaiser Friedrich der Zweite, © 1927, transl. by Albert Kohn, Paris: Gallimard — Quarto, 2000, Kantorowicz oeuvres, pp. 9– 641) and Jacques Benoist-Méchin, Frédéric de Hohenstaufen ou le rêve excommunié (1194– 1250) (© 1980, Paris: Perrin, 2008) 110 Marc Bloch, L’empire et l’idée d’empire sous les Hohenstaufen (conferências em Estrasburgo, em 1927–1928, in Marc Bloch, Mélanges historiques, préface de Yann Potin, Paris: Ed. CNRS, 2011, p. 529–559). 111 See Etienne Gilson, La philosophie au Moyen Âge (Paris: Payot, 1976) shows how rhe Carolingian Renaissance represents a shift in the civilizational standard of the West. The Roman cultural heritage and the Latin language, were kept in England, and were returned to the 47 and widespread, in time and in space. The concept remained present during centuries. 112 The roots of future models, both for internal use in Europe and also in the developments in other continents113 have origins in the world formed at the end of Western Antiquity.114 This is a crucial period — albeit often handled in a superficial way — for the comprehension not only of the past, but also of the present world.115 The Roman imperial pattern is also relevant for the transmission of the concept of Empire, present in the building of the concept of state.116 And this remains present continent due to the initiative of Carolus Magnus, who ordered not from Rome, but from the British Islands the wise men, familiar with the language and the culture, to develop the teaching and educational work of the Medieval West. Gilson compares the phenomenon of the sages imported during the Carolingian Renaissance to the visitng scholars of our times. 112 Among others, see Niall Ferguson, Império: como os britânicos fizeram o mundo moderno (originally published Empire © 2003, transl. by Marcelo Musa Cavallar I, São Paulo: Planeta, 2010); Paul Kennedy, Ascensão e queda das grandes potências (originally The rise and fall of the great powers © 1988, transl. by Waltensir Dutra, Rio de Janeiro: Campus, 1989). 113 As was the case in the Americas, and also in Brazil. See, i.a.: Heinrich Handelmann (1827–1891), História do Brasil (transl. by Lúcia Furquim Lahmayer, revised by Bertoldo Klinger, with notes by Basílio Magalhães & Odilon Nogueira de Matos, introduction by Odilon N. de Matos, Belo Horizonte: Itatiaia / São Paulo: Edusp, 4ª ed., 1982, 2 vols.); see also Miguel Augusto Gonçalves de Souza, O descobrimento e a colonização portuguesa no Brasil (Belo Horizonte: Itatiaia, 2000). 114 Edward Gibbon, Declínio e queda do império romano (originally published Decline and fall of the Roman Empire edited by D. A. Saunders, foreword Charles A. Robinson Jr., transl. and notes by José Paulo Paes, São Paulo: Cia. das Letras, 2005); Averil Cameron, Il tardo impero romano (originally publshed The later Roman Empire, Londres: Fontana Press, 1993, transl. by Elio Lo Cascio, Bologna: Il Mulino, 1995); Gherardo Gnoli & Giulia Sfameni Gasparro (a cura di), Potere e religione nel mondo indo-mediterraneo tra ellenismo e tardaantochità (“Atti dell’Incontro di studio della Società Italiana di Storia delle Religioni, Roma, 28–29 ottobre 2004”, Roma: ISIAO — Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, 2009); Michel Rouche, Les racines de l’Europe: les sociétés du haut moyen âge 568–888 (Paris: Fayard, 2003); Julia M. H. Smith, L’Europa dopo Roma — una nuova storia culturale 500–1000 (originally published Europe after Rome — a new cultural History 500–1000, Oxford: Univ. 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Summing up, it is clear that the notion of Empire can have different meanings and can be framed in many different ways. As evidenced by its metamorphosis along the centuries and under different civilization contexts. Setting aside the claims to hegemony, interaction may and should happen in view of the fragmentation of present day world, typical of our time. Building consensus remains the only way to coordinate action in a world where no national will is strong enough to impose itself on all the others. The space for celebration of agreements and treaties — i.e., a system created and operated in accordance with international law — is thus the only possible way to manage the world today. Sandro Schipani, Professore Senior di Diritto romano “Sapienza” Università di Roma © Sandro Schipani, 2011 IUS ROMANUM COMMUNE ED EGUAGLIANZA TRA I POPOLI NELLE PROSPETTIVE DEL BRICS Parte I Premessa 1. Costituzione del BRICS. Inclusione dell’America Latina e dell’Africa non mediterranea. — Il Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del CEISAL (Ong. Unesco, con sede a Vienna) ha puntualmente posto in luce la rilevanza giuridica del Comunicato congiunto della riunione di Ekaterinburg (16 giugno 2009) dei Capi di Stato e di Governo della Repubblica Federativa del Brasile, della Federazione Russa, by Monica Utrilla DE Neira, Mexico City: Fondo de cultura económica, 1996); Jean Picq, Une histoire de l’état en Europe — pouvoir, justice et droit du Moyen âge à nos jours (Paris: Presses de Sciences Po., 2009); Michel Villey (1914–1988), A formação do pensamento jurídico moderno (originally published as La formation de la pensée juridique moderne, transl. by Claudia Berliner, São Paulo: Martins Fontes, 2005, 2nd ed., 2009); Franz Wieacker, História do direito privado moderno (originally published Privatrechtsgeschichte der Neuzeit — unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, © 1967 — 2nd ed., transl. by A.M. Botelho Hespanha, Lisbon: Fund. C. Gulbenkian, 4th ed., 2010). 49 della Repubblica dell’India e della Repubblica Popolare Cinese, punto 12.117 Ai quattro Paesi citati, si è quest’anno affiancato il Sudafrica.118 In relazione alla composizione di questo gruppo di Paesi si può precisare che risulta che il Presidente del Sud Africa, Jacob Zuma, ha espressamente dichiarato di sentirsi espressione del Continente.119 Altresì per il Brasile, diversi analisti sottolineano il suo ruolo che ha di espressione del continente latinoameircano.120 2. Un necessario capovolgimento di prospettiva: essenza giuridica del BRICS. — Molti commentatori pongono in luce le divergenze degli interessi economici, finanziari e commerciali in campo, divergenze che renderebbero apparente la convergenza nel BRICS. Non rientra nella mia competenza analizzare questo aspetto; desidero, invece, dedicare alcune osservazioni ai fondamenti giuridici della convergenza costituita dal BRICS. A questa scelta, invero, sono guidato dagli obbiettivi indicati esplicitamente nei documenti prodotti negli incontri fra i capi di governo di questi Paesi. Lo stralcio sopra riportato della Dichiarazione di Ekaterimburg si riferisce al diritto internazionale, all’ordine che il BRIC si propone di rinnovare, ed a principi chiave per tale scopo. Anche nell’ultima Dichiarazione comune di Sanya, 2011, sono pregnanti i riferimenti alla pace, all’indipendenza, alla democrazia, alla cooperazione, alla solidarietà, e, direi soprattutto, all’equità (ed equivalenti [ uguaglianza, bilanciamento ecc.]: 7 volte). Io penso che, quindi, si debba capovolgere la prospettiva diffusa fra i commentatori. Da parte dei Paesi BRICS, non si vuole, infatti, che siano solo le monete del sistema monetario internazionale che, per recuperare “stabilità e certezza”, aprano le porte ad altre monete, come viene indicato puntualmente nella citata Dichiarazione del 2011 (punto 16). Questo punto, certamente importante,121 è inserito fra numerosi 117 “We underline our support for a more democratic and just multi-polar world order based on the rule of international law, equality, mutual respect, cooperation, coordinated action and collective decision-making of all states. We reiterate our support for political and diplomatic efforts to peacefully resolve disputes in international relations”. 118 “Dichiarazione comune dei Leaders di Governo del terzo Summits BRICS”, Sanya — Cina 14–15 aprile 2011, punto 2). 119 “South Africa goes into BRICS remembering fully well that we are an integral part of the continent of Africa “; cfr. www.southafrica.info/global/brics/brics080411.htm. 120 Cfr. ad es. IRI argentino, nel commento di N. Falomir Lockhart all’entrata in vigore del Trattato di UNASUR (11/3/2011). 121 Il programma di usare in modo crescente le valute nazionali, o un paniere di alcune di esse, nelle reciproche transazioni commerciali, e la volontà di riforma del sistema dei Diritti 50 altri punti di un programma di azione di più vasto respiro. Dal programma complessivo, risulta che è il diritto che, per recuperare credibilità e giustizia, deve aprire le porte ad altri contributi, che emergono dalle diverse posizioni di tanti Paesi che il BRICS sembra oggi voler rappresentare, cambiamenti certo non isolati rispetto al momento politico o a quello culturale od economico ecc. Vorrei indicare, allora, che questo obbiettivo di pace, indipendenza, solidarietà, equità: — ha una base solida e concreta nella realtà giuridica profonda di questi Paesi e del loro diritto; — che esso si innesta su una linea di sviluppo che è strutturale per il sistema del diritto romano, delle genti e comune; — che esso può e deve essere alimentato dai popoli ed anche dal nostro lavoro scientifico di giuristi e — che è un aiuto indispensabile per l’intera comunità globale. Parte II Profili giuridici della convergenza fra i Paesi del BRICS 1. Pluralità di prospettive per una analisi giuridica. — Nell’esame degli obbiettivi giuridici che muovono i Paesi BRICS a convergere, bisogna da un lato avere una visione unitaria, d’altro lato distinguere tra gli obbiettivi di diritto e organizzazione internazionale e la vigenza di un diritto comune. 2. Diritto internazionale e diritto comune. - Lascio gli obbiettivi di diritto e organizzazione internazionale agli specialisti di tale disciplina. Mi limito a sottolineare che la prospettiva del diritto inter-statuale sente sempre di più l’esigenza di essere nuovamente integrata con il diritto comune di base romanistica che vale tra tutti i popoli e tutti gli uomini, e che assume tutti i popoli e tutti gli uomini quali soggetti delle relazioni fra i diversi Paesi, a lato degli stati e a prescindere da eventuali trattati che vengano stipulati da questi ultimi. 122 Il rinascimento del ‘diritto comune’ preme quindi sul diritto fra gli stati. Il riferimento, peraltro, ai “principi generali del diritto” nello Statuto della Corte speciali di Prelievo è certo di grande importanza; basti ricordare l’incidenza che ha avuto il cambiamento della politica monetaria relativa alla moneta di riferimento (dollaro USA) per la crisi del debito dell’America Latina del 1982–1983; ma voglio ricordare che fu anche un deficit di diritto, o meglio, di rispetto del diritto, la causa che ha concorso a provocare la crsi; sul punto, torno infra. 122 Quanto al riemergere del diritto comune, si pensi, ad es., a quei tribunali sovrannazionali ai quali hanno accesso anche i singoli cittadini dei diversi stati. 51 internazionale di Giustizia dell’Aja è stato sempre una cerniera fra tali due prospettive. 3. Secondo il sistema del diritto romano, il diritto comune esiste già e sempre, e diritto comune si affianca il diritto proprio di ogni popolo (ogni popolo deve poter usare le proprie leggi). — La consapevolezza dell’esistenza attuale di un ‘diritto comune’, che vige già per tutti i popoli e tutti gli uomini, nel sistema del diritto romano è radicata fin dalle origini ed è affiancata dalla consapevolezza della parallela esistenza di un ‘diritto proprio di ogni popolo’. Secondo il giurista Gaio (II sec. d.C.): “Tutti i popoli che si reggono con leggi o consuetudini si avvalgono in parte di un diritto proprio e in parte di un diritto comune a tutti gli uomini; quello che ciascun popolo stabilisce per sé viene chiamato diritto civile come se fosse diritto proprio di quella cittadinanza; quello che la razionalità naturale ha stabilito fra tutti i popoli si chiama diritto delle genti ed è osservato da tutti i popoli come diritto di cui tutti si servono” (Gai, 1,1; D. 1,1,9). Quanto al diritto comune, il giurista Ulpiano (III sec. d.C.) distingue altresì il ‘diritto delle genti’ dal ‘diritto naturale’, che è quello posto dalla natura stessa (D. 1,1,1,3). La consapevolezza di avere multa iura communia / ‘molti complessi di norme in comune’ con gli altri popoli era, peraltro, ritenuta radicata fin da prima della fondazione della città (Cicerone, de Off. 3,108).123 Nello stesso tempo, bisogna tenere presente che la fondazione della città avviene anche grazie all’approvazione di leggi proprie della stessa. A proposito delle famose Leggi delle XII Tavole (V secolo a.C.) si dice che con esse la “città fu fondata con le leggi” (D. 1,2,2,4). Le leggi, quindi, fanno parte integrante della identificazione della città di Roma stessa, e il ‘diritto civile’ si individua rispetto a quello comune come proprio dei cittadini. Dato questo ruolo, il sistema non negherà alle altre città di suis legibus uti / usare proprie leggi124 (si pensi alle città federate e ai municipi).125 Per questo, è strutturale per il sistema avere un diritto comune con tutti i popoli noti, o ancora ignoti e che si potrebbero incontrare; nello stesso tempo, è strutturale 123 Sulla stessa linea, Livio 5, 27,6. Cfr., fondamentale, p. Catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, I, Torino, 1965, 5ss.; 41 ss. 124 Cfr. la famosa affermazione del principio da parte console Tito Quinto Flaminio ai Greci, dopo la vittoria sui Macedoni (Livio, 33,32,4–6; cfr. anche Plut., Flam. 10,4–7), ma esso è ricordato molte volte. 125 Cfr. p. Catalano, Linee del Sistema sovrannazionale Romano, I,Torino, 1965. Per le autonomie municipali, fondamentale A. Gellio, N.A. 16,13. 52 per il sistema anche il principio secondo cui ogni popolo deve servirsi, a fianco a tale diritto comune, “delle proprie leggi”, con una articolazione che lo arricchisce. 4. La pluralità di diritti propri non impedisce la coerente armonia del sistema caratterizzato dalla tendenza all’uguagliamento della libertà. — Pur con questa articolazione, i iura populi Romani / “complessi di norme giuridiche” del popolo romano vengono elaborati e rielaborati in un sistema coerente, uno ius Romanum commune126 nel quale i diversi contributi si inseriscono in “armonia” (consonantia, Const. Imp. 2) sulla base di principi di fondo che lo guidano (D. 1,1,6pr.; Cicerone, de Off. 3,69),127 e dei quali la definizione stessa del diritto è la sintetica prima enunciazione: “il diritto è il sistema di ciò che è buono ed equo” (D. 1,1,1pr.). Buono ed equo. Come ho detto, le Leggi delle XII Tavole sono state un momento qualificante la ‘fondazione della città con le leggi’. Di queste leggi, elaborate nel corso di un conflitto fra i due ordini sociali dei patrizi e dei plebei, ci viene puntualmente indicato che esse servirono a realizzare la pace fra di essi attraverso l’aequare libertatem / il rendere uguale la libertà (Livio 3,31,7). Questo obbiettivo ugualitario si pone fra storia e dover essere, e coglie l’elemento strutturante di quelle leggi, e in generale delle leggi nel sistema: realizzare la pace attraverso il rendere uguale, sempre più uguale la libertà / autosufficienza economica e indipendenza / autonomia ecc. Le XII Tavole stesse contenevano il divieto di concedere privilegi. Il lavoro dei giuristi si innesta su queste leggi, assumendone questo stesso elemento strutturante, che esso sviluppa come base della propria forza scientifica nella rinnovata fondazione del sistema che poi viene a fare capo ai giuristi stessi (D. 1,2,2,5–6.13.39.41).128 Con riferimento momento conclusivo dell’età della formazione del sistema del diritto romano, cioè alla codificazione di Giustiniano e dei suoi giuristi, ci viene puntualmente posta in luce quasi una alternativa fra l’impegno nelle armi volto a realizzare la pace e l’impegno per il miglioramento del diritto, e la scelta a favore del 126 Cfr. p. Catalano, Ius Romanum. Note sulla formazione di un concetto, in La nozione di ‘Romano’ tra cittadinanza e universalità. Da Roma alla Terza Roma, II, Napoli, 1984, 533 ss. 127 Sulla problematica ius commune / suis legibus uti /ius civile proprium uniuscuiusque civitatis, sulle potenziali contraddizioni e sulle vie attraverso le quali queste vengono superate, cfr. S. Schipani, Suis legibus uti /avvalersi delle proprie leggi, in I diritti dei popoli indigeni in America Latina, a cura di S. Lanni, Napoli, 2011. 128 Si può ricordare l’accento posto sulla tensione verso l’uguaglianza da Cicerone nella definizione che egli ci dà del fine del diritto: de Oratore 1,42,188: “il fine del diritto civile sia questo: la conservazione della tendenza alla uguaglianza nelle cose e nelle cause dei cittadini, secondo le leggi e gli usi”. 53 secondo, perché “fra tutte le cose non si trova nulla tanto degno di dedizione quanto l’autorità del diritto, che dispone tutte le cose divine ed umane, e respinge ogni iniquità / disuguaglianza” (Const. Deo auctore 1).129 Ed emerge ulteriormente, come è stato riconosciuto (G. La Pira), che, pure di questo miglioramento del diritto con i codici, l’obbiettivo è stato quello, ‘strutturale’ fin dalle origini del sistema, di rendere uguale la libertà fra i popoli uniti nell’impero, quelli della parte occidentale e quelli della parte orientale, che pure erano tanto diversi per lingua e cultura, e per consuetudini, ed anche rinnovando l’apertura verso quelli al di fuori di esso. 130 5. Il sistema del diritto romano non deve essere imposto, ma cercato e recepito; esso è patrimonio comune dell’umanità; esso è usato da quattro dei Paesi del BRICS e aperto per il dialogo con l’India. — Il sistema del diritto romano, quando viene rispettato nella sua struttura profonda, non viene imposto, ma cercato, recepito, ed è aperto al dialogo con le altre esperienze giuridiche, alle quali offre i propri principi. Il giurista cinese Jiang Ping lo ha qualificato come “patrimonio comune dell’umanità”.131 Per questo, molti principi del diritto internazionale si sono ispirati al sistema del diritto romano, anche se una continua revisione è, come sopra accennato, indispensabile proprio in relazione all’uso che è stato fatto di esso negli ultimi secoli, secoli del monopolio della produzione del diritto da parte dello stato, del colonialismo, del post-colonialismo e del debito internazionale. Per questo, senza richiamare qui le diverse vicende storiche, in diversa misura e/o dando vita a diversi sottosistemi, gli ordinamenti di quattro dei Paesi del BRICS: Brasile, Russia, Cina e Sud Africa,132 pur tanto diversi e ricchi di storia, si ispirano al sistema giuridico romanistico e sono portatori dei tre profili strutturali ora richiamati 129 Dante, Divina commedia. Paradiso, VI, 23–25. Cfr. S. Schipani, I codici di Giustiniano come modello di ricerca della consonantia nelle trasformazioni e riforme del diritto e della società, e i codici moderni (trad. in cinese), in Atti dell’ ’International Symposium on “Social transformation and Legal Reform”. Beijing 2008, Beijing (in corso di stampa) (= in italiano in Studi in memoria di F. Castro, Napoli, 2011, 1057 ss.). 131 Così, come noto, Jiang Ping. 132 Cfr. S. Schipani, “Codice civile del Brasile”, in Enciclopedia Giuridica Treccani. Aggiornamento, Roma (in corso di stampa); Id., Premessa, in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione, I, Milano, 2005, vii ss.; Jiang Ping, Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese, in Diritto cinese e sistema giuridico romanistico cit., 3 ss.; Id., Il risorgere dello spirito del diritto romano in Cina, ivi, 49 ss.; Mi Jian, Diritto cinese e diritto romano, ivi, 13 ss.; e, seguendo la linea tracciata dai colleghi, S. Schipani, Diritto romano in Cina, in XXI Secolo. Norme e idee, Enc. Treccani, Roma, 2009, 527 ss.; F, Wieacker, Privatrechtsgeschichte (trad. it., II, Milano, 1980, 229). 130 54 e della logica di essi. E, per questo, mi permetto di dire che anche il quinto Paese del BRICS, l’India, credo possa dialogare sui principi di esso ai quali vado a fare un brevissimo riferimento ora. Parte III Principi generali 1. Gli uomini (plurale) come misura della selezione della tradizione del sistema e l’obbligo di proporre per ogni altra persona quello stesso diritto che proporrebbe per se stesso. — La consapevolezza che un ‘diritto comune’ esiste già è, come ho detto, il punto di partenza per il giurista del sistema del diritto romano. L’orientamento del sistema del diritto romano all’uguagliamento della libertà è elemento essenziale di questa consapevolezza.133 Questo diritto comune viene rielaborato quotidianamente nella tradizione del sistema filtrando criticamente ciò che è migliore (D. 1,2,2,13), e, secondo la formulazione maturata con la codificazione moderna, 134 enucleando dei ‘principi generali del diritto’ da successivamente costantemente determinare in relazione alle molteplici situazioni fra loro uguali. 135 Misura di riferimento di questo enucleare è il bene degli uomini che, come pluralità e come singoli, sono il fine ultimo di tutto il diritto (“tutto il diritto è fatto per gli uomini”, secondo le parole del giurista Ermogeniano: D. 1,5,2);136 bene degli uomini che lo stesso interprete, stando sulla linea dell’equità / uguaglianza, riesce a 133 In Europa Occidentale, a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, collegandosi con il nazionalismo giuridico, è diventata egemone una prospettiva statual-legalista che ha teorizzato l’isolamento di ogni stato rispetto all’altro, e l’assenza di ogni diritto fra gli stati e all’interno degli stati, salvo quello che gli stati stessi avessero stabilito (monopolio della produzione del diritto da parte dello stato). Ma abbiamo tutti presenti gli effetti tragici del nazionalismo, e della diseguaglianza tra gli uomini che ha tentato di introdurre nella sua estrema perversione del razzismo. 134 Non solo, infatti, lo Statuto della CIG fa riferimento ai ‘principi generali del diritto’, ma, come noto, la maggioranza dei Cc. ha adottato tale riferimento per colmare le lacune della legislazione e per orientarne in generale l’interpretazione. 135 Carattere del sistema, conseguenza della ricerca di uguagliamento, è sicuramente l’elaborazione e previsione di fattispecie, più o meno casuisticamente descritte, in relazione alle quali predisporre le conseguenze prima che accadano i fatti concreti che da tali fattispecie sono previsti. 136 Sottolineo che il giurista non ha fatto ricorso né al termine ‘uomo’ al singolare, né ad un termine collettivo, ma molto semplicemente alla pluralità degli uomini concreti. D’altra parte, si può affiancare a questa osservazione quella secondo cui in latino civitas /cittadinanzacittà deriva da civis /cittadino, e non viceversa come invece in greco. 55 conoscere esaminando, alla luce della tradizione esperienza del sistema, se stesso e gli altri uomini, e propone come proporrebbe per se stesso in quella situazione (D. 2,2).137 2. Alcuni principi generali su cui riflettere: dai tre precetti di Ulpiano alla Dichiarazione su usura e debito internazionale. — Il sistema del diritto romano ha selezionato numerosi principi a diversi livelli di generalità e non è ora possibile farne un elenco, non dico completo, ma neanche minimamente adeguato. Oltre ai già indicati come caratteri strutturali del sistema stesso (cioè: destinazione agli uomini di tutto il diritto; esistenza già attuale del diritto comune a tutte le genti; diritto di usare le proprie leggi; uguagliamento della libertà fra i popoli e fra gli uomini e uso per gli altri dello stesso diritto che si applicherebbe a se stessi; preferenza per il diritto rispetto alle armi — supra), mi rimetto alla famosa tripartizione del giurista Ulpiano, del III secolo d.C.: “I precetti del diritto sono questi: vivere onestamente; non nuocere ad altri; attribuire a ciascuno il suo” (D. 1,1,10 = J. 1,1,3). Non potendo evidentemente integrare questa tripartizione con elenchi completi, riferisco un elenco di principi elaborato in una ricerca internazionale in relazione alla materia delle obbligazioni, e poi fissato in una dichiarazione; 138 essi, se fossero stati rispettati, avrebbero potuto evitare la crisi del debito internazionale dell’America Latina che si scatenò nel 1982–1983: I) Buona fede oggettiva nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti; II) Libertà contrattuale [che include e precisa il principio del rispetto degli accordi conclusi]; III) Divieto di culpa in contrahendo; IV) Causalità nei contratti; V) Equità; VI) Laesio enormis; VII) Divieto di accordi usurari; VIII) Diligenza del debitore; IX) Rebus sic stantibus / eccessiva onerosità sopravvenuta; X) Favor debitoris; XI) Divieto di abuso del diritto; XII) Beneficium competentiae; XIII) Inviolabilità dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita; XIV) Autodeterminazione dei popoli. Di tutti questi principi, possiamo constatare che la re-interpretazione è costante, e non posso esaminarla. La direzione che questa reinterpretazione prende è apparentemente aperta, ma è, nel fondo guidata da quei caratteri strutturanti del sistema che ho richiamato: l’uguagliamento della libertà crescere. Ciò però è contrastato, e deviazioni interpretative si sono avute, e continuano ad avvenire, anche in relazione alle cornici concettuali generali sul diritto stesso, e, ovviamente, 137 Questo titolo meriterebbe un rinnovato studio. Mi riferisco alla Carta di Sant’Agata dei Goti su: Dichiarazione su usura e debito internazionale elaborata da una Commissione internazionale di giuristi di cui ho avuto l’onore di fare parte. Il testo, pubblicato a Sant’Agata dei Goti (Benevento, Italia), 2002 è stato ristampato con traduzione in francese, spagnolo, portoghese. Sul punto, torno anche infra. 138 56 all’interferenza fra le diverse istanze politiche, culturali, economiche ecc. della nostra complessa realtà. Questi, come gli altri principi generali, devono essere sviluppati ed arricchiti in un dialogo di cui sono protagonisti i popoli e i giuristi. 3. La necessità di migliorare quotidianamente il diritto e di ascoltare tutte le posizioni. — In altra occasione,139 anni or sono ho ritenuto di dover mettere in luce che la re-interpretazione del sistema del diritto romano comune può ricevere un impulso fondamentale dai contributi provenienti dalle aree diverse dalla Europa Occidentale: la diversità di contesto, di posizione in cui ci si colloca, e il contributo che da queste posizioni deriva allarga gli orizzonti della nostra capacità di giuristi di vedere i problemi e di cogliere la direzione giusta per “uguagliare la libertà”, per vedere le proposte giuridiche “migliori e più eque”. 3.1. I principi per il debito internazionale, e la frustrazione della ricerca del diritto migliore attraverso i ricatti esperibili nel sistema delle NU. La necessità di proseguire la ricerca e codificare i principi. — L’esperienza del dialogo con i colleghi latinoamericani, ai quali si è affiancata positivamente anche la voce dei colleghi nord-africani, è stata preziosa, in particolare con riferimento al già accennato problema del debito internazionale e dei principi che avrebbero dovuto regolarlo. Semplificando il discorso, si può dire che in effetti, nella seconda metà del secolo scorso, il debito internazionale ha costruito rapporti neocoloniali. Esso ha, in effetti, creato un vincolo che ha prodotto sia un infondato arricchimento dei creditori, sia una subalternità impropria dei debitori. Questo debito è stato legato ad una inadeguata, ed erronea interpretazione del diritto che lo regolava, a partire dallo stesso preteso principio della ‘intangibilità’ del riferimento monetario nonostante che proprio la variazione del ‘valore’ della moneta di riferimento era stata la causa principale e scatenante della crisi; ma anche altri principi erano coinvolti (cfr. l’elenco ricordato supra).140 L’alternativa interpretativa elaborata nel dialogo 139 Relazione svolta al Colloquio con i romanisti dell’Europa Orientale, Lipsia, 1977: S. Schipani, Diritto romano e diritto attuale. Appunti sulla situazione italiana, in Klio, 61 (Leipzig), 1979, 143 ss. 140 Cfr. la relazione da me svolta al Seminario organizzato a San Paolo (Brasile), con il patrocinio del Parlamento Latinoamericano: S. Schipani, Debito indebito? Debito sostenibile? Investimenti volatili? Cesure e continuità? Bassi tassi di interesse, per chi? Integrazione indispensabile. ‘Legge modello’ per.’unificazione del diritto delle obbligazioni in America Latina, in Roma e America. Diritto romano comune. 23/2007, 273 ss. 57 scientifico aperto come sopra detto,141 ha raccolto consenso sia scientifico, sia di significativi organi rappresentativi: il Parlamento Latinoamericano; la conferenza interparlamentare Europa-America Latina; il Parlamento italiano;142 ma il sistema delle NU ha impedito di fatto che si potesse giungere alla Corte Internazionale di Giustizia per chiederle una ricognizione e dichiarazione dei principi che avrebbero dovuto e che dovevano regolare tale debito. La indicata subalternità / ricattabilità dei debitori ha prevalso contro il diritto. Dalla elaborazione dei principi in tale lavoro individuati, con gli auspici dello stesso Parlamento Latinoamericano, si è posto in movimento però un Gruppo di lavoro che attualmente sta elaborando un Progetto di codice tipo del diritto delle obbligazioni in America Latina.143 Grazie alla considerazione di situazioni diverse, la controversia scientifica si apre e si colgono aspetti della tradizione non visti o accantonati. 4. Il sistema del diritto romano è nelle mani dei popoli e dei giuristi: i diversi punti di vista dei Paesi del BRICS lo arricchiscono a favore dell’uguagliamento della libertà e l’unità e sviluppo dei Paesi stessi rende il miglioramento possibile ed utile per tutti. — Oggi, il sistema del diritto romano non ha alcun vertice politicoistituzionale, per debole che fosse il vertice esistente nell’ultimo periodo della sua presenza; non ha alcuna giurisdizione che ne porti ad effetto il diritto, come era il pretore in Roma prima ed il Tribunale imperiale poi, la cui esistenza è stata ripresa dal Reichskammergericht dalla metà del millecinquecento per oltre due secoli. Il sistema del diritto romano, come sistema, è solo nelle mani dei popoli e dei giuristi; dei primi, che con la loro potestà deliberino leggi ispirate ai principi del sistema; dei secondi, che hanno la coerenza e verificabilità della loro scienza, dei fili sottili che questa produce, della forza cogente dei principi che essi enucleano, sviluppano e sostengono con la autorevolezza che deriva dalla loro competenza. Questo sistema è ricco anche della pluralità di punti di vista da cui lo si guarda ed elabora. Così Cina, America Latina, Russia, Sud Africa portano in esso prospettive diverse rispetto a quella dell’Europa continentale occidentale; prospettive importanti. Tali popoli, tali paesi, riunitisi nel BRICS, insieme anche all’India, hanno grande 141 Cfr. riepilogo della ricerca in P. Catalano — S. Schipani, Promemoria sul debito internazionale, in Roma e America cit., 23/2007, 185 ss. 142 In Italia, la legge 206/2000, art. 7 ha fatto propria la indicata necessità di una rilettura e accertamento dei principi, ma essa pure non ha avuto seguito in relazione alle azioni necessarie a livello internazionale. 143 Cfr. i Seminari svoltisi a Bogotà nel 1996, 1998, 2001; la Declaración constitutiva del grupo para la armonización del derecho privado latinoamericano approvata nelle Giornate di Rosario (Argentina) nel 2008, e poi le giornate di Bogotà del 2009, Roma del 2010, Lima 2011. 58 varietà di cultura, per taluni anche di assai antico elevatissimo sviluppo; essi hanno una industria dinamica, e al tempo stesso conoscono contraddizioni profonde che proprio essendo interne non possono essere rimosse dai loro occhi come rischiano di fare i Paesi Maggiormente industrializzati. Essi non soffrono, peraltro, della ricattabilità del debito sopra ricordata. Essi rileggono e prospettano il sistema muovendo da diversi punti di vista: vivono intensamente la realtà di popoli per i quali la armonia del sistema, e la pace, come in ogni momento della vicenda di esso, devono realizzarsi attraverso l’uguagliamento della libertà nel senso più pieno, di vivere dignitosamente, di partecipare alla vita pubblica e di organizzare la propria vita privata. Parte IV Conclusioni Proposte operative. — La Dichiarazione di Sanya (Piano di azione, punto 12) prevede una intesa fra le Corti Supreme. Vi è dunque già anche una attenzione specifica ai momenti più tecnici degli obbiettivi giuridici, che deve essere sviluppata. a) La formazione dei giuristi del BRICS sulla base dei principi comuni. — Sembra importante segnalare l’importanza della formazione dei giuristi, e chiedere ai governi che il problema venga affiancato a quello del punto 12 citato, particolarmente in relazione all’approfondimento dei comuni principi / del diritto comune, con riferimento alla possibile costituzione di un Gruppo di Facoltà di Giurisprudenza che elabori programmi di collaborazione; b) L’uso del proprio diritto nei rapporti e nelle controversie fra cittadini dei Paesi del BRICS. — Sembra possibile ed utile promuovere fra i Paesi del BRICS l’uso del proprio diritto e dei principi comuni di esso nei contratti internazionali (come per la moneta, così per il diritto) e negli arbitrati su di essi (questo tema potrebbe essere proposto per un esame in uno dei prossimi incontri di cui al punto); c) Incontri scientifici periodici. — La scienza del diritto ha bisogno, per svilupparsi, della discussione delle diverse posizioni; è possibile accordarsi direttamente, noi qui presenti, per l’organizzazione di incontri periodici di carattere scientifico sui temi giuridici di cui promuovere la revisione critica comune; d) Organizzare dei dottorati congiunti. — I problemi attuali di carattere globale hanno bisogno di giuristi che siano immersi nelle contraddizioni presenti e che abbiano adeguati strumenti per affrontarle. È oggi possibile accordarsi direttamente, attraverso convenzioni interuniversitarie, per un coordinamento della formazione in comune di alcuni dottori di ricerca, specialisti dei problemi giuridici 59 della globalizzazione dal punto di vista del BRICS e del diritto comune di base romanistica quale patrimonio dell’umanità. Xu Guodong, Professore ordinario, Direttore dell’Istituto del Diritto Romano dell’Università di Xiamen © Xu Guodong, 2011 DIRITTO ROMANO E PAESI BRICS: CODIFICAZIONE IN CINA E INDIA Premessa. Fin dalla formazione del concetto di BRICS, nel 2001, si sono cercati i punti comuni tra questi Paesi. Ad esempio: tutti sono potenze emergenti; tutti mantengono una velocità piu alta di sviluppo economico; tutti sono vittime del dollaro quale moneta internazionale etc. Ma finora, almeno in Cina, nessuno ha tentato di cercare il punto comune di questi paesi sotto il profilo giuridico. Con questa relazione vorrei colmare in parte tale lacuna dal punto di vista della storia giuridica. A mio avviso, il diritto romano è il massimo comune denominatore dei diritti dei paesi BRICS. Salvo l’India, questi paesi hanno recepito l’eredità del diritto romano in differenti modi e l’hanno assunto come loro diritto vigente o completamente o parzialmente. Si deve però notare che il termine “diritto romano” ha differenti significati. In primo luogo esso significa il diritto dei Romani dall’epoca della Legge delle Dodici Tavole sino alla codificazione dell’Imperatore Giustiniano I. In secondo luogo, esso significa il civil law o meglio il “diritto romano attuale”. In questo articolo il termine “diritto romano” è usato anche nel secondo significato considerando la legge principale fonte del diritto specialmente nella forma di codice. I. La Cina. Il diritto cinese antico consiste in un sistema giuridico indipendente. Dopo la Guerra dell'Oppio del 1840, la Cina cominciò a riformare il proprio sistema giuridico. L’autorità pose il problema di scegliere un modello occidentale da seguire. Perciò il governo della dinastia Qing mandò nel 1805 cinque cancellieri all'estero per studiare i sistemi legali dei paesi occidentali. Questi pensarono che la condizione nazionale della Gemania fosse simile a quella della Cina, quindi persuasero l’imperatore della dinastia Qing a scegliere il diritto tedesco come modello. Anche il diritto tedesco è un erede del diritto romano. Nel 1911 i riformatori della dinastia Qing finirono il progetto del codice civile. Ma esso non diventò legge in quanto la dinastia Qing fu rovesciata e nacque il governo della Repubblica di Cina. Sulla base 60 del progetto di codice civile della dinastia Qing, il governo della Repubblica di Cina abbozzò un codice civile proprio; ma prima della promulgazione il progetto di codice civile della dinastia Qing ancora fu applicato nei tribunali in qualità di principi del diritto. Dal 1929 al 1931 i diversi libri del Codice civile della Repubblica di Cina sono stati promulgati successivamente; modello è il diritto tedesco con elementi ragionevoli del diritto civile svizzero, di quello giapponese e di quello sovietico. La Repubblica di Cina cadde nel 1949, e questo codice è stato abolito nel continente cinese; ancora è diritto vigente nell’isola di Taiwan. Dopo l’ascesa al potere del Partito comunista cinese, la Cina sospese gli scambi giuridici con i paesi occidentali e cominciò a trapiantare il diritto sovietico. Anche quest’ultimo è uno degli eredi del diritto romano. Quindi, il cambiamento del regime non cambiò la posizione della Cina quanto alla validità del diritto romano. Nel 1978 la Cina ha iniziato un politica di riforma aprendo la porta al mondo occidentale, mandando su vasta scala studenti all’estero, sopratutto negli Stati Uniti, per studiare i diritti occdentali. Dal 1989 l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha realizzato un accordo di intercambio academico con l’Università di Scienza Politica e Giurisprudenza della Cina. Su questa base, circa una ventina di studenti cinesi sono andati in Italia, Argentina, Mexico per studiare il diritto romano. Ritornando in Cina, la maggioranza di loro sono diventati insegnanti universitari e hanno stabilito il corso del diritto romano nei loro Atenei. La Cina ha così recepito il diritto romano di nuovo direttamente dai Paesi latini. Il diritto cinese odierno ha come fonte principale la legge; la giurisprudenza ha una posizione ausiliaria. Nonostante non abbia elaborato un codice civile formale, la Cina ha promulgato leggi speciali che coprono tutti i settori di un codice civile. Esse sono: legge sul matrimonio del 1981; legge sul marchio del 1982; legge sul brevetto del 1984; principi generali del diritto civile del 1986; legge sui diritti d'autore del 1990; legge sui contratti del 1999; legge sui diritti reali del 2007; legge sulla responsabilità extracontrattuale del 2009; legge sui diritti applicabili alle relazioni coinvolgenti diritti stranieri del 2010. I tribunali cinesi applicano la legge secondo il metodo del sistema legale continentale, cioè il metodo deduttivo. II. L’India (non fa riferimento al diritto romano?). L’India, come la Cina, aveva un suo sistema giuridico ben distinto prima che il diritto occidentale arrivasse in questo paese. Esso era diviso in tre rami: diritto buddista, diritto indú, diritto musulmano. Il Codice di Manu appartiene al diritto indú; è un codice che ha come parte principale disposizioni di diritto civile, integrate da quelle di diritto penale, senza una netta separazione. 61 L’anno 1756 giunsero nell’India gli Inglesi. Il dominio inglese si divide nell’epoca della Compagnia delle Indie (1756-1858) e quella di aministrazione diretta del Governo britannico. Nella prima epoca, gli Inglesi intervenivano poco nel diritto indigeno, nella seconda epoca gli Inglesi aumentarono i loro interventi nel diritto indigeno dell’India. L’autorità coloniale britannica sviluppò una serie di codici per sostituire le leggi indigene eterogenee e frammentarie ad es.: codice penale, legge di successione per gli Indù (1865), legge sulle società (1866), legge sul divorzio (1869), legge sulle prove (1872), legge sui contratti (1872), legge sulla circolazione dei titoli (1881), legge sul trasferimento della proprietà (1882), legge sul processo penale (1898), legge sulle compravendite dei merci (1930), etc. Si è trattato di un movimento di codificazione di dimensione non piccola; in questo modo gli Inglesi fecero in India ciò che non riuscivano a fare nella propria patria. Sono ibridi, di elementi indiani e inglesi: perciò si parla di diritto anglo-indiano. Eccetto la legge di successione per gli Indù e la legge su divorzio, tutte le leggi sopra citate regolano i rapporti patrimoniali; esse sono territoriali e possono essere applicate alle persone con diversi statuti religiosi. L’autorità britannica tentò di codificare uniformemente anche i diritti personali. Nel 1944 costituì un Comitato allo scopo di codificare il diritto personale. Il Comitato elaborò lo Hindu Code Bill e lo offrì al Parlamento il primo agosto del 1946; purtroppo non fu discusso. Dopo l’Indipendenza (15 agosto del 1947), l’India adottò un atteggiamento finalizzato a mantenere la validità di buona parte dall’ apparato giuridico inglese lasciato dall’autorità coloniale,cercando nello stesso tempo una codificazione ulteriore. Così, il dott. B.R.Ambedkar fu presidente del Comitato lasciato dagli Inglesi, e questo Comitato definì (1948) un nuovo progetto in 7 parti: titolo preliminare; matrimonio e nullità del matrimonio; adozione; minorenne e sua tutela; beni comuni di famiglia; beni delle donne; successione. Il progetto incontrò opposizioni perchè contrario alla tradizione indù. Peraltro, l’art. 44 della Costituzione del 1949 dispone: «Lo Stato si dedica ad impegnarsi a garantire ai cittadini di avere un codice civile uniforme, applicabile per tutto il territorio dell’India». Secondo tale linea di pensiero, il futuro codice civile indiano dovrà essere elaborato senza considerare le differenze religiose tra Indù, Musulmani, Cristiani, Zoroastriani, Ebrei etc.; purtroppo questo compito non è ancora realizzato. L’art. 44 della Costituzione non è stato modificato: perciò l’elaborazione del codice civile è ancora un obiettivo dell’India. Ora possiamo tornare alla domanda proposta dal titolo di questa sezione. No, l’India non ha recepito l’antico diritto romano; ma, quanto alla codificazione, è un 62 paese che adotta la legge scritta, anche se le decisioni giudiziarie dei giudici hanno come effetto un case law. Conclusione. In sintesi, il diritto romano, inteso come superiorità della legge (soprattutto nella forma di codice) è comune a tutti i Paesi BRICS e persino all’India. Questo punto comune giuridico si basa anche sull’ispirazione reciproca all’esperienza giuridica tra i Paesi BRICS; ad esempio, la Cina si è aspirata al diritto della Russia sovietica. La diffusione reciproca dei codici dei Paesi BRICS favorirà un rafforzamento di questo punto comune giuridico. Da questo punto di vista vorrei sottolineare che il Codice civile della Federazione russa, il nuovo Codice civile del Brasile, la Legge sui contratti dell’India sono stati tradotti in cinese e pubblicati in Cina. Bibliografica: Darell P. Hammer, “Russia and the Roman Law”, American Slavic and East European Review, Vol.16. No.1 (Feb. 1957); J. Duncan, M. Derrett, Religion, Law and the State in India, Delhi, Calcutta Chennai Mumbai,1968; Gunther A. Weiss, “The Enchantment of Codification in the Common-Law World”, Journal of International Law 25 (2000). In lingua cinese: K. Zweigert e Hein Koets, Osservazioni generali di diritto comparato, tradotto da Pan Handian et al., Casa Editrice del Popolo di Guizhou, 1991; M.F. Morris, Un’introduzione alla storia dello sviluppo del diritto, tradotto da Wang Xuewen, Casa Editrice CUPL, 2003; John Wigmore, Una panoramica dei sistemi giuridici del mondo, tradotto da He Qinhua, Li Xiuqing, Guo Guangdong, Casa Editrice del Popolo di Shanghai, 2004. (Traduzione dal cinese di Xiaojun e Li Yunxia) 63 Adriano Pilatti, Direttore dell’Istituto giuridico della Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro © Adriano Pilatti, 2011 FONDAMENTI COSTITUZIONALIDELLA PARTECIPAZIONE BRASILIANA AL BRICS Per noi, brasiliani, è una singolare e grata coincidenza partecipare a questa riflessione comune, con i colleghi russi e cinesi, pochi giorni dopo del compimento del cinquantenario della visita, ai loro paesi, del nostro indimenticabile presidente João Goulart, allora vicepresidente della Repubblica. Queste visite segnarono il ristabilimento formale della amicizia tra i nostri popoli e fu il punto più alto della Politica Estera Indipendente definita e praticata dal Brasile in quegli anni. Senza dubbio, quel momento felice della nostra storia diplomatica è la base e l’ispirazione delle posizioni prese dal Brasile nell’ultima decade, posizioni queste che hanno permesso l’approfondimento delle nostre relazioni con gli altri paesi del BRICS. Il momento è di scambio di informazioni, esperienze e valutazioni che permettano l’aumento delle conoscenze sui nostri rispettivi sistemi giuridici, l’identificazione dei bisogni e delle opportunità di promuovere l’armonizzazione o la uniformazione delle decisioni e dei procedimenti di carattere normativo, amministrativo e giudiziario, come anche della formulazione di strutture giuridiche per la cooperazione tra le nostre nazioni, sempre alla ricerca d’ispirazione nelle costruzioni nate dalla geniale esperienza giuridica degli antichi romani, particolarmente importante per i sistemi giuridici brasiliano e russo. Le brevi osservazioni che presento in questa opportunità vogliono contribuire a questo sforzo, perchè cercano di identificare i fondamenti e condizionamenti costituzionali per questa cooperazione, specialmente nel settore energetico e ambientale, che saranno oggetto di discussione in questo Seminario. Tali fondamenti e condizionamenti sono particolarmente importanti a cagione della forza vincolante del principio della supremazia della Costituzione nel nostro sistema, e della necessità di compatibilizzazione, sia degli atti internazionali praticati dallo Stato brasiliano, sia delle norme di diritto internazionale che si pretende incorporare all’ordinamento giuridico nazionale, ai principi e alle regole generali e settoriali stabilite dalla Costituzione del 1988 (CF). In questo senso, è necessario anzitutto far notare l’innovazione apportata dalla nostra Costituzione, in relazione alle altre sette costituzioni che la precedettero, al 64 sistematizzare (art. 4.) un insieme di principi di relazioni internazionali che devono essere rispettate dallo Stato brasiliano, e iscriverli nel titolo dedicato ai Principi Fondamentali, che apre il nostro codice costituzionale Detti principi sono: indipendenza nazionale; prevalenza dei diritti umani; autodeterminazione dei popoli; non intervento; uguaglianza tra gli Stati; difesa della pace; soluzione pacifica dei conflitti; ripudio del terrorismo e del razzismo; cooperazione tra i popoli per il progresso della umanità; concessione dell’asilo politico. È questo il paradigma partendo dal quale il Potere Esecutivo della Unione Federale dovrà condurre l‘azione internazionale della Repubblica Federativa del Brasile (CF, art. 84, VII e VIII), lo stesso paradigma a partire dal quale il Congresso Nazionale dovrà esercitare il suo controllo politico su detta azione (CF, art. 48, I), lo stesso paradigma partendo dal quale il Potere Giudiziario, e originariamente o in ultima istanza, specialmente il Supremo Tribunale Federale (CF, articoli 5.o, XXXV, 102, 1, a, d, e, p, III, e 103), dovrà decidere sulla validità degli atti legislativi, e, in caso di violazione o minaccia di diritti, degli atti amministrativi relativi. È dovere evidenziare che, dalla promulgazione dell’emendamento costituzionale n. 45, del 2004, i trattati e le convenzioni internazionali sui diritti umani che fossero approvati, in ognuna delle due Camere del Congresso Nazionale, in due turni, dai tre quinti dei voti dei rispettivi membri, saranno equivalenti agli emendamenti costituzionali. Lo stesso emendamento ha stabilito che il Brasile si sottomette alla giurisdizione del Tribunale Penale Internazionale, alla cui creazione abbia manifestato adesione (CF, art. 5°,§§ 3.o e 4.o). Ma nella lista dei principi fondamentali della Costituzione del 1988 esistono altri condizionamenti sussidiari definiti come fondamenti o obiettivi della Repubblica, che si articolano con i principi di relazioni internazionali, come la sovranità, la cittadinanza, la dignità della persona umana, il pluralismo politico, i valori sociali del lavoro e della libera iniziativa (art. 1.o), e gli obiettivi di costruire una società libera, giusta e solidaria; garantire lo sviluppo nazionale, eradicare la povertà e la marginalizzazione e ridurre le disuguaglianze sociali e regionali; promuovere il bene di tutti, senza preconcetto di origine, razza, sesso, colore, età e qualsiasi altra forma di discriminazione (CF, art. 3.o). Inoltre, sia nella sfera internazionale che in quella interna, gli atti amministrativi e legislativi relativi al commercio con l’estero, alle finanze, all’energia e all’ambiente (CF, artt. 21, 1, XII-b, XIX e XXIII; 22,l, IV, VI–VIII, XI, XXVI; 23, VI–VIII e IX; 24, VI), devono, per avere un carattere di validità, essere compatibili con i principi e le regole che reggono le così chiamate “politiche pubbliche costituzionali” determinate settorialmente dalla Costituente del 1988, specialmente in materia energetica e ambientale. A cominciare dai chiamati Principi Generali 65 dell’Attività Economica, che aprono il titolo costituzionale dedicato all’Ordine Economico che, dice la Costituzione, fondado sulla valorizzazione del lavoro umano e sulla libera iniziativa, ha come finalità assicurare a tutti una esistenza degna, conforme i dettami della giustizia sociale, rispettando i seguenti principi: sovranità popolare; proprietà privata; funzione sociale della proprietà; libera concorrenza; difesa del consumatore; difesa dell’ambiente naturale, anche con trattamento differenziato conforme l’impatto ambientale dei prodotti e servizi e dei loro processi di elaborazione e servizio; riduzione delle disuguaglianze regionali e sociali; ricerca del pieno impiego; trattamento favorevole per le piccole imprese basate sulle leggi brasiliane e che abbiano la loro sede e amministrazione nel Paese (CF art. 170). Specificatamente in relazione alla energia nucleare, la Costituzione stabilisce fin dall’inizio che ogni attività nucleare in territorio nazionale sarà permessa solo per finalità pacifiche e mediante permesso del Congresso Nazioale, e adotta il principio della responsabilità civile per danni nucleari indipendentemente dalla esistenza di colpa (CF, art. 21, XXIII, a, d). Determina anche che le centrali che operano con reattore nucleare dovranno avere la loro localizzazione definita da legge federale, senza di che non potranno essere installate (CF, art.225, § 6“). Inoltre la Costituzione stabilisce il monopolio della Unione Federale sulla ricerca, estrazione, arricchimento, riprocessamento, la industrializzazione ed il commercio di materiali e minerali nucleari e dei loro derivati, con eccezione dei radioisotopi, la cui produzione, commercializzazione e utilizzazione potranno essere autorizzate sotto forma di permissione (CF, artt.21, XXIII, b, c, e 177, V). Monopolio simile, però con la possibilità di partecipazione di società private contrattate dalla Unione, è stabilito per la ricerca e l’estrazione di petrolio e gas naturali ed altri idrocarboneti fluidi, la raffinazione del petrolio nazionale o straniero, l’importazione o l’esportazione dei prodotti e derivati basici risultanti da queste attività, ed il trasporto marittimo del petrolio greggio di origine nazionale o dei derivati basici di petrolio prodotti nel Paese, come anche il trasporto, per mezzo di oleodotti, del petrolio greggio, dei suoi derivati e del gas naturale di qualsiasi origine (CF, art. 177, I-IV, §§ 1” e 2”). Sempre in materia di energia, la nostra Costituzione dispone che le potenzialità di energia idraulica costituiscono proprietà distinte da quelle del suolo, per quanto riguarda lo sfruttamento o l’uso, e appartengono alla Unione, e che, fatta eccezione delle potenzialità di energia rinnovabile di capacità ridotta, l’uso di queste potenzialità potrà essere fatto solo per mezzo di autorizzazione o concessione della Unione, nell’interesse nazionale, da parte di brasiliani o da società costituite sotto le leggi brasiliane, o che abbiano la loro sede e amministrazione nel Paese, conforme 66 la legge, che stabilirà le condizioni specifiche quando queste attività saranno svolte nella fascia di frontiera o in territori dei indios (CF, art. 176, §§ 1.o e 2.o). Per quanto riguarda l’ambiente, in un capitolo esclusivamente dedicato al tema, la nostra Costituzione stabilisce che tutti hanno il diritto a un ambiente ecologicamente equilibrato, definito come bene di uso comune del popolo ed essenziale alla sana qualità di vita, essendo proprio del Potere Pubblico e della collettività il dovere di difenderlo e preservarlo per le generazioni presenti e future. Dispone anche che, per assicurare la effettività di questo diritto, è dovere dello Stato, tra altre misure: preservare e restaurare i processi ecologici essenziali, provvidenziare la conservazione e l’uso ecologico delle specie e degli ecosistemi; preservare la diversità e la integrità del patrimonio genetico del Paese e fiscalizzare la ricerca e manipolazione di materiale genetico; definire spazi territoriali per essere specialmente protetti, proibendone qualunque utilizzazione che comprometta la completezza delle caratteristiche che giustifichino la loro protezione; esigere, per installare opere o attività potenzialmente causatrici di significativo degrado dell’ambiente, uno studio previo di impatto ambientale, a cui si darà pubblicità; controllare la produzione, la commercializzazione e l’uso di tecniche, metodi e sostanze che comportino rischi per la vita, per la qualità di vita e dell’ambiente; proteggere la fauna e la flora, proibendo pratiche che mettano in rischio la loro funzione ecologica, che provochino la estinzione di specie o che sottomettano gli animali a crudeltà (CF, art. 225, caput, §1.o). Seguendo la nostra Legge Maggiore, colui che sfrutta ricchezze minerali è obbligato a ricuperare l’ambiente degradato, d’accordo con la soluzione tecnica esigita dall’organo pubblico competente: i comportamenti e le attività considerati lesivi all’ambiente sottometteranno gli infrattori, persone fisiche o giuridiche, a sanzioni penali ed amministrative, indipendentemente dall’obbligo di riparare i danni causati: la Foresta Amazzonica brasiliana, la Foresta Atlantica, la “Serra do Mar”, il Pantanal del Mato Grosso e la Zona Costiera sono patrimonio nazionale, e la sua utilizzazione sarà fatta nei limiti che assicurino la preservazione dell’ambiente; sono indisponibili i territori pubblici necessari alla protezione degli ecosistemi naturali (F, art. 225, §§ 2.o-5.o). Finalmente, bisogna aggiungere che, nel piano processuale, la Costituzione attribuisce al Ministero Pubblico la funzione di promuovere l’inchiesta civile e la azione civile pubblica per la protezione dell’ambiente (CF, art.129, II), azione questa che può essere proposta anche da associazioni civili ambientaliste che rispondano alle esigenze legali, e concede a qualunque cittadino il diritto di proporre azione popolare che abbia per fine annullare atto lesivo al mezzo ambiente (CF, art, 5.o, LXXIII). 67 Ecco qui, in una breve sintesi, l’insieme di parametri costituzionali che vincolano l’azione internazionale dello Stato brasiliano, specialmente nell’ambito dei problemi energetici ed ambientali. In gran parte essi sono riportati nelle Dichiarazioni di Ecaterimburgo, di Brasilia e di Sanya. In relazione a questa ultima, penso che sia importante mettere in evidenza il cambiamento di livello rappresentato, riguardo alle altre due, dalla esplicazione inequivocabile, da parte dei governi firmatari, di un grande compromesso di rinforzare il dialogo e la cooperazione dei domini della protezione sociale, lavoro decente, uguaglianza di genere, gioventù e salute pubblica, includendo la lotta contro l’HIV /AIDS, direttrici che trovano grande appoggio in tutta un’altra serie di principi e regole fissate dalla Costituzione del 1988 sui diritti individuali e sociali fondamentali, e sulle rispettive politiche pubbliche di garanzia. Speriamo che questi problemi, in cui si manifesta in modo cristallino la dimensione umana della cooperazione tra i nostri popoli che ora incomincia, siano anche, in futuro, inclusi nell’ambito delle nostre riflessioni. Борис Федорович Мартынов, © . . , 2011 C: c , , , , . , — , , », » 2008 ., » 68 I . « « « . , , . , ** , « » . ( ). , 5–10 — , — « », — ( , ) . , , . , , , , . , , ad hoc, » , , . (« ») » . « , « , » » — , . , , ** . . « » 2020-203069 . , , , — . — . , , , , . . , , , . ( :« — », « » . .) . , , . , , . , , « », — , . , . . , , . , , , , , , , . ( ) , , ) , : ( , » (common law), « . — « , )—« ( ». , », , , « 70 — , ».144 , , « » . , ». , : « — 145 , est” (« , “Non exemplis, sed legibus, judicandum »). , « », « ». , common law . , , , , , » » ( ) , , . ( , 1986 ., , , », « » , . .). , , , . ( ). 144 1993 ., , . . ., . . 2009. . 263, 332. 145 . : . 71 ., 1983. . 115. ., , . , . , « , ».146 , , « » , . , , . . , », — « , , 147 , . , , — , , , — - , . , . , , , , , , , , . . , . , — . , . », , , , . « » » , , « » , 146 ., ? . . . 297. 147 . . , ., 1991. . 267. 72 , , , , , . , , . , jeitinho, ». « » , , , , « » . , , - . — , , — . , , . » , , , , , . 148 , « », , , . , . . , , 1999 ., « », , « , , ,« 148 149 ».149 » .: . ALAI. América Latina en movimiento. Quito, 26.05.1999, p. 13. 73 ., 1995. . 1, 2. , , , (preemptive action), 2002 2008 . « . » « », *** 2008 ., XXI . , , . ? . , « 1999 . », , , ( «pacta « ») ». sunt servanda» — , , , , . . common law, . , « , » , « , ». 150 1947 . . , *** « » , . . 150 ., . . . 373. 74 . , , , , « », , , . , . , « » « » , ». , , , — « . (1845– » 1912): « — », , . XVI–XVIII ., « (« , »), XIX uti » « », possidetis . : « , » , . « jus cogens » ) , , II 1907 .). , , , , . 75 « »— . , 1960- ., , 1967 .). . . « 1980- ». . ( . . , . , .), , . , . (1480–1546) ( — (1548–1617), . . ) », —« II (1980 .), , « (1534–1597). . » ( ), , ». . « , « » « » , « XIX . 1901) » ,— . , « (1860– » (1895) . , , », , .151 151 Prado E. A Ilusão Americana. Paris, 1895. P. 17. 76 , , , , , , , . , « » . . , ( 2010 .), — , . « ) » 2003 . ( , , , . , « , », . , .- . , « , , : . — ,, — . .». « » , , , , », « , 77 , — . , , , « » , . .- . , , - , , — , », , , .152 , . , . . . , , (1845–1909), , . , , , . « (« » « » , , , »)153 , , . . , , ,— , . , , . « » — II , 152 Segurança Internacional. Perspetivas Brasileiras / N. Jobim, S. Etchegoyen, J.-P. Alcina (Org.). Rio de Janeiro, 2010. P. 38–39. 153 Ibid. P. 71. 78 . 100(2002), « « , » », , , « , : ». , ) ; ( ) , ) « », « ; » . , , . , , , , , cta sunt servanda (« , »). Игорь Станиславович Марусин, © . . , , 2011 . — , . 79 , , . .1 , , .154 , . , , . , . , - . , , 15 , . , , , , , , . , , , . , , . 2003 ., — — , , . , ? 154 . . . . 1. ., 1996. . 8. 80 3 . / . . , 14 1974 . « 3314 (XXIX), , ». , , . 155 , , , , , . . , .« » .3 1974 . — , , . , 2003 . . . : « , , , . , , . , ».156 , . , , , , , . ? , , 1974 . , . .1 .5 , 155 156 , 1974 . , . . 2. . 200. . , . . 660. 81 ; ., 2011. , . , , , , , , . , , , , , , . . , . . , , — . — , . , , , . . , 1950-1960( ) . , — , , , , , , , , , — , , , , , , 82 , , , . , . , 1949 . , , , , , , , , , , , . , , , . , , - 26 . 1949 . . 5, . , , , , , , , , , .157 , , , . , 60 , , - , . , 1982 . 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Questo offre lo spunto per delineare un progetto informatico diretto alla costruzione di una risorsa digitale che consenta la raccolta e la consultazione dei materiali prodotti sui vari aspetti del BRICS. 2. Una indagine preliminare nella Rete. Come attività propedeutica alla elaborazione del Progetto, che potrebbe essere denominato INFOBRICS, è stata 88 svolta una indagine preliminare nella Rete diretta alla rilevazione del dibattito sviluppatosi di recente intorno al fenomeno associativo BRICS. La ricerca telematica è stata condotta tramite consultazione delle banche dati virtuali (i c.d. motori di ricerca), delle banche dati reali e delle altre risorse diffuse nella Rete. La metodologia di selezione ha sfruttato le caratteristiche della ricerca documentaria automatica, ossia la combinazione logica dei dati, la strutturazione dei documenti (ove possibile in specie nelle banche dati reali) e delimitazioni temporali, geografiche e linguistiche. Un criterio specifico è stato utilizzato per selezionare i documenti rilevanti editi in forma solo digitale. Si è privilegiato il documento digitale con estensione.pdf che indica un formato speciale di regola usato per pubblicare nei siti della Rete i contributi di un certo rilievo scientifico. Il linguaggio di reperimento usato per selezionare i testi in questa primissima fase di sgrossatura documentaria è: (BRIC or BRICS) nel "titolo della Pagina", in qualsiasi lingua, in formato.pdf e con delimitazione temporale a partire dall'aprile scorso ossia dal Summit di Sanya. L'indagine svolta è propedeutica per la progettazione di un sistema informativo digitale in Rete sullo stato attuale e sugli sviluppi del BRICS. Vedi la selezione bibliografica allegata (par. 4) dove i testi sono stati classificati in modo molto rozzo per materia, economia, socio-politica, relazioni internazionali e diritto. 3. Il risultato documentario. Una primissima valutazione dei risultati evidenzia che 60 % dell'edito sul BRICS è a carattere prevalentemente economico, il 20 % a carattere internazionalistico, il 15 % a carattere socio-politico e un 5 % a carattere giuridico con prevalenza per il contrattuale internazionale. Nell' nell'archivio DOGI dell'ITTIG, notoriamente la più ampia e specialistica banca dati di dottrina giuridica italiana, attraverso ricerche articolate si ottiene un solo documento dove si parla occasionalmente dei paesi BRICS in riferimento alla Costituzione europea; in Dogi si rinvengono solo alcuni articoli relativi ai singoli paesi BRICS in materia di ambiente, energia, economia, lavoro e commercio internazionale ma nessuno sviluppa una analisi complessiva del fenomeno BRICS. Il “giuridico” BRICS, sia sotto il profilo internazionale-pubblico sia sotto il profilo dell'armonizzazione di settori cruciali come ambiente, energia, commercio e finanza, non è ancora oggetto di indagini mirate e circonstanziate. Almeno a quel che risulta dal lavoro documentario svolto sinora. 4. La valutazione “scientifica” del risultato. Uno sguardo anche superficiale dei materiali rinvenuti nella Rete consente di delineare una serie di questioni relative al BRICS: a) cosa è l'entità BRICS sul piano internazionale? 89 b) in che rapporto si pone con altre entità internazionali globali quali ILO, FAO, WTO, ONU, etc.? c) con altre entità regionali UE, NAFTA, ASEAN... etc? d) deve ottemperare a imperativi geografici o storici? e) deve mirare all'Integrazione o limitarsi alla Cooperazione? (v. Paulo Casella Borba, BRIC, Atlas, 2011) f) deve essere il trascinatore di altri paesi terzi emergenti? g) deve seguire altri modelli o seguire una propria via di Cooperazione? h) Cooperazione come coordinate azioni e iniziative intergovernative o creazione di nuove strutture istituzionali? i) come si pone rispetto ai modelli bipolari, unipolari, multilaterali e multimulti laterali? l) la prospettiva multilaterale è una valida risposta ai mutamento “sottotraccia”? m) deve probabilmente tenere conto non solo dei flussi economici e commerciali ma deve farsi carico di ambiente, energia, alimentazione, salute, sviluppo sostenibile e altri temi globali. 5. Il Progetto INFOBRICS 5.1. Le fasi. Sulla base di questa prima indagine informatico-telematica è possibile proporre un progetto per la costruzione di un archivio elettronico relativo alla letteratura e al dibattito sul fenomeno BRICS. Le fasi da seguire sono quelle classiche necessarie per la realizzazione di una banca dati: a) esame della bibliografia già esistente in materia di BRICS (v. Dichiarazione comune dei Leaders di Governo del terzo Summit BRICS Piano di Azione II Nuovi settori di cooperazione n.4); b) costituzione di una rete di centri per ciascun paese Bric che fungano da collettori dei testi di interesse secondo criteri prestabiliti e condivisi; c) raccolta dei materiali distinti secondo criteri documentari (volumi, contributi in periodici e contributi digitali in siti della Rete o in riviste elettroniche, etc.), secondo criteri contenutistici es. economia, politica, relazioni internazionali, diritto a sua volta distinto in diritto internazionale, diritto dell'integrazione, diritto commerciale — diritto d'autore, diritto dei contratti internazionali-, diritto dell'ambiente, diritto delle fonti energetiche, diritti umani, diritto internazionale penale, e anche temi collegati che riguardano non direttamente il BRICS ma relazioni tra i paesi del BRICS e organismi o forum similari tipo UE NAFTA, ASEAN, G7, 90 G20 etc. Si terrà conto dei temi che i paesi paesi del BRICS andranno via via affrontando; d) strutturazione di un documento tipo per ogni tipo di materiale dove vengano indicati i dati rilevanti che qualificano il testo sia in funzione informativa che di reperimento; e) inserimento dei documenti strutturati in un archivio che verrà reso consultabile in Rete; f) allestimento di un sistema di ricerca che offra le più avanzate tecniche di reperimento delle informazioni contenute nell'archivio; g) esempi di documenti strutturati Autore: Casella Borba Paulo Titolo Bric:Brasil, Russia, India, China, Africa Do Sul Tipo di documento: volume Classificazione: diritto Abstract (in linguaggio libero) Editore Atlas, Città San Paolo Data 2011 altre informazioni (pagine etc.) Autore Goldstein Andrea Titolo Bric.Brasile, Russia,India,Cina alla guida dell'economia globale Classificazione Economia Abstract (eventuale) Tipo di documento: volume Editore il Mulino Città Bologna Data 2010 5.2. L'immissione informatica. Riporto alcuni modelli di schede di immissione con esempi di volumi, contributi e testi digitali. La strutturazione è meramente propositiva e dovrà essere discussa e condivisa tra i centri che vorranno collaborare al Progetto che potrebbe prendere il nome INFOBRICS. 91 6. Una Bibliografia digitale recente. Riporto una prima lista di testi digitali recentissimi, quasi tutti successivi al vertice di Sanya, estratti dalla Rete con tecniche informatiche suddivisi in economici, internazionalistici, socio-politici e giuridici. La classificazione è tagliata con l'accetta e dovrà essere certamente articolata e raffinata in modo più adeguato. 6.1. Economia R. Leal-Arcas, How will the EU approach the Bric countries? Future trade challenges, 2008 in www.icl-journal.com P. De Almeida, The BRICS'role in the global economy, 2009 in www.pralmeida.org A. Arroio, M. Scerri, The role of small and medium enterprise in the national innovation system of BRICS, ottobre 2010 in www.brics.redesist.ie 92 R. Baumann, O Brasil e os demais BRICS: comercio e politica, CEPAL 2010 in www.eclac.org A. Martins, Joint ventures in Brazil, July 2011, in www.brazilianlawblog.com P. Khoroshilova, Guernsey Finance's Moscow trip — a building Bric in its relationship, June 2011 in www.mondaq.com Les pays du BRICS appellent a la reforme du systeme monetaire international, april 2011 in www.casafree.com A. Lamboglia, Vertice BRICS: le nuove potenze chiedono la riforma del sistema finanziario internazionale, aprile 2011 in www.fasi.biz/it S. Davenport, R. Chadha, Agriculture Policy Reform in the Bric Countries, febbraio 2011 in www.ncaer.org Cina India e BRICS. Il BRICS lancia la sfida all'Occidente in finanza e politica estera, in www.asianews.it 6.2. Relazioni Internazionali Bric se reune em Paris durante encontro do G20, febbraio 2011 in www.ibahia.com L. Vinciguerra, Ieri Bric, oggi Bric, aprile 2011 in www.paoloborrello.ilcannocchiale.it Il Bric da' all'Europa più opportunità che altro, aprile 2011 in www.italian.cri.cn Il BRICS lancia la sfida all'Occidente in finanza e politica estera, aprile 2011 in www.eurasia.splinder.com C. Amorin, Essere radicali è prendere l'iniziativa, maggio 2011 in www.cartacapital.com.br B. Chellaney, BRICS and the new arab revolutions, 31 marzo 2011 in www.aljazeera.net/studies A. Demurtas, UE-Bric: analisi dei rapporti con la Russia, maggio 2011 in www.equilibri.net D. Mazzone, UE-Bric, analisi dei rapporti con l'India, maggio 2011 in www.equilibri.net F. Gobbi, EU-China. UE-Bric: analisi dei rapporti con la Cina, 2011 in www.equilibri.net BRICST. Il programma promozionale 2011, 2011 in www.emilia-romagna.legacoop.it A. Nasti, Dal Fondo emergono i conflitti di un nuovo ordine globale (BRICS e Fondo Monetario Internazionale), giugno 2011 in www.ispionline.it S. 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Zuma, La Cote d'Ivoire tuot droit dans les Bric in zone Franc et croissance economique, in www.casafree.com, april 2011 Le Bric devient definitivement le BRICS, Avril 2011, in www.alterinfo.net 93 Bric: da volontà politica di cooperazione alla praticità delle azioni, aprile 2011 in http://italian.cri.cn A. Momigliano, BRICS contro Nato? Fa così 2001, aprile 2011 in www.rivistastudio.com W. Mc Dermott, The FCPA in Bric countries: 2011 enforcement trends in emerging markets, giugno 2011 in www.mwe.com A. Stevenson, BRICS and the world order, maggio 2011 in www.lucian.uchicago.edu M. Ricci, I Bric corrono, l'Europa suda, gennaio 2011 in www.presseurop.eu L. Ivashov, Il gruppo BRICS e la sua missione di riconfigurare il mondo, maggio 2011 in www.puntocritico.net M. Lettieri, P. Raimondi, BRICS, il futuro in un mondo multipolare, aprile 2011 in www.tendenzamercati.it S. Folashade A. 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Molano, Economic crisis and Bric countries, 2008 in www.judicialview.com 6.3. Diritto P. Casella Borba, Bric: Brasil, Russia, India, China, Africa Do Sul, Edizioni Atlas Sao Paulo, 2011 S. Desai, P.M. Torbert, A.L. Gerorge, Coping with legal compliance in Bric countries and othe remerging markets, e B.C. Maeda Conducting Internal Investigation in Brazil, in www.pwc.com 2008 Diritto alla salute Y. Peter K, Access to Medicines, BRICS, Alliances and collective action, in American Law and Medicine Journal, 2008 Diritto internazionale penale BRICS seeks end to stalemate on UN's anti-terror law, april 2011 in www.deccanchroniche.com J. Jaeger, The Bric wall of anti-corruption law in compliance week, July 2011, in www.complianceweek.com Diritto commerciale internazionale S. Cueto, The Bric fast club, January 2010 in www.internationalbusinesslawadvisor.com A. 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Renard, G20: towards a new world order, in Studia Diplomatica, Vol. LXIII, 2010 n. 2 Les BRICS insistent sur le droit nucleaire del la RII, in Sahar Chaine francophone Service de l'IRIB in http://frenchtv.irib.ir, april 2010 Diritto comparato C. Manzolillo La comparazione nei modelli organizzativi internazionali aprile 2011, in www.comparazionedirittocivile.it McLeod, Bric players, in www.thelawyer.com, december 2010 K. LaRoche, Trade-mark opposition and litigation in Bric and Nafta countries, Border Ladner Gervais, Canada 2010 Diritto autore R. Bird, Defending Intellectual Property Rights in the Bric economies, July 2006 in www.onlinelibrary.wiley.com R. Bird, D. Cahoy, The emerging Bric economies: lessons from intellectual property negotiation and enforcement, 2007, in Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, in www.onlinelibrary.wiley.com L. De Salvo, First among the BRICS: Brazil's necessary challenging of Trips, marzo 2010 in www.carleton.edu Diritto tributario Recent tax developments and international tax issues — Indian perspective, febbraio 2011 in www.ifa-uk.org 95 II БРИКС и гармонизация правового регулирования в сфере охраны окружающей среды BRICS e armonizzazione dei diritti dell’ambiente BRICS and harmonization of legal regulation of the environmental protection ____________________________________________________________________ Paolo Maddalena, Vice Presidente emerito della Corte costituzionale © Paolo Maddalena, 2011 LA SCIENZA DEL DIRITTO AMBIENTALE ED IL NECESSARIO RICORSO ALLE CATEGORIE GIURIDICHE DEL DIRITTO ROMANO Parte Prima Strumenti per la costruzione del diritto ambientale 1. L’intralcio di concetti giuridici relativi alla nozione di Stato di stampo liberale ed alla figura del diritto soggettivo. — Lo studioso di diritto ambientale si accorge presto che in nessun ramo del diritto, come in questo, il pensiero giuridico moderno trova tanti ostacoli per la formazione di una scienza giuridica, intesa nel senso, come diceva Fritz Schulz,159 della formazione di un “sistema” che tenga conto, non solo del diritto vigente, ma anche delle sue fonti, le quali, per la nostra materia, sono peraltro davvero numerose, se si pensa che si passa dal diritto statale a quello regionale, dal diritto comunitario a quello della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fino al diritto internazionale. Eppure, l’avvento dello Stato sociale di diritto verificatosi con l’entrata in vigore della nostra Costituzione repubblicana del 1948, ed in particolare, la legge 349 del 1986, che ha istituito il Ministero dell’ambiente, introducendo, per prima al mondo, le norme sul risarcimento del danno, non privato ambientale, ma pubblico ambientale (norme che il diritto comunitario, peraltro in forma molto più ridotta, avrebbe introdotto solo nel 2004, e cioè diciotto anni dopo), avrebbero dovuto essere elementi di forte stimolo per una maturazione scientifica di questo tipo. La verità è che il pensiero giuridico moderno, pur dopo l’avvento dello Stato sociale di diritto, non è riuscito completamente a liberarsi dall’ombra lunga dello 159 F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, trad. di Guglielmo Nocera, Firenze 1968, pag. 8. 96 Stato di diritto di stampo liberale, e, nella maggioranza dei casi, resta ancora legata al dogma della “Personalità dello Stato” ed al dogma della netta separazione tra “pubblico e privato”. Se lo Stato-persona, anziché essere ritenuto un organo dello Stato-comunità, coincidente con la pubblica amministrazione, è considerato come la personificazione astratta dell’intera Comunità statale, e se, come agevolmente si può notare, dei tre elementi dei quali si dice sia formato lo Stato, e cioè il Popolo, l’ordinamento giuridico e l’Autorità, uno, il Popolo, viene ritenuto privo di funzioni pubbliche, tranne il diritto di esprimere il proprio voto, e viene così di fatto sottratto dai tre elementi di cui si parlava (sicché lo Stato risulta poi formato solo dall’ordinamento e dall’Autorità, mentre il Popolo, che continua ad esser chiamato “sovrano”, diventa soltanto destinatario delle norme), risulta evidente che l’ambiente resta nelle mani dell’Autorità, o meglio del Potere, e poco o nulla possono fare i cittadini; mentre, d’altro canto, mantenendosi la netta separazione tra pubblico e privato, diventa agevole affermare che la tutela e la gestione dell’ambiente spetta alla pubblica amministrazione, mentre il cittadino può vantare solo un diritto individuale di fruizione, nei limiti in cui questo stesso diritto è posto e riconosciuto dallo Stato. Ma c’è ancora un’altra idea dominante nell’ordinamento giuridico dello Stato liberale che offusca il pensiero degli studiosi, ed è quella della prevalenza del diritto soggettivo di proprietà privata, la quale, unitariamente e graniticamente concepita, mira a togliere cittadinanza giuridica alla proprietà comune o collettiva che dir si voglia, la quale può mascheratamene rintracciarsi soltanto in quel tipo di proprietà pubblica “demaniale”, che, non ostante la sua realtà fenomenica, è pur sempre annoverata tra i diritti individuali, in quanto riferiti alla titolarità di un soggetto unico, lo Stato-persona. Acutamente osserva il Grossi160 che “al contrario della civiltà medievale…., la nuova civiltà (borghese)….fa i conti con chi ha…. E il proprietario subisce per il solo possesso dei beni una palingenesi che lo separa dai mortali e lo colloca tra i modelli….Se si aggiunge che l’operazione culturale è affiancata da una efficace azione politica che vede lo Stato garantire generalmente le ricchezze a chi legittimamente le detiene e fondarsi sul consenso degli abbienti, si capisce quanto l’idea della proprietà come diritto naturale e del proprietario come cittadino per eccellenza mettesse radici saldissime; quelle radici che il profilo ideologico corroborava in maniera profonda”. E ciò comportava, in ultima analisi che le “cose” fossero generalmente considerate come “merce” a disposizione dei proprietari, 160 P. Grossi, Un altro modo di possedere, in Per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano 1977, pag. 8. 97 venditori e compratori, e fosse estremamente difficile pensare ad una legislazione che si prendesse cura della tutela del bene in sé, nell’interesse generale, considerandosi comunque questa tutela un “limite” alla proprietà privata. Ed a questo proposito è subito da avvertire che la figura del diritto soggettivo di proprietà privata, con i suoi caratteri di “pienezza” del diritto, nel senso che il proprietario può fare della propria cosa quello che vuole, compreso la sua inutile distruzione, e di “esclusività” del diritto stesso, nel senso che il proprietario ha il diritto di escludere chiunque altro dal godimento della propria cosa, si oppone in modo radicale alla tutela dell’ambiente, il quale non è una “merce”, ma un “bene di valore”, che va tutelato e salvaguardato nell’interesse di tutti: proprio l’opposto di quel che persegue il diritto di proprietà. La figura, invece, che ben si attaglia alla tutela ed alla fruizione dell’ambiente è quella della “proprietà collettiva”, la quale ha la caratteristica della conservazione del bene oggetto di godimento e della fruizione comune del bene stesso. Qui il bene non è più “merce”, ma “bene di valore”, oggetto di tutela diretta da parte della legge e non tutelato, come la merce, perché oggetto di proprietà privata (art. 810 c. c.). Si deve anzi dire che, nell’ipotesi della proprietà collettiva, più che di “proprietà”, deve parlarsi di “appartenenza” collettiva, nel senso che il bene “appartiene”, “è parte” della Comunità, come era ben chiaro ai Romani, che consideravano “parti” della Comunità, sia il “territorio”, sia “i cittadini”. 2. La dimensione del “collettivo” nella Costituzione della Repubblica Italiana. — A questo punto, comincia ad apparire chiaro che, per creare un sistema del diritto ambientale, occorre sbarazzarsi di concetti superati, appartenenti allo Stato di diritto di stampo liberale, ed applicare in pieno la Costituzione, la quale, come è noto, conosce non solo la dimensione del “pubblico” e quella del “privato”, ma anche, e soprattutto, la dimensione del “collettivo”. Basti pensare che costituiscono “principi costituzionali supremi” la “sovranità popolare” (art. 1 Cost.) ed il diritto-dovere di “partecipazione” di tutti “all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, comma secondo, Cost.). E ciò consente, non è chi non lo veda, di affermare che la tutela e la gestione dell’ambiente, e di conseguenza la sua fruizione, non è nelle mani dell’Autorità, ma nelle mani del Popolo, implicando peraltro la partecipazione di tutti i cittadini. 3. La rilevanza della “cosa”, in vista dell’interesse generale. — Si deve, d’altro canto, tener presente che, alla luce della vigente Costituzione, diversamente da quanto accadeva sotto la vigenza dello Statuto albertino, viene in evidenza anche il valore della cosa in sé, la quale diventa “bene giuridico” proprio perché è tutelato direttamente dalla legge, nell’interesse generale. Lo conferma l’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione, il quale prevede che lo Stato ha competenza 98 legislativa esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Alla luce di queste premesse, è ora forse possibile, quanto meno, tentare di porre le basi di una costruzione sistemica del diritto ambientale, 161 se ancora una volta si fa riferimento a tre concetti chiave del diritto romano (costituenti la “sistematica” più famosa e seguita fino a Giustiniano, anche se i giuristi romani preferirono seguire di solito un criterio casistico),162 tre concetti intorno ai quali, come ci attesta Gaio,163 si è dipanata l’intera scienza del ius romanum: “Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones”(sulla natura ”elastica” di questa definizione, nel senso che i Romani non conoscono una contrapposizione netta tra soggetto ed oggetto e considerano “personae” e “res” dal punto di vista della funzione, piuttosto che dal punto di vista ontologico. 164 L’essenza di questa definizione sta nel fatto, rilevantissimo, che per i Romani la giuridicità non era, come per il positivismo moderno, la conseguenza di una previsione legislativa, ma dipendeva unicamente dalla meritevolezza della tutela giuridica, sicché la dignità della “persona” e la funzione economico-sociale della “res” erano di per sé elementi sufficienti per assicurare a queste due entità una tutela giuridica. E questa tutela, sia ben chiaro, riguardava la situazione concreta oggetto di esame, per cui la stessa entità poteva rilevare, sia come “persona”, sia come “res”. Emblematica è la posizione dei “servi”, i quali, erano persone se compivano atti negoziali, mentre erano cose se venivano in evidenza come oggetto di proprietà del dominus. Si tratta di una caratteristica che ha un notevole valore identitario della scienza giuridica romana, caratteristica che può essere oggi valorizzata proprio alla luce della vigente Costituzione repubblicana, la quale, come si è accennato, non esita a dar valore giuridico all’ambiente, facendo forse venir meno quella netta contrapposizione tra soggetto ed oggetto, alla quale è tanto affezionato il positivismo moderno. Ed a questo proposito è appena il caso di ricordare che di una scienza giuridica romana in senso davvero unitario, come afferma Schulz,165 si può parlare a decorrere dal quinto secolo a. C. (451–450 a. C.), e cioè dopo l’emanazione delle dodici tavole 161 V., in proposito, l’importante lavoro di M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, come sistema complesso, adattativo, comune. Torino 2007. 162 V., A. Guarino, Diritto privato romano, Napoli 2001, pag. 84 nota. 163 Gai, Inst., 1, 2. 164 P.P. Onida, Il problema della qualificazione dogmatica dell’animale non umano nel sistema giuridico-religioso romano, in Archivio di Stato di Salerno, Saggi 95, Per una storia non antropocentrica, Ministero per i beni culturali 2010, pag. 159 ss.; Idem, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano, Torino 2002, pag. 125 ss. 165 F. Schulz, o. c., pag. 10. 99 (che probabilmente furono elaborate sotto l’influenza del diritto greco) fino al 534 d. C., e cioè alla codificazione di Giustiniano, a seguito della quale cominciò a parlarsi di scienza giuridica “bizantina” per l’Oriente, e di scienza “romanistica” per l’Occidente. Tornando al tema oggetto principale della nostra riflessione, si può dunque affermare che, pur tenendo conto del carattere “elastico” della tripartizione gaiana, la costruzione di un sistema del diritto ambientale, se vuole avere una sua intima coerenza, non può decampare dai temi obbligati della individuazione del soggetto al quale l’ambiente appartiene, della natura comune del bene ambiente ed infine delle azioni che i soggetti possono esperire per i fini della tutela ambientale. Il tutto, ovviamente, alla luce dei principi costituzionali e tenendo conto degli istituti giuridici tuttora vigenti, non ostante la pervasiva tendenza a ridurre tutto nella sfera d’azione del diritto di proprietà privata. Parte Seconda Concetti della giurisprudenza romana per la costruzione sistemica della materia ambientale: la tripartizione gaiana 1. Persona e Popolo. — In proposito, appare addirittura sorprendente che il moderno concetto di Stato-comunità, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1 della Costituzione, nonché i concetti di bene comune, qual è l’ambiente, e di tutela giuridica ambientale, visti alla luce della vigente Costituzione repubblicana, possono agevolmente ricostruirsi proprio ricorrendo alle categorie giuridiche romane. Per quanto riguarda lo Stato-comunità, è evidente che esso corrisponde al concetto romano di Populus. Qui, come è stato egregiamente posto in luce da Pierangelo Catalano,166 viene in evidenza un concetto assai radicato nella mentalità giuridica romana, quello della parte e del tutto: il civis è tale perché è membro del Populus ed agisce, nello stesso tempo, nell’interesse proprio, e della Comunità di tutti i romani. Egli, ad esempio, diviene proprietario di un fondo perché l’appartenenza della terra “è mediata dal suo messere membro della comunità…il suo rapporto con la proprietà privata è un rapporto con la terra, ma al contempo con la sua esistenza in quanto membro della comunità (Karl Marx)”. Per definire esattamente lo Stato-comunità, dunque, occorre riferirsi al diritto romano, tener presente, cioè, il concetto “parte-tutto”. Si tratta di una precisazione importante, poiché, come è noto, l’idea del soggetto plurimo è alquanto estranea alla cultura giuridica dominante. Per un’antica tradizione che risale al giusnaturalismo, e che ha avuto la sua massima espressione 166 P. Catalano, Populus Romanus Quirites, Torino 1974, pag. 79). 100 nella pandettistica, l’idea di soggetto è strettamente collegata all’idea di individuo: soggetto è la persona singola. E questa idea è talmente forte, che, per ammettere la soggettività di aggregati umani (le associazioni) o di uomini e mezzi (le fondazioni) è sembrato indispensabile ricorrere ad una astrazione: la persona giuridica. La persona giuridica fenomenicamente non esiste, è una entità solo pensata,167 ed è inutile affermare che si tratta di una realtà giuridica:168 la verità è che si tratta di una finzione giuridica, come affermava il Savigny. D’altro canto è da tener presente che il concetto di soggetto plurimo, pur se avversato dai moderni ordinamenti giuridici, ha resistito in numerose ipotesi. Si pensi al caso dell’associazione non riconosciuta, del condominio, della comunione, della comunione familiare, e così via dicendo. Né si dimentichi che la stessa Costituzione identifica nel Popolo il detentore della sovranità (art. 1 Cost.), in tutti gli uomini i titolari dei diritti inviolabili e nelle “comunità di lavoratori o utenti” i titolari di determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia (art. 43 Cost.). 2. Res communes (beni comuni). — Per quanto riguarda la nozione di bene comune, si tratta di un concetto che è stato fortemente avversato dalla cultura borghese dello Stato di stampo liberale, come poco sopra si è accennato. Si può comunque con certezza affermare che, secondo l’ordinamento vigente, è “comune” la cosa che, per natura, ha la funzione di soddisfare in modo diretto bisogni essenziali della collettività, e che, comunque, è oggetto di “proprietà collettiva”, appartiene cioè al Popolo, ovvero a Comunità di residenti in un determinato territorio. Esattamente come dicevano i Romani, quali distinguevano tra res publicae, res universitatis e res communes omnium. In proposito, una chiara definizione ci viene offerta da Gaio,169 il quale afferma: “Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse: ipsius enim universitatis esse creduntur. Privatae sunt quae singulorum hominum sunt”. Ed a tal proposito, molto illuminante è l’osservazione di Bonfante, 170 secondo il quale “Gaio intendeva (che le res nullius) sono di nessuno in particolare, perché appartengono a tutti”. Ciò che è evidente, continua ancora il Bonfante, se si pensa che per il pensiero antico non c’è nessuna difficoltà a riconoscere come soggetto la collettività o il populus. Questa contrapposizione tra “privato-individuale” e “pubblico-collettivo” (cioè del popolo o di una Universitas), è presente in molte altre fonti, riguardanti specialmente il lido del mare, tra i quali sembra opportuno ricordare D.1.8.6 pr. (Marcianus libro tertio Institutionum). “In tantum, ut ei soli domini constituantur qui 167 Jhering, Lo scopo del diritto, trad. it. di Losano, Torino 1972, 393 ss. Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, Napoli 1923. 169 Gai, Inst., 2, 11. 170 Bonfante, Corso di diritto romano, vol II, parte prima, Milano 1966, pag. 82. 168 101 ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet; alioquin aedificio dilapso quasi iure postliminii revertitur locus in pristinam causam, ut si alius in eodem loco aedificaverit, eius fieret”. Chi edifica sulla spiaggia ha il dominio dell’edificio, ma se questi va in rovina e la spiaggia riprende la sua forma primitiva, un altro soggetto può costruire a suo vantaggio in quello stesso luogo. La costruzione sul lido del mare, in altri termini, costituisce un uso del lido stesso, che per sua natura è pubblico, appartiene cioè al popolo, e torna nel dominio di questi non appena vien meno la costruzione stessa. E che Marciano intendesse riferirsi al Populus, ovvero ad una Universitas, è dimostrato in questo suo stesso passo (D.1.8.6.1), là dove egli afferma che “Universitatis sunt, non singulorum, veluti quae in civitatibus sunt theatra et stadia et similia et si qua alia sunt communia civitatis”. La distinzione tra “proprietà del singolo” e “proprietà comune” è qui evidentissima, e cosa debba intendersi per “beni comuni” lo dice espressamente lo stesso Marciano nel famosissimo D.1.8.2.1 (Marcianus libro terbio institutionum). “Et quidam naturali iure omnia communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris ». Il concetto comune di ambiente è già indicato in nuce in questo testo di Marciano. L’appartenenza dei beni, dunque, per i Romani, o è di tutti (appartenenza plurima), o è di un singolo; si tratta in altri termini, o di beni in proprietà collettiva, o di beni in proprietà individuale. E qui è da sottolineare che, per i Romani, la parola “publicus” non vuol dire “dello Stato”, ma del “Popolo”, sicché, quando essi contrappongono “singulus” o “privatus” a “publicus”, non contrappongono, come penseremmo noi moderni, il singolo privato allo Stato, ma il singolo alla Comunità, che può essere la più ampia, il “Populus”, come spesso accade, ma anche una Comunità minore (“Municipia”, “Coloniae”, o una qualsiasi “Universitas”). In ultima analisi la contrapposizione “proprietà pubblica-proprietà privata” equivale alla contrapposizione “proprietà collettiva-proprietà individuale”. Secondo la terminologia moderna, invece, il termine “pubblico” è ambiguo, poiché può significare, sia “appartenenza ad un soggetto pubblico”, sia “appartenenza ad una Comunità, intesa quale soggetto plurimo. Per evitare equivoci, è dunque necessario far riferimento soltanto alla distinzione “proprietà collettiva-proprietà individuale”.171 La distinzione seguita dalla Costituzione, purtroppo, risente ancora delle vecchie concezioni dello Stato liberale, esprimendosi nella dicotomia “pubblicoprivato”. L’art. 42 Cost., primo alinea, afferma infatti che “la proprietà è pubblica o 171 M. Esposito, I beni pubblici, in Trattato di diritto privato, diretto da Mario Bessone, Torino 2008. 102 privata”. Si tratta, però, di una indicazione soltanto verbale, poiché in pratica la Costituzione, pur proclamando in astratto, come or ora si è visto che “la proprietà è pubblica o privata”, nel dettare il regime della proprietà prende in considerazione soltanto la proprietà individuale o solitaria che dir si voglia, ponendo soltanto a carico di questa i vistosi limiti di cui agli articoli 42 e seguenti, senza parlare di proprietà collettiva. Il che induce a ritenere che con la parola “pubblico” il Legislatore costituente abbia voluto riferirsi ai beni demaniali ed ai beni patrimoniali indisponibili a questi equiparabili, i quali, come è quasi universalmente ritenuto, costituiscono una “proprietà collettiva”, cioè sono direttamente in uso ed in appartenenza al Popolo, e non costituiscono una proprietà individuale dello Stato persona. Né per essi si pone la necessità di dettare una disciplina per stabilirne i modi di acquisto, considerato che la proprietà collettiva può nascere in modo originario, per il fatto stesso che vengono in essere taluni beni naturali (demanio naturale o necessario), come avviene per il demanio idrico e per il demanio marittimo, oppure può esistere ab immemorabili, com’è per le classiche forme di proprietà collettive riferite a gruppi di residenti in un determinato territorio. L’istituto della “proprietà collettiva” può, dunque, dirsi implicitamente previsto nella Costituzione e può, di conseguenza, ben parlarsi di una “proprietà collettiva del bene comune ambiente”.172 E tale proprietà collettiva, si badi bene, riguarda l’intero Popolo italiano, trattandosi, per l’appunto, di un bene comune a tutti. C’è solo da precisare che in questa materia, come si è più volte ripetuto, esercita un ruolo di primissimo rilievo il concetto romano di “parte-tutto”, nel senso che il cittadino, in quanto singolo ha un diritto di uso dell’ambiente, nel rispetto ovviamente dell’uso da parte di tutti, ed in quanto “parte” della collettività ha un diritto alla tutela ed alla conservazione dell’ambiente stesso, ha un diritto che ben può definirsi “collettivo”, poiché appartiene ad ognuno nella stessa forma e nella stessa entità.173 3. Azioni popolari. — L’ultimo aspetto che occorre ora considerare ai fini di un approccio sistematico all’intera materia ambientale è quello delle azioni giudiziarie. Considerato che l’ambiente riguarda un soggetto plurimo ed è un bene comune in proprietà collettiva, non dovrebbero esserci dubbi che, secondo l’insegnamento del diritto romano, lo strumento di tutela giudiziaria più idoneo dovrebbe essere l’actio popularis. 172 La tesi è sostenuta da p. Maddalena, in Danno pubblico ambientale, Rimini 1990. Sull’argomento, vedi: Bretone, il quale afferma che l’uomo è parte del “cosmo”; M. Bretone, Storia del diritto romano, Roma-Bari 1992, pag. 344 ss.; Idem, I fondamenti del diritto romano, Roma-Bari 2001, pag. 113 ss. 173 103 Sennonché è noto che, a seguito dell’esperimento di azioni popolari puramente vessatorie, il legislatore nazionale è diventato molto restio a concedere tale tipi di azioni. E’ da ricordare, tuttavia, che la legge 8 luglio 1986, n. 349, ora abrogata, aveva previsto che le Associazioni ambientaliste, riconosciute ai sensi della stessa legge, potevano “denunciare” fatti lesivi dell’ambiente, e che, qualora lo Stato, le Regioni o gli Enti locali territoriali avessero promosso un’azione di risarcimento del danno, le stesse Associazioni potessero “intervenire” in giudizio per sostenere la difesa ambientale. Alle stesse Associazioni si riconosceva poi il potere di ricorrere al Giudice amministrativo per l’annullamento di atti amministrativi illegittimi lesivi del bene ambiente. Il nuovo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ora vigente, ha lasciato alle Associazioni ambientaliste il potere di “denuncia” (art. 309, comma 2), ma ha tolto loro il potere di intervenire nell’eventuale giudizio di risarcimento del danno, la cui azione può essere promossa soltanto dal Ministero dell’ambiente. Lo stesso decreto legislativo (art. 310, comma 1) prevede comunque che le Associazioni ambientaliste possano ricorrere al Giudice amministrativo per l’annullamento degli atti amministrativi illegittimi posti in essere in violazione della parte sesta dello stesso decreto amministrativo. Detto decreto prevede infine all’art. 313, comma 6, che, nel caso di danno ambientale provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministero dell’ambiente invia rapporto alla Procura regionale competente per territorio. Come si nota, non è molto. Di una larvata azione popolare ad iniziativa delle Associazioni ambientaliste può in effetti parlarsi soltanto per quanto riguarda l’annullamento degli atti amministrativi, per il resto tutto appare rimesso all’iniziativa del Ministero dell’ambiente. A questo punto, comunque, il cerchio si chiude e non è chi non veda come solo attraverso l’ausilio delle fonti romane sia stato possibile mettere in ordine una serie di categorie giuridiche che potrebbero consentire l’avvio per una costruzione sistematica del diritto ambientale, il quale è costituito da una amplissima congerie di norme ed ha urgente bisogno di potersi muovere ed agire all’interno di un sistema coerente e ben congegnato. Appendice Accoglimento della esposta interpretazione da parte della Corte dei conti e della Corte costituzionale italiana L’esempio di alcune sentenze della Corte costituzionale italiana. — Prima di concludere questo scritto, è doveroso far presente che la prospettata impostazione ha 104 avuto accoglimento dalla giurisprudenza della Corte dei conti, specie negli anni ottanta e novanta, e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, a partire dal 2007, fino ai nostri giorni. Delle numerose ed importanti sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale, sembra opportuno riportare soltanto qualche passo delle prime due pronunce, la n. 367 e la n. 378, entrambe del 2007. Nella n. 367, tra l’altro, si legge: “La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato alla Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni”. Nella sentenza n. 378, ancor più incisivamente, si legge: “Occorre poi premettere…che sovente l’ambiente è stato considerato come “bene immateriale”. Sennonché, quando si guarda all’ambiente….è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti….oggetto di tutela è la biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni tra queste ultime, i loro equilibri, le loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, guardare all’ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto. La potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato….Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto”. Come si nota da questi pochi cenni, la Corte costituzionale, concentrando il suo interesse sull’oggetto, sulla res, e, parlando di bene materiale, di sistema, del rapporto tutto-parte, ha fatto chiaro riferimento alle categorie romanistiche e se tutto quello che viene prodotto in giurisprudenza ed in dottrina verrà finalmente collocato in un ordine sistematico che abbia come punto di riferimento personae, res ed actiones, forse potrà cominciarsi a parlare di un organico sistema del diritto ambientale. 105 Fernando Walcacer, Professor, Environmental Law, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Vice-Director, Interdisciplinary Nucleous for the Environment, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Director, Brazilian Association of Environmental Law Professors; Director, Brazilian Institute of Public Lawyers © Fernando Walcacer, 2011 ENVIRONMENTAL LAW AND COOPERATION AMONG THE BRICS: BUILDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT The upcoming United Nations Conference on Sustainable Development — Rio + 20 –, in June 2012, in the city of Rio de Janeiro, renews the hopes of the international community for concrete gains related to the environmental crisis. The gravity of this crisis can already be felt everywhere, especially by the less developed countries and by the poorest people, everywhere. Remarkable developments were achieved by International Environmental Law since their first principles were established by the historical United Nations conference of Stockholm, in 1972. However, the environmental itself has not benefited much of these intensive diplomatic and legal efforts. During the Stockholm Conference and the immediate following years, the main concerns of developing countries were related to a possible political use by developed countries of the environmental problems, and so eventually postpone their legitimate aspiration to economic growth. Pollution was usually seen, at that time, as an almost natural consequence of industrialization. In the twenty years between the Stockholm conference and the United Nations Conference on Environment and Development, which took place in Rio de Janeiro, in 1992, several international conferences set the concept of sustainable development: “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. The Rio Declaration solemnly established several important principles of Environmental Law. Among them, recognition that environmental issues are best handled with participation of all concerned people; appropriate access to environmental information held by public authorities; development of national law regarding liability and compensation for victims of environmental damage; the precautionary approach, “ to be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment”, the polluter-payer principle (“the polluter should, in principle, bear the cost of pollution”), the environmental impact assessment, to be undertaken for proposed activities that are likely to have a 106 significant adverse impact on the environment. From the perspective of International Environmental Law, the Rio Conference also brought great achievements: cooperation to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health; notification and relevant information to potentially affected States on activities that may have a significant adverse transboundary environmental effect etc. Since 1992, the political and economical role of emergent countries, especially the BRICS, as well as their contribution to the global emissions of the dangerous greenhouse effect gases, has significantly increased. This led to intense discussions about their responsibilities related to the planetary environment. As the economical and political role of these big countries will increase substantially in the next decades, it is encouraging to realize that in many fundamental issues the BRICS are empowered to work together and to lead the world towards new environmental patterns (for instance, related to the protection of marine environment, sound management of natural resources, fight against desertification etc.). The harmonization of the BRICS Environmental Law, emphasizing the relations between the quality of the environment and the dignity of human life, will significantly contribute to this aim. The different environmental realities of the BRICS, particularly with regard to their biodiversity and natural resources, should not prevent them from developing systems of sharing information about the environmental risks posed by new technologies, as well as the implementation of joint research projects related to clean technologies, following the guidelines of Chapter 34 of Agenda 21. The BRICS are also enabled to demand for more rigorous implementation of international conventions which deal directly with their own environmental sustainability. Furthermore, the BRICS may establish common rules, grounded in environmental rationality, that enable their sustainable economic growth. Their influence in changing global patterns of production and consumption could be launched with the signing of international agreements that would not jeopardize the depletion of environmental resources and the consequent weakening of their own development in the medium and long term. In summary, the BRICS, through the potential of their expanding economy, have in their hands, in good measure, the power to decide the fate of the planet. So, they may adopt new paradigms to promote intergenerational equity and prosperity built on peace among peoples and human dignity; or keep the current paradigm of the Washington Consensus, to shorten the human odyssey. 107 Fei Anling, Professoressa Ordinario China University of Political Science and Law © Fei Anling, 2011 RESPONSABILITÀ GIURIDICHE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE NELLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA DEL BRICS Nel quadro che al giorno d’oggi caratterizza la società internazionale, è da rilevarsi come il proseguimento della crisi del debito sovrano statunitense e l’ampliamento della crisi del debito sovrano greco abbiano influenzato la fiducia degli europei e degli americani nei confronti dell’economia sia nazionale che internazionale. Oggi, tra gli economisti di non poche Nazioni viene uniformemente a diffondersi la preoccupazione che il processo inflazionistico di dimensioni globali cui stiamo assistendo possa detonare una nuova crisi economica. Dunque, rispetto a coloro che oggi detengono il “diritto di parola globale”, ossia i Paesi del G7 (USA, Giappone, Germania, Inghilterra, Francia, Italia e Canada), quali sono le iniziative che possono prendere Brasile, Russia, India e Cina al fine di stabilizzare l’economia internazionale? In questo intervento si tenterà di analizzare, dalla prospettiva della protezione dell’ambiente, questioni attinenti alla responsabilità per la supervisione e controllo della Pubblica Amministrazione e alla funzione degli organi giudiziari secondo il diritto nel quadro dello sviluppo della cooperazione economica tra i BRICS. I. La comune base giuridica della protezione dell’ambiente nel quadro dello sviluppo della cooperazione economica tra i BRICS: il diritto romano. Per quanto riguarda gli istituti giuridici nei BRICS, non può non notarsi come vi sia stata uniformemente un’influenza del diritto romano, sebbene questa sia stata talvolta diretta (come i paesi del sistema romano) e talvolta indiretta (per esempio l’India). Nella società romana, i giuristi, così come i pratici del diritto avevano già elaborato un concetto di protezione dell’ambiente e per di più avevano iniziato a delineare un primo chiaro ambito di istituti giuridici a ciò destinati. Noi dobbiamo intraprendere un’analisi, sul piano dei principi e degli istituti giuridici, di quanto i giuristi romani abbiano prodotto in termini di interpretazioni e di metodi di soluzione in riferimento, ad esempio, al rapporto tra protezione dell’ambiente ed interessi pubblici, al percorrimento della via giudiziaria nella tutela dell’ambiente, alle azioni popolari e ad altre importanti questioni di teoria del diritto. Attraverso queste dovremmo andare, poi, a cercare una base comune per gli istituti giuridici in materia di protezione 108 dell’ambiente nel processo di sviluppo economico dei BRICS e, al contempo, rivedere e cercare delle vie e dei metodi per risolvere le questioni connesse alla protezione ambientale nel quadro dell’attuale sviluppo economico della società internazionale. 1.1. Prestare attenzione ai concetti giuridici riguardanti l’ambiente: i pubblici interessi e la gestione dell’ambiente. Anche nella società romana si fu costretti a dover fronteggiare questioni riguardanti la protezione dell’ambiente. Per quanto riguarda le fonti di diritto romano risalenti al finire dell’età repubblicana, troviamo degli interdicta del pretore riguardanti le fogne private.174 Anche i giuristi, uno dopo l’altro, hanno offerto le loro, proprie, opinioni in riferimento alle questioni attinenti la tutela dell’ambiente. È degno di attenzione il fatto che Ulpiano, Labeone, Ofilio, Trebazio e altri giurisiti, dopo che con gli interdicta furono individuati i principia in materia di controllo dell’inquinamento dell’ambiente, hanno elaborato concetti giuridici: Il primo passo è stato quello di ritenere la protezione dell’ambiente come una questione di interesse pubblico, come un’attività da svolgersi “ad publicam utilitatem”.175 Nel diritto romano gli interessi pubblici venivano considerati come degli interessi meritevoli di una particolare protezione. Pertanto, quando gli interdicta del pretore non erano ancora volti a contrastare direttamente l’attività di scarico di acque sporche oppure non erano ancora volti a contrastare in modo diretto attività che ostacolavano la costruzione di fognature di pubblica utilità l’opinione del giurista, cui veniva riconosciuto valore giuridico, era quella per cui si poteva ricorrere ad un interdetto per lo scarico di acque piovane o ad un interdetto per il danno dall’ostacolo alla costruzione o riparazione di una fogna privata al fine, appunto, di estendere la tutela ai casi di scarico di acque sporche o di danno per ostacolo alla costruzione di una fogna.176 Poiché la costruzione di una nuova fogna faceva in modo che la vita della comunità ricevesse una maggior salvaguardia, si dovette altresì riconoscere che la manutenzione e la riparazione di quelle già esistenti fossero volte al soddisfacimento di necessità da ritenersi di pubblico interesse.177 Il secondo passo compiuto è stato quello di distinguere tra res publicae e res privatae e rafforzare la protezione delle prime. Pionieri nel porre in essere una distinzione tra res publicae e privatae sono, appunto, stati i romani. Comprende altresì quanto non riconducibile alla proprietà privata di un individuo, come ad 174 Vedi Prof. Andrea Di Porto, La tutela dell’ambiente nel diritto romano, Digesto, II, p.67, a cura di Fei Anling, Casa editrice della proprieta’ intellettuale, 2009, Pechino. 175 D. 43,23,1,7. 176 D. 39,3,3pr. 177 D. 43,23,2. 109 esempio il suolo delle città, taluni edifici, le strade, le piazze, le fogne pubbliche e gli altri suoli pubblici e strutture pubbliche. Così come non si può senza ragione andare ad inquinare il mare, le acque correnti, l’aria e le altre risorse naturali di pubblico utilizzo da parte delle persone, il proprietario di res privatae, nel momento in cui esercita tale suo diritto non deve inquinare l’ambiente di vita delle persone. Ciò è, ovviamente, direttamente collegato alla prospettiva degli interessi pubblici, e nel diritto romano troviamo un importante principio: “expedit enim rei publicae ne quis re sua male utatur”.178 1.2. La protezione dell’ambiente tramite gli interdicta del pretore. Tra le fonti originarie di epoca romana possiamo rinvenire non poche informazioni circa la protezione dell’ambiente effettuata tramite l’impiego degli interdicta del pretore. Il celebre romanista italiano, Di Porto ha compiuto in ottima raccolta ed analisi di queste:179 Gli interdicta sono degli ordini del pretore dotato, appunto, di tale potere emanati dietro richiesta delle parti. Questi venivano utilizzati in situazioni di urgenza come misure giudiziarie provvisorie che si concretizzavano nell’imporre a taluno di porre in essere o dall’astenersi dal porre in essere un dato comportamento oppure dal mostrare talune cose. Si poteva ricorrere agli interdicta quando non era necessario l’esame dei fatti, il pretore poteva, infatti, emanare questi interdetti che potevano, dunque, essere impiegati per delle rapide soluzioni di problemi in modo, altresì semplice e flessibile.180 Tra i principali interdicta debbono essere annoverati A. Quelli impiegati per proteggere la purezza delle acque nelle reti idriche, gli interdetti per la protezione delle risorse idriche anche in presenza di acque condotte;181 B. Gli interdetti riferiti alla protezione del funzionamento delle fognature private e pubbliche; C. Interdetti volti a vietare al proprietario del suolo che su questo costruisca, scavi o elevi edifici, interdetti volti a evitare che il proprietario del suolo inquini o comunque deteriori il normale fluire quotidiano delle acque tramite tale suolo e gli interdetti per l’utilizzo di acqua durante l’estate etc. 1.3. Protezione dell’ambiente realizzata tramite azioni popolari. Le azioni popolari rappresentano una tipologia di istituti di rilievo nella società romana antica e al contempo rappresentano una tipologia di azioni che potevano essere proposte da qualsiasi cittadino romano ad esclusione delle donne e di altri soggetti sottoposti 178 J. 1,8,2. Andrea Di Porto, La tutela dell’ambiente nel diritto romano, Digesto, II, pp.70-71, a cura di Fei Anling, Casa editrice della proprieta’ intellettuale, 2009, Pechino. 180 Vedi Diritto romano private, p149, a cura di Fei Anling, Casa editrice CUPL, 2009, Pechino. 181 D.43.21.1 pr.; D 43.22.1.6. 179 110 all’altrui potestà. Ad esempio in base al regolamento della Lex Quinticia de Aquaedutibus, nessuno deve danneggiare le tubature, i canali, i luoghi di raccolta di acqua pubblica ed inoltre non si doveva trattenere lo scorrimento delle acque. Nel caso in cui fossero stati posti in essere simili comportamenti, chiunque, avrebbe avuto diritto di esercitare l’azione.182 In questo caso l’interesse pubblico era prevalente e, pertanto, nel caso in cui l’ambiente, considerato come di interesse pubblico, avesse ricevuto dei danni o fosse stato posto in pericolo di venire deteriorato, il diritto romano prevedeva che il popolo avesse avuto il diritto di sollevare un’accusa contro simili azioni e di ottenere riparazione legale. II. La responsabilità per la supervisione e controllo sull’ambiente da parte della Pubblica Amministrazione nel processo di sviluppo economico 2.1. Ambiente e sviluppo economico: coesistenza di rischi e opportunità. A partire dalla rivoluzione industriale, l’economia mondiale ha registrato un enorme sviluppo, la comodità della vita delle persone è chiaramente aumentata, tuttavia, il prezzo di ciò è stato il deterioramento delle condizioni dell’ambiente in cui le persone vivono. Se prendiamo la Cina come esempio, vediamo come dal 1981 al 2010, nel corso di circa 30 anni, gli anni in cui l’aumento del PIL è stato maggiore, sono stati anche gli anni in cui l’aumento del tasso di inquinamento è cresciuto maggiormente.183 Attualmente in Cina, il 90 % dei fiumi che attraversa le città è seriamente inquinato, il 50 % di fiumi e laghi, e l’acqua che scorre sotto le città ha già avuto problemi di inquinamento.184 Ogni Nazione così come, in realtà, la comunità internazionale nel suo complesso dovrebbe preoccuparsi dello sviluppo economico ma anche di innalzare il livello di vita delle persone, tuttavia, le opportunità di sviluppo economico sono spesso legate ai rischi per l’ambiente. Lo sviluppo economico e la protezione dell’ambiente si muovono spesso in direzioni opposte, è necessario, invece, trovare tra i due un equilibrio, un bilanciamento. Della ricerca e perseguimento di questo è 182 Luo Zhimin, Lo sviluppo dell’azione popolare in Italia, Digesto, II, p.178, a cura di Fei Anling, Casa editrice della proprieta’ intellettuale, 2009, Pechino. 183 In ultimi venti anni di secolo scorso, la velocita’media d’incremento di GDP in Cina ha superato il rivello10, in cui la velocita’media d’incremento di GDP hanno superato il rivello13 nel 1984, 1985, 1992, 1993 e 1994, altre, quello hanno superato il rivello 11.3 dal 2004 al 2007. http://wenku.baidu.com/view/8ed95b886529647d272852d0.html?from=rec&pos=0, 2011,8,14. 184 http:// finance.cctv.com/special/gqbwl/20091227/101267_3.shtml 2011-7-23. 111 prima di tutto responsabile la Pubblica Amministrazione, e per di più si dovrebbe ragionare in termini di responsabilità secondo il diritto. 2.2. La responsabilità della Pubblica Amministrazione nel coordinare lo sviluppo economico con la tutela dell’ambiente: la Cina come oggetto dell’analisi 2.2.1. Concetti e principi. Sin dall’antichità, nel pensiero confuciano e taoista cinese erano profondamente radicate le idee di uno stile di vita fondato sulla “unione tra natura e uomo”, “armonia tra natura e uomo”. Tali idee chiaramente sottolineano la necessità di una coesistenza armoniosa tra uomo e natura, l’uomo e l’universo insieme compongono uno stesso ordine, uno stessa legge. La “unione tra natura e uomo”costituisce il fondamento e la corrente principale della cultura, della filosofia, dei concetti dell’etica cinese, la sua prima apparizione risale alle idee sulla “origine del creato dallo Ying e Yang” del 《Libro dei mutamenti》 Dal punto di vista del diritto, ogni persona gode del diritto alla protezione dell’ambiente, questo è riferito alla vita, alla salute e finanche alla dignità. Pertanto, la Pubblica Amministrazione, nel corso di tale processo di sviluppo economico deve farsi carico di una responsabilità secondo diritto per la supervisione ed il controllo della tutela dell’ambiente. La Pubblica Amministrazione, nell’adempiere a tali obblighi di supervisione e controllo deve osservare i seguenti principi: a. Gli obblighi di supervisione e controllo della Pubblica Amministrazione debbono avere la persona come fondamento. In altri termini, quando lo sviluppo economico arriva ad esercitare un’influenza negativa sull’ambiente in cui si trovano le persone, la salvaguardia di quest’ultimo deve essere posta in posizione prioritaria. b. Gli obblighi di supervisione e controllo della Pubblica Amministrazione debbono essere fondati sul principio di uguaglianza. Negli ultimi 30 anni, nel corso del processo di sviluppo economico,in cui la Cina si è trovata e si trova, è emerso il grave problema del sacrificio degli interessi dell’ambiente di vita dei contadini per poter favorire lo sviluppo economico delle città. Vediamo nel quattordicesimo rapporto della serie di rapporti sui successi nello sviluppo economico e sociale nell’undicesimo piano quinquennale, intitolato 《progressi ottenuti nelle attività di protezione dell’ambiente》, che molti dati riguardanti l’analisi dell’aria, della qualità dell’acqua, dell’ambiente nelle città hanno mostrato dei miglioramenti, tuttavia, tra questi dati, ve ne sono pochi che riportano il fatto che nelle campagne, a causa dell’inquinamento prodotto dall’industrializzazione, si sia deteriorata la qualità dell’acqua, dell’aria etc.185 Questo riflette, da una prospettiva chiara come ancora vi siano delle mancanze nella idea di eguaglianza tra i cittadini nelle attività di supervisione e controllo svolte da parte della Pubblica Amministrazione. 185 http://www.stats.gov.cn/tjfx/ztfx/sywcj/t20110310_402709535.htm。2011-7-23. 112 2.2.2. Perfezionamento dei meccanismi di supervisione e controllo. Le iniziative di supervisione e controllo che la Pubblica Amministrazione può utilizzare possono essere raggruppate in iniziative di prevenzione del deterioramento dell’ambiente, di ripristino degli ambienti inquinati, di punizione nei confronti dei responsabili del deterioramento dell’ambiente o dell’inquinamento. Tutte queste iniziative necessitano di un meccanismo volto a regolarle. Dal punto di vista legislativo le regole adottate in Cina sono già buone: sono state in successione approvate più di dieci importanti leggi nazionali relative alla protezione dell’ambiente e firmati oltre cinquanta trattati internazionali relativi alla protezione dell’ambiente. Tuttavia, la legislazione non può sostituirsi all’attuazione delle previsioni legislative stesse. In Cina, nel corso del processo di sviluppo economico, sono emersi molti problemi relativi alla tutela ambientale e, in tutti i casi, vi è stato un legame diretto con degli insuccessi della supervisione e controllo della Pubblica Amministrazione nel ripristinare ambienti deteriorati o inquinati, nell’irrogare sanzioni amministrative per comportamenti che hanno danneggiato l’ambiente etc. La supervisione e controllo non può soltanto fare affidamento nella buona coscienza di coloro che intraprendono le attività di supervisione e controllo stesse, ma debbono essere predisposti dei meccanismi perfetti che sul piano degli istituti giuridici possano offrire delle garanzie al riguardo. 2.2.3 Supporto alle organizzazioni di cittadini. Nonostante la supervisione e controllo da parte della Pubblica Amministrazione sia molto importante, tuttavia, nel momento in cui la Pubblica Amministrazione si fa carico dell’adempimento di tali attività è necessario che questa “si apra”, è necessario cioè che supporti anche organizzazioni per la tutela dell’ambiente composte da cittadini. Attualmente, in Cina, la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni di cittadini per la tutela dell’ambiente, si trovano ancora ad attraversare una fase piuttosto difficoltosa ed una delle principali cause di ciò è l’insufficiente sostegno a queste da parte della Pubblica Amministrazione. 2.3. Insegnamenti povenienti dalle esperienze delle altre Nazioni. Per quanto riguarda la supervisione ed il controllo da parte della Publica Amministrazione, vi sono le esperienze di non poche altre Nazioni da cui noi possiamo trarre insegnamento, ad esempio potremmo direttamente prendere spunto dalla Russia per quanto riguarda l’istituzione di una eco-polizia. Nonostante potrebbero doversi fronteggiare delle difficoltà per quanto riguarda il regolare le funzioni ed i rispettivi organi che potrebbero venire coinvolti nel caso della eco-polizia, tuttavia, l’esistenza di un organo specializzato che vada in concreto a farsi carico dell’adempimento 113 concreto della maggior parte delle funzioni di supervisione e controllo della Pubblica Amministrazione sarebbe sicuramente una buona soluzione. III. La funzione degli organi giudiziari nella protezione dell’ambiente. Nel corso del comune processo di sviluppo economico dei BRICS, il rafforzamento sul piano degli istituti giuridici delle funzioni attribuite agli organi giudiziari potrebbe altresì essere uno dei mezzi con cui contribuire, in modo efficace, alla protezione dell’ambiente in cui il genere umano si trova a vivere. Ritengo, pertanto, che, per quanto riguarda la protezione dell’ambiente, il ruolo degli organi giudiziari possa essere rafforzato nei modi seguenti: 3.1. Il riconoscimento del risarcimento di natura sanzionatoria del danno ambientale: promozione dell’impiego di istituti afferenti alla responsabilità extracontrattuale di natura civilistica per la protezione dell’ambiente. È ancora ampiamente discussa, tra i Paesi del BRICS la questione dell’opportunità della previsione di risarcimenti del danno con natura sanzionatoria per i casi di risarcimento dei danni ambientali. La “Legge sulla responsabilità da illecito civile della Republica Popolare Cinese” prevede risarcimenti di natura sanzionatoria soltanto nei confronti del produttore o del venditore di prodotti difettosi che cagionino la morte o seri danni alla salute di altre persone, ma non ne prevede per coloro che compiono danni all’ambiente. Dalla dottrina così come dalla giurisprudenza, sta, tuttavia, provenendo una voce univoca volta a sostenere che qualora sia dolosamente inquinato l’ambiente e siano, con ciò, cagionati danni alla salute di altri tanto da danneggiarne la vita stessa, si configuri il diritto a chiedere che il soggetto che abbia dolosamente inquinato sia condannato ad un risarcimento anche di natura sanzionatoria. Personalmente ritengo che l’ambito di applicazione dell’articolo 47 della “Legge sualla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese” debba essere esteso sino a ricomprendere le attività di danneggiamento dell’ambiente, le ragioni principali sono: A. I danneggiamenti dolosi dell’ambiente sono molto diffusi in Cina ed i normali risarcimenti di natura riparatoria non riescono a fungere da deterrente nei confronti di questi. B. Le conseguenze del danno all’ambiente sono spesso molto gravi, il normale risarcimento di natura riparatoria non è spesso in grado di offrire una riparazione soddisfacente. C. In via di principio, il diritto alla vita ed alla salute delle persone non possono essere quantificati in denaro, pertanto, il cosiddetto risarcimento del danno, in pratica, è soltanto un riparo delle perdite economiche che possono essere misurate, tuttavia, con questo molto difficilmente si riesce a porre riparo ai danni al diritto alla vita, al diritto alla salute ed agli altri diritti fondamentali della personalità. Tramite il risarcimento del danno di natura sanzionatoria, invece, è possibile, da un livello certo, andare a riparare, tramite il 114 rispetto di norme giuridiche il danno sofferto dal danneggiato che altrimenti sarebbe difficile da riparare. Oltre a ciò, la previsione di un risarcimento del danno di natura sanzionatoria addossato a chi compie danni ambientali può essere utile a far sì che gli istituti della responsabilità civile esplichino con certezza il proprio ruolo. Gli organi giudiziari possono, sotto questo aspetto, offrire il loro contributo. I tribunali cinesi, a partire dall’ottobre 2010 hanno iniziato a predisporre una selezione di casi guida (da tenere, ovviamente, ben distinti dai precedenti giudiziali del diritto di common law, essendo questa una selezione di casi che possiedono un valore di guida per la risoluzione di altri casi e che sono volti ad offrire indicazioni anche ove le disposizioni di legge sono ancora non sufficienti), in tali circostanze può ben accadere che gli organi giudiziari attraverso le loro decisioni arrivino a creare un sistema di risarcimento del danno di natura sanzionatoria. 3.2. Istituzione di un sistema di azioni esercitate tramite pubblica accusa. Gli organi giudiziari debbono, tramite le loro attività, sostenere l’istituzione di un sistema di azioni esercitate tramite pubblica accusa. Con azioni esercitate tramite pubblica accusa si intendono dei mezzi esperibili nel caso in cui, mancando un soggetto propriamente titolare del diritto ad esercitare l’azione, i procuratori, dovessero ritenere che degli organi della Pubblica Amministrazione avessero violato il diritto cagionando danni a interessi e diritti legittimi di persone fisiche, giuridiche o altri tipi di organizzazioni danneggiando altresì diritti ed interessi pubblici dello Stato e della società. In tali casi, secondo il diritto processuale amministrativo si dovrebbe poter promuovere l’azione in tribunale che dovrebbe essere, quindi, chiamato a decidere sul caso.186 Uno dei modi per avvicinare la protezione di diritti privati e interessi e diritti pubblici della società è quello di far entrare organi di pubblica accusa nei processi per tutelare interessi e diritti publici. È pertanto di grande importanza attribuire un concreto potere di esercitare azioni al procuratore generale al fine di proteggere tali diritti ed interessi pubblici, simili normative esistono nei Paesi di common law; in Russia, Germania e negli altri Paesi di diritto a tradizione romanistica simili risultati vengono raggiunti tramite le normative che regolano gli organi di pubblica accusa o il diritto processuale amministrativo. Nel diritto processuale amministrativo cinese, tuttavia, l’ambito di esercizio dell’azione viene limitato solo ai casi in cui tramite un provvedimento amministrativo concreto una persona ritenga siano stati violati dei suoi legittimi diritti ed interessi. In tal modo larga parte dei comportamenti degli 186 Sun Qian (Vice Presidente della Procura SupremaCinese): Scopo di valore e composizione dei sistemi sulla costituzione dei sistemi d’azione amministra, Scienza sociale cinese, primo volume 2011. 115 organi amministrativi che violano diritti ed interessi pubblici resta comunque fuori dal raggio di controllo delle autorità giudiziarie. A causa di tale imperfezione strutturale nel diritto amministrativo cinese, da un lato sono molto diffusi i casi in cui il danneggiato non osi o non abbia sufficiente forza per esercitare l’azione quando dall’altro lato vi sia più di una persona e queste persone non siano agevolmente identificabili; dall’altro lato l’ambito di inserimento della pubblica accusa in tali circostanze è piuttosto stretto ed i tribunali debbono, inoltre, attenersi al principio che non si puo’ fare la congnizione quando non c’e’ la domanda, comportando ciò che spesso non si riesca in modo rapido ed efficace a far sì che gli autori di danni all’ambiente assumano responsabilità secondo il diritto. Sarebbe, pertanto, opportuno che, in tale ambito, fosse istituito un sistema di pubblica accusa nelle mani degli organi giudiziari. Conclusioni. Non importa se ad essere analizzati siano i principi del diritto romano e le esperienze di impiego del diritto per risolvere problemi in determinate circostanze oppure se si rifletta sulla necessità, avvertita nelle società contemporanee, di tutelare l’ambiente e di mettere a punto dei meccanismi giuridici perfetti, tutto ciò è in grado comunque di offrirci i seguenti punti di ispirazione: 1. I problemi ambientali non sono circoscritti ad un tempo ed un luogo, ma sono problemi che riguardano comunemente il genere umano e, pertanto, al fine di risolverli si debbono, superando lo spazio-tempo, unire le forze. Rivolgere l’attenzione alle questioni riguardanti l’ambiente è una missione cui il diritto non può sottrarsi. 2. Il diritto deve quindi fornire delle risposte ai macroproblemi riguardanti l’ambiente e predisporre delle norme che vadano meticolosamente a regolare le questioni giuridici che al riguardo possano emergere. 3. Per quanto riguarda i ragionamenti da porre in essere al fine di offrire soluzioni giuridiche ai problemi ambientali, non si deve soltanto porre in essere una gestione dell’ambiente ponendosi dalla prospettiva dei diritti ed interessi pubblici, del mantenimento delle risorse ambientali, ma si deve altresì percorrere la via della protezione sotto il profilo degli istituti di diritto processuale. 116 Дмитрий Владимирович Шорников, , © . . , , , 2011 , , . , , , , , , Ding an sich, , . , , , , , , ( , , , , ). , , , , ,187 . , ,188 , , , , , , , , , , , , , . , 187 188 , . , « » 117 . , — , 25 % ), 30 % ( , 45 % , . , , , « , , 189 ». , , , , , . , , , , , .190 , , , , , , , . , , , , , , , , . 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Times that, conversely, allow opportunities for an emerging multipolar reality, by combining very diversified cultures, values and resources to constitute the foundations of a new order in the 21st century. In this context, one component is crucial for demonstrating the actual commitment in the consolidation of a unique development model: the use of energy. BRICS countries have a common need for intensive use of energy sources to support their increasing growth demands. However, unlike the obsolete industrialization model practiced during the 19th and the 20th century, BRICS countries do have the opportunity to compensate the use of fossil with clean and renewable sources of energy providing the world with variable and effective solutions for a sustainable growth. “Since globalization may not be avoided, then it better work producing the lowest possible levels of damages to life and to human dignity, to culture and environment, to endurance of intelligent life on planet”. 196 Already in the first summit in Yekaterinburg (2009) leaders of Brazil, China, Russia and India affirmed the need for diversification of energy resources and supply, including renewable energy, security of energy transit routes and creation of new energy investments and infrastructure, also as a common effort to decreasing uncertainty and ensuring stability and sustainability. Not surprisingly, discussions on 196 Casella, Paulo Borba. “BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China e Africa do Sul, uma perspectiva de cooperação internacional”. São Paulo: Atlas. 2011. Page 8. 125 energy policies were intrinsically related to those of climate change, promoting measures that both protect climate and fulfill social-economic development. In the second and third editions of the summit, governors joined in Brasilia (2010) and in Sanya (2011) to reinforce their common understanding that energy is an essential resource for improving the living standards of people. All countries have then committed to develop cleaner, more affordable and sustainable energy systems, to promote access to energy and energy efficient technologies and also to diversify the energy matrix by increasing the contribution of renewable energy sources and encouraging cleaner, more efficient use of fossil fuels and other fuels. Use of biofuels was particularly mentioned as an item to encourage. Finally, research and development and technology transfer were appointed as areas in which cooperation might be established among the countries. Brazil has one of the cleanest energy matrixes in the world, as 45.4 % of all produced and consumed energy and 87.1 % of all generated power is provided by renewable sources197. However, these numbers are declining considerably and continuously, since consumption pushes for an acceleration of energy production. From 2009 to 2010 there has been an 11 % increase in demand of energy and a 9.1 % expansion in the consumption of power in Brazil, while internal offer of renewables was raised by 6.4 % and of non-renewables by 15.2 %. Offer of natural gas, for instance, has increased by 30.4 %. In addition, in the past years a new frontier for exploration and production of oil and gas has been unveiled and announced, after Brazilian Government (through its governmental agency ANP and state controlled PETROBRAS) has verified the existence of massive reservoirs at the Campos and Santos basins in the so-called presalt layer. Solely with estimated reserves of three oil fields (Iara, Lula and Parque das Baleias) added by present proven reserves, it is expected that Brazilian reserves shall reach 33 billion barrels with a production expected for 2020 of 5,729,000 barrels per day. It is however important to point out that oil and gas opportunities are not restricted to pre-salt, as Brazil has 29 sedimentary basins with potential for E&P activities, of which only 9 are currently producing. It is ethanol production out of sugar cane, however, that is proudly presented as a genuinely domestic alternative for the future in substitution of fossil combustibles. Brazil is the largest sugar cane and the second ethanol producer in the world. Sugar cane is known to be by far the most efficient raw material used to process ethanol (for 197 Empresa de Pesquisa Energética — EPE. “Balanço Energético Nacional 2011” Available at https://ben.epe.gov.br/downloads/Resultados_Pre_BEN_2011.pdf. Numbers reflect situation of 2010. 126 each one unit of energy used in the production line sugar cane generates 8–10 units, while corn ethanol makes 1,3–1,6). Furthermore, according to the Environmental Protection Agency of the United States of America sugar cane ethanol is able to reduce by 61 % gas emissions responsible for greenhouse effects when compared to gasoline. All of those reasons were then relevant for the decision of Brazilian government to determine that gasoline should be mixed with ethanol in a 75/25 ratio. It is relevant to stress that approximately 80 % of the light vehicles sold in Brazil are flex fuel cars. Finally, sugar cane bagass has been successfully used in the power generation industry. It must be then stressed that statements divulged by the BRICS states are in strict line with Brazil’s legal framework, especially with principles inscribed under Brazilian Federal Constitution. Article 170 specifically provides for an economic order based on national sovereignty, social meaning of property, environment protection, reduction of social and regional differences and promotion of full job employment rates. We have likewise a legal framework that is ready to promote development, in which independent governmental agencies have accumulated a great degree of experience. Besides, Brazil has modeled an attractive and stable scenario for foreign partners to come, whether in business or in research and development of new technologies. In such context, BRICS shall be joining in strict cooperation in order to come up with creative strategies for allowing each individual country development, but at the same time responding positively to general claims of the international community for a healthier and harmonic environment. 127 Massimo Panebianco, Professore Ordinario in Diritto internazionale Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno Francesco Buonomenna, Ricercatore in Diritto internazionale Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno © Massimo Panebianco, Francesco Buonomenna, 2011 POLITICA ENERGETICA DEL BRICS NELLO SVILUPPO DEI RAGGRUPPAMENTI INTERNAZIONALI DI STATI198 I. Sovranità energetica e patrimonio di beni comuni. Nel contesto del diritto internazionale generale dell’energia dominato dalla affermazione della sovranità territoriale sulle risorse naturali e dall’idea di bene pubblico199 come oggetto di competenza esclusiva, vari documenti si sono formati nel periodo successivo al 1960 sotto l’impero della teoria delle risorse energetiche come elemento indispensabile della sovranità economica nazionale (energ a publica) espressione del ben noto principio di sovranità permanente degli Stati sulle proprie risorse naturali. Come è noto tale principio ha trovato la sua prima manifestazione nella Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione del 14 dicembre 1960, n. 1514–XV dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nella Risoluzione 14 dicembre 1962, n. 1803–XVII concernente Dichiarazione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali. A dette Risoluzioni, quale risposta ai declini dei processi di colonizzazione sono seguite dapprima la Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite (Risoluzione del 24 ottobre 1970, n. 2625–XXV dell’Assemblea Generale delle 198 Il paragrafo I è stato curato dal Prof. Massimo Panebianco i paragrafi successivi sono stati curati dal dott. Francesco Buonomenna. 199 L’inquadramento dei beni comuni in relazione ai limiti della sovranità statale si è sempre posto come un tema classico nello studio del diritto internazionale. In tale scenario fra le diverse definizioni che possono evincersi dagli studiosi del diritto internazionale di fine ‘800 particolare considerazione merita l’affermazione di P. Fiore, Trattato di diritto internazionale Pubblico, III ed., Vol. II, Torino, 1888, p. 20, ai termini del quale “vi sono alcune cose che anche quando si trovino nei limiti territoriali d’uno Stato, non possono di esso divenire proprietà esclusiva perché sono dalla natura ordinate a servire a tutti i popoli, i quali sono interessati quindi a profittarne”. Per un inquadramento teorico generale in ordine alla relazione beni comuni e diritti assoluti nella dottrina classica internazionalistica si veda G. Barile, I diritti assoluti nell’ordinamento internazionale, Milano, 1951. 128 Nazioni Unite) e in seguito la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati (Risoluzione 12 dicembre 1974, n. 3281–XXIX dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite) in cui centrale si è posta l’affermazione contenuta all’articolo 2 primo comma ai sensi del quale “ ogni Stato detiene ed esercita liberamente una sovranità completa e permanente su tutte le ricchezze, risorse naturali e attività economiche compresi il possesso e il diritto di utilizzarle e di disporne”.200 Soltanto con il progressivo sviluppo della nozione di comunità di interessi collegata al profilarsi della nozione di bene comune 201 in ordine alla tutela ambientale, da un lato, e il delinearsi di un obbligo generale di protezione delle risorse naturali, associato ad esigenze di approvvigionamento energetico a rete, si sono rappresentate nuove prospettive di interdipendenza fra gli Stati rese indispensabili per la soluzione della prima grande crisi energetica internazionale o crisi petrolifera del biennio 1973–1974. Ciò come è noto ha favorito proprio lo sviluppo di un nuovo regime internazionale dei cd. Gruppi di Stati, ispirati dalla nuova idea della interdipendenza e solidarietà nell’uso e nella gestione della sovranità delle risorse energetiche nazionali, secondo la combinazione servizio pubblico nazionale-servizio pubblico internazionalmente collegato, in cui il bene resta nazionale ma l’uso e gestione sono sottoposti a regimi internazionali autosufficienti (cd. regimi giuridici a rete di publica utilitas o publicae utilitatis regimina).202 Ne è scaturito da tale mutamento di prospettiva come la stessa affermazione dei ben noti principi di condivisione delle risorse, come anche gli ambiziosi progetti 200 Per un ampio inquadramento e commento di tali documenti sia consentito il rinvio a M. Panebianco, (a cura di) Dieci anni dalla Carta dei diritti e doveri economici degli Stati: Italia — Europa — Terzo Mondo, Napoli, 1986. 201 Al delinearsi di tale mutamento di prospettiva ha contribuito lo sviluppo progressivo della già menzionata nozione di bene pubblico associata alla tutela delle risorse naturali, ed in tale ambito si sono sviluppate diverse nozioni caratterizzanti la fase moderna, quale ad esempio la nozione di bene pubblico mondiale come un bene i cui vantaggi non sono limitati ad un solo paese, ad una sola generazione o ad un’unica popolazione. I vantaggi debbono avere un carattere pubblico (devono, dunque, essere non rivali nel consumo e non esclusivi) ed essere praticamente universali per il numero di paesi, di persone e generazioni coinvolte. Per lo sviluppo degli elementi caratterizzanti la diversa prospettiva dei beni pubblici si veda I. Grunberg, A. M. Stern, Les biens publics mondiaux — La coopération internationale au XIIe siècle, Parigi, 2002, p. 272 ss.; Y. Schemeil, Les biens publics premiers: Babel, côté tour et côté jardin, in F. Constantin, (dir.), Les biens publics mondiaux — Un mythe légitimateur pour l’action collective?, Parigi, 2002, p. 25 ss. 202 Ciò, invero, ha trovato un suo rilevante fondamento nella progressiva valorizzazione del principio consacrato nell’articolo 3 della stessa Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati, concernente il dovere di cooperare fra Stati al fine di assicurare lo sfruttamento migliore di tali risorse. 129 infrastrutturali, hanno ridotto la dimensione assolutistica della sovranità energetica. Si è così sviluppato in maniera significativa proprio a partire dall’ azione dei cd. Gruppi di Stati (G8 e BRICS) nonché dei raggruppamenti regionali di Stati cui gli Stati BRICS appartengono la valorizzazione della rete di servizi pubblici internazionalmente collegati in uno scenario inter-continentale (v. in particolare art. 3 del Trattato di Brasilia del 23 maggio 2008 istitutivo di UNASUR per l’area regionale dell’America Latina, e i diversi summit asiatici dei vari enti regionali e subregionali; in particolare per l’area regionale APEC, tra le tante la diciassettesima Dichiarazione dei Leaders Economici APEC Singapore, 14–15 novembre 2009, per l’area sub-regionale ASEAN, tra le tante la quindicesima Dichiarazione dei Leaders di Governo ASEAN Cha-Am Hua Hin 23–25 ottobre 2009, ed infine per l’area SAARC la Sedicesima Dichiarazione dei Leaders di Governo SAARC Thimphu — Bhutan, 28–29 aprile 2010).203 II. Contributo allo sviluppo di una politica energetica nei modelli di integrazione “differenziata”. Proprio dal profilarsi di un nuovo regime internazionale dei cd. Gruppi di Stati, ispirati alla nuova idea della interdipendenza e solidarietà nell’uso e nella gestione della sovranità delle risorse energetiche nazionali, che si è avuta una maggiore focalizzazione delle problematiche energetiche connesse al bilanciamento di un uso sostenibile delle stesse risorse. Ciò ha ricevuto un quasi costante momento di confronto nei summit G8 considerato che fra i trentasette summit che si sono succeduti al vertice di Rambouillet l’interesse verso le problematiche ed implicazioni energetiche ha rappresentato quasi sempre uno degli argomenti centrali dei governi. 204 Invero, grazie al dinamismo funzionale proprio dei modelli di integrazione “differenziata” l’ operato del Gruppo ha potuto focalizzare diverse implicazioni energetiche che si rappresentavano nelle fasi storiche di riferimento. Si sono così succeduti vertici dove l’attenzione principale riguardava le possibili soluzioni alla ben nota crisi petrolifera (in particolare dal 1975 al 1980), a 203 Per una raccolta sistematica delle diverse Dichiarazioni finali dei corrispondenti enti regionali o sub-regionali menzionati si veda C. Manzolillo ( a cura di), Codice dei Summits Asiatici (2000–2010). Raccolta delle Dichiarazioni finali, Carte e Convenzioni intergovernative di ASEM — APEC — ASEAN — SAARC — SCO — BRICS e allegato CD –Rom 1967–2010, Napoli, 2011. 204 Per un esame analitico dei vertici G7–G8, dal suo esordio fino al vertice del 2008 tenutosi ad Hokkaido volto ad evidenziare il grado di incidenza in Agenda delle tematiche energetiche si veda A. Clò, Cooperazione internazionale come soluzione alla crisi energeticoambientale, in Energia, n. 2, 2009, p. 21 ss. Per una ricostruzione documentale dell’azione G8 in materia di energia aggiornata al 2006 si veda C. Napoli, Repertorio dell’Euro-G8. Raccolta selettiva di documentazione (1975–2006) in M. Panebianco — A. Di Stasi, L’Euro-G8, Contributo alla teoria dello Stato euro-globale, 2^ ediz. Torino, 2006, p.213 ss. 130 vertici dove in esame venivano valutati l’importanza delle energie rinnovabili e della scienza e tecnologia in campo energetico per il rafforzamento dello sviluppo sostenibile (Genova 2001, Evian 2003), ad Agende dove necessaria si richiedeva una fase di riflessione nel mutato contesto rispetto ai decenni precedenti, da cui sono stati riaffermati come principi generali la sicurezza e l’approvvigionamento energetico (San Pietroburgo 2006) fino al recente vertice di Deauville interessato per le ben note vicende della centrale di Fukushima alla sicurezza nucleare. Non diversamente dai vertici G8 anche dalle Dichiarazioni BRICS, sin dalla sua prima affermazione (Ekaterinburg, 16 giugno 2009), emerge una particolare sensibilità per le problematiche energetiche, anche per il ruolo propulsivo della Russia parte essenziale sia dell’uno che dell’altro Gruppo. A tale motivazione di coincidenze soggettive (si veda anche composizione del G8 allargato) se ne può associare un’altra riconducibile alla consapevolezza di una nuova prospettiva delle relazioni internazionali che richiedono per la soluzioni di problematiche interessanti la Comunità internazionale, quali ad es. ambiente ed energia, l’incontro e la compartecipazione fra un numero di Stati non molto elevato, ma altamente rappresentativo 205 che riescano ad adottare soluzioni sulle quali possa misurarsi l’interdipendenza continentale. Ovviamente si è ben consapevoli della difficoltà di individuare delle prospettive di sviluppo nei prossimi anni che tengano conto del rapporto G8 BRICS,206 ma nei limiti del possibile si possono delineare in materia energetica 205 Particolare attenzione allo sviluppo della teoria della rappresentatività continentale quale profilo configurabile dal G8 cd. allargato si rinviene in M. Panebianco (a cura di), Il G8 2009. Sistema multi regionali di Stati, II ed., Napoli, 2010. 206 Va tenuto conto che se è pur vero il profilarsi di un nuovo scenario internazionale in cui il ruolo e le scelte dei pesi BRICS si presentano di fondamentale importanza nei prossimi decenni, dall’altro non sembra allo stato attuale possa parlarsi di una contrapposizione o elemento di alternatività al G8 pur soggetto quest’ultimo a processi di allargamento o ridefinizione. Per un approfondimento degli ultimi aspetti menzionati concernenti in particolar modo il rapporto G8 G20 si veda A. Di Stasi, Il contributo del G20 e del G8 alla definizione di nuove regulae dell’ordine internazionale tra effettività pseudo-istituzionale e partnership di gruppo, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, n.11, 2009, p. 20 ss. Per una interessante ricostruzione che intravede nell’azione dei paesi BRICS la possibilità di costruire un modello nuovo di relazioni internazionali in un contesto di revisione dei modelli istituzionali e normativi si veda p. Borba Casella, BRIC. A l’heure d’un nouvel ordre juridique international, Paris, 2011 in particolare p. 141 ss. Invero, oltre al dato economico rilevante va segnalato il ruolo di crescente importanza dei paesi BRICS in tutta una serie di organizzazioni e accordi regionali ed internazionali, dall’Onu al Movimento dei non-allineati, dall’OMC all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Tali aspetti associati alla progressione di crescita economica rappresentano elementi di confronto con la portata attuale del G8 in grado di fronteggiare nuove sfide internazionali sempre più complesse, e 131 alcune peculiarità giuridiche riconducibili alla azione del recente Gruppo rispetto al modus operandi del G8 dal quale emerge una diversa prospettiva di approccio alle problematiche globali. Invero, sin dalla prima dichiarazione BRICS emerge una valorizzazione dell’azione del Gruppo nella scelta di tematiche, il cui sviluppo richiede una coordinata e continuativa cooperazione fra gli Stati evincendosi lo stretto rapporto di incidenza sulle possibili soluzioni nel medio lungo periodo. Altro aspetto peculiare emerge dalla sistematicità della proposizione dei temi in Agenda sotto due aspetti rispetto all’azione del G8. Il primo è dettato dalla riproposizione continuativa dello stesso settore di interesse offrendo, così un doppio livello di indagine che tiene conto degli impegni raggiunti e di quelli prospettici. Il secondo profilo deriva dalla scelta di non trattare alternativamente settori che si possono intersecare in un rapporto di genus a species o che possono interfacciarsi in maniera stringente come per esempio ambiente ed energia, ma di riproporli in maniera sistematica sia in Agenda sia nei loro punti di contatto. III. Politica energetica del BRICS. Per diversi decenni le problematiche energetiche sono state ricondotte alla naturale configurazione dell’utilizzo delle risorse nella prospettiva già delineata della cd. sovranità permanente sulle stesse. In tale scenario l’approvvigionamento energetico da parte di uno Stato si inseriva in un contesto in cui forte era la dimensione privatistica delle relazioni o degli inter-scambi fra gli operatori del settore pur essendo i destinatari principali di tali approvvigionamenti gli Stati e le collettività ad essi appartenenti. Soltanto con la riaffermazione di nuovi valori quali ad es. la interdipendenza fra gli Stati, necessario presupposto per la lotta ai cambiamenti climatici e valore fondante in materia di sicurezza energetica si è preso atto di una nuova prospettiva di valorizzazione delle risorse energetiche. Diverse possono rappresentarsi le motivazioni di tale cambiamento, certamente le grandi crisi petrolifere associate ai cambiamenti climatici hanno dimostrato come il processo decisionale internazionale non può ricondursi soltanto ai modelli classici di Organizzazioni internazionali 207 ma può rinvenirsi anche da azioni collettive di Gruppi di Stati che per fluidità degli obiettivi prefissati si rappresentano con maggiore sensibilità al rispetto del principio dello sviluppo sostenibile nelle sue diverse prospettive di incidenza, di cui certamente ambiente ed energia si pongono quale nucleo fondante. Di tali aspetti l’azione del interdipendenti tra loro che impongono risposte inclusive ed integrate. Sul punto v. F. Niglia — N. Pirozzi, Il G8: un forum di governance mondiale?,Roma, Senato della Repubblica, 2008,Contributi di Istituti di ricerca specializzati n. 93, in particolare p. 16 ss. 207 Per un’indagine recente delle organizzazioni internazionali regionali secondo diversi criteri classificatori si veda p. Pennetta, Organizzazioni internazionali regionali, ( voce), in Enciclopedia del Diritto, Milano, 2011, p. 844 ss. 132 BRICS sembra farsi portavoce nella rinnovata prospettiva di sviluppo dei settori rilevanti. Invero, già a partire dalla Dichiarazione comune del primo summit, Ekaterinburg, 16 giugno 2009, si assume quale principio regolatore della politica energetica del BRICS la interdipendenza Stati. In particolare i paragrafi 8 e 9 della stessa dichiarazione valorizzano, come necessario, il coordinamento e la cooperazione fra gli Stati sia essi produttori di energia che di transito208 della stessa, al fine di assicurare la stabilità e la sostenibilità dell’approvvigionamento in un contesto anche di sviluppo di diversificazione delle fonti di energia. Quest’ultimo obiettivo rappresenterà certamente un utile segnale di modello di cooperazione energetica considerato che il plurimo impiego nei paesi BRICS delle fonti di sviluppo energetico, non sempre si coniuga a pieno con gli obbiettivi di riduzioni di emissioni di Co2 ( si pensi alle numerose centrali presenti in Cina alimentate a carbone).209 Tale necessario collegamento fra protezione ambientale ed energia 210 rappresenta una delle peculiarità degli obiettivi BRICS nella sua azione programmatica (Brasilia 15 aprile 2010 paragrafo 19 della Dichiarazione comune). Ed è proprio la riaffermazione di principi comuni in materia, associati da un lato all’incremento della richiesta di energia espressione tangibile anche di uno sviluppo economico e dall’altro al riflesso consapevole di ricerca di fonti alternative alle cd. fossili, hanno trovato un ulteriore momento di valutazione, allor quando nel terzo Summit BRICS ( Sanya, 14–15 aprile 2011 in particolare paragrafo 19 della Dichiarazione comune), si è evidenziata l’importanza dello sviluppo dell’ energia nucleare condizionato alla “stretta 208 Com’ è noto uno dei profili problematici del cd. diritto internazionale dell’energia attiene alla regolamentazione degli aspetti conflittuali collegati al transito dell’energia fra gli Stati che non sono né produttori né interessati alla fornitura. Considerato che le condizioni di transito come emerge dalla prassi non sempre vengono rispettate, diversi interrogativi vengono posti in relazione alla possibile soluzione di individuare una cd. giurisdizione comune. Per un esame delle varie soluzioni possibili si veda p. Stevens, Oleodotti e gasdotti come fonte di conflitto: quale soluzione? (prima parte), in Energia, n.3, 2009, p. 22.ss. 209 Ciò ovviamente non significa che non vi sia un forte impegno per le riduzioni di emissioni di Co2 da parte della Cina com’ è merso dal China’s National Climate Change Programme pubblicato nel giugno 2007 che ha individuato quale obiettivo l’espansione della quota di fonti rinnovabili fino al 16 % al 2020. Per un esame della politica climatica dei paesi BRICS relazionata alla politica energetica si veda E. Di Giulio, Copenhagen: dopo la semina il raccolto?, in Energia, n.3, 2009 p.54 ss. 210 Uno degli aspetti caratterizzanti la fase attuale di tutela dell’ambiente, rispetto ai decenni precedenti caratterizzati dallo sviluppo di dichiarazione di principi, si rinviene nella promozione della tutela ambientale associata allo sviluppo energetico. Per gli elementi peculiari di tale interdipendenza si veda J. Lesourne, Energie et climat: l’indispensable coopération mondiale, in notes de l’Ifri, October 2008, in http://www.ifri.org/?page=our-enotes&id_pubcategorie=8. 133 osservanza delle norme di sicurezza e dei requisiti concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione delle centrali nucleari”. Dagli obiettivi programmatici di riferimento emerge la centralità dell’energia,211 non ricondotta soltanto all’alveo dell’approvvigionamento212 ma funzionale allo sviluppo di fattori essenziali per gli Stati e per la pacifica coesistenza fra gli stessi in una dimensione di sviluppo sostenibile. IV. Reti di circolazione ed interdipendenza statale nei paesi BRICS. Uno dei profili costantemente presenti nella dottrina formatasi sul BRICS concerne il tentativo di individuare elementi comuni fra i vari paesi partecipanti al Gruppo.213 Certamente tale indagine se circoscritta al profilo energetico può presentarsi idonea ad evidenziare come le diverse istanze di cui i paesi BRICS si fanno portavoci rappresentano esse stesse un elemento comune in grado di incidere in maniera rilevante sull’intera Comunità internazionale. Quale prima esigenza condivisa si segnala la richiesta di aumento di domanda energetica da parte dei menzionati paesi, riconducibile, da un lato alla concentrazione demografica e dall’altro al naturale sviluppo economico-industriale, senza trascurare il dato non meno significativo del progressivo incremento degli standards di vita valutabili anche in relazione al potenziamento dei servizi pubblici quali ad es. i trasporti. Il secondo profilo comune in materia energetica investe l’utilizzo delle risorse naturali necessarie per potenziare l’offerta energetica interna e di sviluppo di un mercato settoriale fortemente in crescita. Il riflesso normativo di tali esigenze si identifica nella cooperazione fra gli 211 Per un’analisi dei fattori da cui può individuarsi la portata incisiva dell’energia nelle relazioni internazionali non solo riconducibili ai paesi BRICS si veda C. Kerebel, J.H. Keppler (Eds.), La Gouvernance mondiale de l’énergie, Paris (Ifri) 2010. 212 Si è più volte segnalato come la sicurezza degli approvvigionamenti rappresenta un obiettivo costante dei diversi interventi normativi regolatori. Per uno sviluppo di tale profilo nella recente normativa unionistica di cui alle direttive 2009/72/ CE, 2009/73/ CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale cd. terzo pacchetto energia così come recepite da parte dell’ordinamento italiano con il decreto legislativo del 1 giugno 2011 n.93 si veda F. Di Cristina, L’attuazione del “terzo pacchetto” e il nuovo assetto dei mercati energetici, in Giornale di diritto amministrativo, n.9, 2011, p. 925 ss. 213 L’elemento più significativo come è facile intuirsi viene ricondotto alla nuova configurazione economica mondiale dove la crescita attuale o il potenziale nel prossimo ventennio dei paesi BRICS dimostra un ribaltamento rispetto all’attuale scenario di potenze economiche. Già da un’analisi contestuale al vertice di Londra del G-20 del 2009 è emerso come il PIL complessivo del Brasile, Russia, India e Cina prima del 2050 supererà quello dell’originaria composizione del G7–G8. Su quest’ultimo aspetto si veda M. lo Conte, Brasile e Cina sempre più forti, in Sole 24 Ore del 4 aprile 2009 n. 93, p. 5. Altro elemento “accomunante” secondo parte della dottrina può rinvenirsi nel fondamento della tradizione giuridica degli stessi paesi. 134 Stati parte del Gruppo per la realizzazione dei diversi obiettivi programmatici settoriali, trattasi di una cooperazione funzionale alla realizzazione di una interdipendenza fra tali paesi, nonostante le diverse aree regionali di appartenenza.214 In ogni caso da tale modello di cooperazione emerge fortemente valorizzata la rete quale veicolo di funzioni inter-statali, così che gli stessi grandi progetti infrastrutturali, quali ad esempio gasdotti e pipeline, si rappresentano strumento di delineazione e configurazione del mutarsi della geopolitica internazionale. V. Approvvigionamento energetico e prospettive dei gasdotti North Stream e South Stream. La politica energetica del BRICS si presta ad una ulteriore e diversa fase di valutazione allor quando ci si soffermi sulle prospettive di sviluppo delle singole politiche energetiche degli Stati BRICS, che sia pure indirettamente contribuiscono al rafforzamento degli obiettivi programmatici dell’azione del Gruppo. Invero, la dimensione multi regionale propria dei raggruppamenti di Stati associata al criterio della rappresentatività continentale, trova un peculiare momento qualificativo nelle azioni statali che si fanno promotori di grandi progetti infrastrutturali interessanti due o più Stati all’interno della stessa area o addirittura inter-continentale215. In tale ampio contesto di partenariati energetici particolare attenzione meritano i progetti216 di sviluppo di reti di gasdotti in cui la Russia assume un ruolo centrale volta anche a favorire anche la dimensione inter-continentale delle relazioni. Identificativa di tale prospettiva si segnalano per il rafforzamento dell’asse europeo nelle sue diverse reti di transito la promozione di due nuove pipeline più note come North Stream e South Stream. La prima condotta partendo da Vyborg, nella regione di San Pietroburgo, giunge a Greifswald in Germania passando per il Mar 214 Certamente l’elemento differenziato per tale specifico aspetto riguarda l’area dell’America latina, rappresentata dalla presenza del Brasile naturalmente separata rispetto agli altri Stati parte del BRICS, ma in ogni caso parte di un rilancio energetico (si pensi agli ingenti investimenti nelle centrali idroelettriche). Per un approfondimento in ordine al rapporto fra sovranità ed interdipendenza statale si veda p. Bargiacchi, Pretesi effetti dell’interdipendenza economica e politica globale sulla sovranità dello Stato, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, n.11, 2009, p. 58 ss. 215 L’interdipendenza energetica come è noto ha da sempre posto vari interrogativi considerata la diretta incidenza dei grandi progetti inter-continentali sulla geopolitica internazionale. Per un esame che inquadra i limiti della cd. dipendenza energetica e degli stessi in relazione alla cd. interdipendenza si veda Baker Institute, The Global Energy Market, Comprehensive Strategie to meet Geopolitical and Financial Risks. The G-8, Energy Security and Global Climate Issues, Policy Report n. 37, 2008. 216 Per un inquadramento dei vari grandi progetti di gasdotti e oleodotti focalizzati su tre principali punti di origine delle condotte stesse, Russia, Caspio, Medio Oriente e Nord Africa e su alcune opzioni in Africa e America Latina si veda p. Stevens, Oleodotti e gasdotti come fonte di conflitto: quale soluzione? (prima parte), in Energia, n.3, 2009, in particolare p. 33 ss. 135 Baltico approvvigionando diversi paesi della sponda nord dell’Europa.217 La seconda si estenderà da Beregovaya alla Bulgaria divaricandosi a sua vola in due di ramificazioni, una finalizzata ad approvvigionare i paesi del nord-ovest dell’Europa, l’altra diretta a fornire i paesi del sud-ovest in un’ottica di rete basata su rapporti di cooperazione multilaterale suscettibile di rinnovare i modelli classici di organizzazioni internazionali come enti necessariamente collettivi. Si delinea mediante la realizzazione di tali reti una nuova proiezione della geopolitica energetica che involge, sia pur utilizzando vie di transito alternative, quasi tutta l’area europea. Diversamente per l’asse asiatico, si segnalano, da un lato il nuovo terminale di esportazione di petrolio inaugurato nel 2009 a Kozomino utilizzato per trasportare petrolio alla Cina e ad altri mercati asiatici estratto dai giacimenti della Siberia orientale, e dall’altro la promozione da parte della Russia della condotta East Siberia Pacifc Ocean che si estende da Irkutsk Oblast fino a Skovorodino in prossimità del confine con la Cina, anche in questo caso finalizzato allo sviluppo di modello lineare di rete mediante l’allargamento di mercati energetici comparativamente più sicuri di quelli del nucleare. Emerge dal breve quadro reticolare di gasdotti o pipline una “nuova” configurazione delle relazioni internazionali espressione di un mutamento di prospettiva delle stesse relazioni, che non vengono “cristallizzate” da Trattati istitutivi ma delineate proprio dall’esigenza internazionale di garantire dei cd. servizi pubblici a dimensione interstatale. VI. Conclusioni. Nel rinnovato contesto dell’uso delle risorse energetiche centrale può prospettarsi l’azione dei Gruppi di Stati per uno sviluppo energetico inter-continentale, ispirato ai principi enunciati nelle Dichiarazioni di vertice della cooperazione e interdipendenza. Cooperazione ed interdipendenza funzionali alla realizzazione di obiettivi che come segnalato direttamente o indirettamente incidono nella Comunità internazionale in quanto l’utilizzo del bene energia si rappresenta nello scenario attuale come un bene fondamentale il cui valore prescinde la dimensione statale. Si è più volte indicato quale principio rilevante la sicurezza degli approvvigionamenti incidente nelle stesse relazioni pacifiche fra Stati, allo stesso tempo il rispetto dei principi in materia ambientale che necessariamente condizionano la scelta dell’impiego delle fonti di energia. A tali profili come ad altri le Dichiarazioni BRICS sembrano far riferimento quando puntualizzano le azioni programmatiche del Gruppo. Certamente è ancora prematuro, considerato il triennio 217 Va evidenziato come nel biennio precedente l’interesse prevalente era rivolto all’avvio preferenziale del gasdotto South Stream rispetto al gasdotto North Stream. L’interesse volto a fornire l’Europa occidentale evitando i cd. paesi di transito in particolare l’Ucraina ha comportato un’accelerazione dei lavori del gasdotto North Stream inaugurato a Vyborg il 6 settembre 2011. 136 di vita del Gruppo, individuare una fase attuativa che possa in qualche modo far prospettare un solido raffronto con altri raggruppamenti di Stati consolidati dalla prassi. Va, invero, segnalato che alcuni elementi o esigenze comuni agli Stati BRICS in campo energetico favoriscono lo sviluppo di scelte geopolitiche strategiche rilevanti, dettate dalla realizzazione di grandi infrastrutture a dimensione intercontinnental, proponendo così lo sviluppo di una rete BRICS di servizi di cui quelli energetici ne rappresentano invero una parte rilevante ( si pensi allo sviluppo e/o potenziamento di reti di trasporto o di telecomunicazione).218 Elemento peculiare si rinviene nella interconnessione delle singole reti statali di erogazione dei diversi servizi a cui corrispondono i grandi progetti. Tali principi associati al ruolo sempre più rilevante nella geopolitica internazionale dei paesi BRICS delineano un nuovo scenario nell’ambito della politica energetica internazionale come evoluzione del servizio pubblico internazionale comprensivo di aspetti sovranisti o statualisti di governo combinati agli altri di gestione commercialisti e privatista dei mercati. Mingde Cao, professor, China University of Political Science and Law, Xinxin Zhao, Ph.D candidate, CUPL Xinxin Zhao, China University of Political Science and Law © Mingde Cao, Xinxin Zhao, 2011 ENERGY LAW OF CHINA IN THE CLIMATE CHANGE ERA: FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL COOPERATION WITH BRICS COUNTRIES Introduction. The figures from the National Bureau of Statistics show that China’s total energy consumption in 2010 was 3.25 billion tons of coal-equivalent 218 Da ciò è possibile individuare un ulteriore obiettivo funzionale alla promozione di relazioni multilaterali su base cooperativa, coinvolgimento attori privati per la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali secondo modelli di partenariato pubblico-privato nella costituzione, ammodernamento e gestione di reti di servizi inter-statali. Interconnessione che non perde il suo significato nell’esplicazione del servizio di interesse generale per effetto della separazione, fra titolarità della rete (pubblica) e gestione della rete stessa (pubblico-privato), così come si è verificato per alcune tipologie di servizi che hanno caratterizzato i processi di liberalizzazione. 137 (TCEs), up 5.9 percent in 2009.219 Xinhua News Agency quoted the International Energy Agency (IEA) as saying that China overtook the US as the world’s biggest consumer of energy in 2010.220 According to the information from BP Statistical Review of World Energy June 2011, China’s coal consumption is 1,713.6 million tones oil equivalent, up 10.1 % over 2009, sharing 48.2 % of world’s total coal consumption. 221 Moreover China’s oil consumption growth accounted for about a third of the world’s oil consumption growth in 2009.222 In the meantime, due to the heavy reliance on coal, China's carbon dioxide emissions rose 10.4 % in 2010 compared with the previous year, as global emissions rose at their fastest rate for more than four decades.223 The figures illustrate that China is confronting with double pressure of energy shortage domestically and greenhouse gases (GHG) emission reduction internationally in the climate change era. The article aims to explore the challenges faced by energy law of China from the dimension of international cooperation especially with BRICS countries. Part I introduces the overview of China’s energy laws and regulations responding to climate change. Part II focuses on the major issues of energy laws and regulations in BRICS countries. Part III discusses China’s challenges to cooperate with Bricks Countries. The final part demonstrates China’s position in international society. I. Overview of China’s energy laws and regulations a. general situation of energy consumption in China. China puts forth energy intensity, carbon intensity and total energy consumption targets in its Twelfth Five-Year plan in an effort to achieve sustainable economic growth. Specifically, the key targets include a 16 % energy intensity reduction target, a 17 % carbon intensity reduction target, and a target to increase non-fossil energy sources to 11.4 % of primary energy consumption from the current 8.3 %.224 With the cap control of the energy consumption and the higher rate of economic growth, the greater improvements in energy efficiency will be needed to meet the energy intensity target. 219 China Statistical Yearbook 2010, http://www.stats.gov.cn (last visited Jul.12, 2011). Fu Jing, China to BecomeWorld’s Biggest Energy Consumer, China Daily, Apr 14,2011, available at: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-04/14/content_12322669.htm (last visited Jul.12, 2011). 221 BP Statistical Review of World Energy June 2011, http://www.bp.com (last visited Jul.12, 2011). 222 U.S. Energy Information Administration Independent Statistics and Analysis, Country Analysis Briefs: China, http://www.eia.doe.gov (last visited Jul.12, 2011). 223 BP Statistical Review of World Energy June 2011, http://www.bp.com (last visited Jul.12, 2011). 224 China’s Twelfth Five-Year Plan for National Economic and Social Development (2011). 220 138 Based on annual energy report published in June 2011 by the British oil company BP, China’s energy demand increased by 11.2 % in 2010, making the Asian giant the world’s largest consumer, ahead of the U.S., where demand increased by 3.7 %. Last year, the world’s second largest economy accounted for more than 20 % of total energy consumed in the world.225 China's economic boom in recent years has been fueled by rising consumption of energy. However, inefficient use of energy and pollution has posed a threat to sustainable and balanced growth. Table 1. Total Consumption of Energy and Its Composition in China (2009) As Percentage of Total Energy Consumption ( %) Total Energy Consumption Hydro(10,000 tons of Coal Crude Oil Natural Gas power, SCE) Nuclear Power, Wind Power 150406 68.3 21.8 2.4 7.5 159431 68.0 22.3 2.4 7.3 183792 69.8 21.2 2.5 6.5 213456 69.5 21.3 2.5 6.7 235997 70.8 19.8 2.6 6.8 258676 71.1 19.3 2.9 6.7 280508 71.1 18.8 3.3 6.8 291448 70.3 18.3 3.7 7.7 306647 70.4 17.9 3.9 7.8 Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Source: China Statistical Yearbook 2010 Table 1 presents that coal accounts for around 70 % of China's energy mix, which causes serious CO2 emissions. Shortly before global climate change talks in Copenhagen last year, China pledged to reduce energy intensity by 40–45 % by 2020. However this would force China to sacrifice economic growth.226 As a result, the policy makers are under tremendous pressure to change the structure of energy consumption and shift from coal to cleaner and renewable energy. II. Outlook of China’s energy laws and regulations. China stresses the importance of energy use and climate change issues, and has passed several laws and regulations to solve these problems. So far, China has made and enforced Energy Conservation Law, Renewable Energy Law, Cleaner Production Promotion Law, 225 BP Statistical Review of World Energy June 2011, http://www.bp.com (last visited Jul.12, 2011). 226 China's CO2 Emissions Need to Peak by 2020: IEA. 139 Circular Economy Promotion Law, Forest Law, Grassland Law and Air Pollution Prevention Law. In the meantime, China has been drafting its Energy Law for more than three years. Moreover, China also has made a lot of policies to deal with climate change issues. For instances, China’s National Climate Change Program, The Twelfth Five-Year Plan for National Economic and Social Development, White Paper: China’s Policies and Actions on Climate Change 2008 and Resolution on Climate Change by the Standing Committee of NPC, the top legislature. China insists on the principles of mitigation and adaptation, and focuses on the following issues to cope with future energy shortage and climate change. 1. Promoting energy conservation and emission reduction. In order to achieve the goal in Twelfth Five-Year Plan, China has already issued and revised a series of laws and regulations including Energy Conservation Law, Regulations on Energy Conservation of Civil Building and Regulations on Energy Conservation of Public Institutions. Energy conservation becomes a long-term concept of strategy of the State for national economic development. In the meantime China is exploring the building of a domestic carbon market and emission trading system, which will be a key issue in the future negotiations. On the basis of market mechanism, it is a challenge for China to eliminate projections but it is an important chance to participate in international carbon market rule-making. Besides the industrial sectors, China has made many energy consumption standards for automobiles including mandatory fuel economy standards for vehicles. This is because over the past decade, GHGs emissions from the transport sector have increased at a faster rate than any other energy-using sector, especially in quickly developing countries such as China and India. This trend is expected to continue over the next few decades.227 Official data shows China saw a 26 % decline in energy use per unit of industrial value-added output in the five years to 2010, with 750 million tons of coal equivalent saved. 228 However, there still exist some flaws and can’t deal with climate change issues well. Some Chinese academics hold that the legal effect of energy 227 Kahn Ribeiro, et al, Transport and Its Infrastructure In Climate Change 2007, Cambridge University Press, NY, USA 325, (2007), http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter5.pdf. 228 China Announces Targets for Carbon Emission, Energy Cuts for 2011, http://news.xinhuanet.com/english2010/sci/2011-03/28/c_13801404.htm (last visited Aug. 01, 2011). 140 conservation and emission reduction indicators is defective; the responsibility of energy conservation and emission is totally a political liability. 229 2. Constructing legal system of renewable energy. Renewable energy in China continues to play an increasingly important and strategic role in the country’s energy development. Total renewable power capacity in China reached 226 GW in 2009. This total was more than one quarter of China’s total installed power capacity of 860 GW.230 Many of these developments can be traced back to the enactment of the landmark 2005 Renewable Energy Law, which took effect in 2006 with the passage of detailed implementing regulations. A provision called ‘mandatory market share’ was a key element of that law, along with feed-in tariffs for biomass, ‘governmentguided’ prices for wind power, new financing mechanisms and guarantees, and other market-enhancing provisions. Figure 1. China’s Newly Installed Energy Generation Capacity by Energy Type, percent, 2010 Thermal 62 % Wind 18 % Hidro 18 % Nuclear 2 % Source: NEA, “Energy Economy Development in 2010 and Outlook in 2011”, Jan.28, 2011, www.gov.cn. In 2010, the government established the National Energy Commission (NEC) to overcome competing interests and ensure the development of a cohesive energy policy. NEC also will continue to push for the consolidation of the coal industry to improve efficiency, safety and enforcement of regulations. In the meantime, an 229 Zhiping Li, Study on the Legal Effect of Energy Conservation and Emission Cuts Indicators, 6B Environmental Protection 28, 30, 33 (2007). 230 Eric Martinot and Junfeng Li, Renewable Energy Policy Update For China, Renewable Energy World, (Jul. 21, 2010) http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2010/07/renewable-energypolicy-update-for-china (last visited Aug. 03, 2011). 141 update to the original 2005 renewable energy law was adopted by the National People’s Congress in December 2009 and took effect on April 1, 2010. In this update, more detailed planning and coordination are to be required. A renewable energy fund under the Ministry of Finance as part of the 2005 law was strengthened and consolidated. There are other important policies changes to further support development of renewable energy, such as making a new carbon intensity target, establishing a new feed-in tariff regime for wind power and eliminating the wind turbine domestic content requirement. Although China still faces many challenges in expanding renewable energy, including training of skilled engineers, expanding research and development institutions, conducting more detailed resource assessments, it led the world in clean energy investment in 2010. A staggering US$ 54.4 billion was invested in renewable energy, energy efficiency, smart grid, and related infrastructure.231 China’s investment rose 39 % from 2009, constituting over 20 % of the world’s total clean energy investment of US$ 243 billion.232 In this way, China becomes a global energy and environment player. 233 More laws and regulations will be enacted to give top priority to dialogue, communication and cooperation in renewable energy development. 3. Enacting energy law of China. On December 3, 2007, the Office of the National Energy Leading Group of China circulated for public comments a ‘Protocol of Energy Law of PRC’. If enacted, the Proposed Energy Law would create a comprehensive energy policy and regulatory scheme governing all energy development, exploitation and management activities in China. Any existing regulations in conflict with the Proposed Energy Law will be superseded. As proposed, the term ‘energy’ is all-encompassing and includes coal, crude oil, natural gas, hydro power, nuclear power, solar energy, geothermal, electricity, petroleum gas and all other renewable energy sources. To implement the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Kyoto Protocol (KP), many countries have released laws and regulations for mitigating and adapting climate 231 Pew Charitable Trusts, Who's Winning the Clean Energy Race? 13,14 (2010), http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications/Report/G-20ReportLOWRes-FINAL.pdf. 232 Id. 233 China Greentech Report 2011, http://www.china-greentech.com (last visited Aug. 05, 2011). 142 change. It is a better choice for China to accelerate the legislation of Energy Law to cope with climate change.234 To some extent, the implementation of this law will have great impact on sinoforeign cooperation. The Proposed Energy Law acknowledges China’s commitment to strengthen cooperation with foreign countries in the areas of energy trade, energy transportation, energy technology, energy education and energy security. As it covers energy related activities within the State, China is committed to protect the legal interests of foreign citizens conducting energy development and exploitation activities in China, while emphasizing that relevant Chinese laws and regulations are to be abided by in connection with such activities. III. Major issues of energy laws and regulations in BRICS countries. On April 14, 2011, leaders from five of the world’s largest emerging economies (Brazil, Russia, India, China and newcomer South Africa) met in South China’s resort city of Sanya for their summit to coordinate stance on major economic and international issues. Over the past 10 years BRICS countries have contributed over a third of world GDP growth and grown from one-sixth of the world economy to almost a quarter.235 Meanwhile, coal dominance in the energy mix in these countries and inefficiencies in production and use of energy and resources, combined with rapid urbanization, industrialization and intensive agriculture have led to heavy environmental pressures in BRICS countries. On one hand, they are particularly vulnerable to the effects of global warming. On the other hand, their actions will severely influence the result of GHGs emission reduction world-wide. A. Brazil: restructing energy sector for sufficient investment. Brazil is the 10th largest energy consumer in the world and the largest in South America. At the same time, it is an important oil and gas producer in the region and the world's second largest ethanol fuel producer.236 The governmental agencies responsible for energy policy are the Ministry of Mines and Energy (MME), the National Council for Energy Policy, the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels and the National Agency of Electricity. 237 234 The Energy Law Academy, China Law Society, Recommendations on the Acceleration of Enacting Energy Law to Deal with Climate Change, China Energy Law Study Report, Law Press, China 10,12 (2009). 235 Goldman Sachs Global Economics, Commodities and Strategy Research, https://360.gs.com (last visited Aug. 06, 2011). 236 Brazil, http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_policy_of_Brazil (last visited Oct.1, 2011). 237 OECD Economic Survey of Brazil 2005: Regulation of the Electricity Sector (2005). 143 At the end of the 1990s and the beginning of the 2000s, Brazil's energy sector underwent market liberalization. In 1997, the Petroleum Investment Law was adopted, establishing a legal and regulatory framework, and liberalizing oil production. The state monopoly of oil and gas exploration was ended, and energy subsidies were reduced. However, the government retained monopoly control of key energy complexes and administered the price of certain energy products. 238 Current government policies concentrate mainly on the improvement of energy efficiency, in both residential and industrial sectors, as well as increasing renewable energy. Further restructuring of the energy sector will be one of the key issues for ensuring sufficient energy investments to meet the rising need for fuel and electricity. On March 16, 2011, the Brazilian oil and gas industry regulator, National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels published a consultation draft of a revised concession agreement for the exploration and production of oil and gas. The project would create a state-owned company that will operate separately from stateowned oil producer Petrobras. The company would avoid competing with Petrobras by not doing any exploration or drilling, and would instead act as a clearinghouse for contract bidding and payment processing. 239 Oil extraction concessions will be given through production-sharing agreements — a form of oil contract that is attractive to energy investors. B. Russia: energy efficiency and sustainable development are two main priorities. Russia is rich in natural energy resources. It has the largest known natural gas reserves of any state on earth, along with the second largest coal reserves, and the eighth largest oil reserves.240 Russia exports 70 percent of oil produced, about 7 million of 10.12 million barrels (1,609,000 m3) a day in 2010.241 The entire Middle East, in comparison, exports 20 million barrels (3,200,000 m3) daily. 242 238 The James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, Critical Issues in Brazil's Energy Sector (2004), http://www.rice.edu/energy/publications/docs/ BrazilEnergySector_MainStudy.pdf. 239 National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels, Concession Agreement for the Exploration, Development and Production of Oil and Natural Gas (2008). 240 Russia, http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_policy_of_Russia (last visited Oct.1, 2011). 241 Russia: Rebounding from Recession, http://www.thomaswhite.com/explore-theworld/russia.aspx#recent (last visited Oct.5, 2011). 242 Id. 144 Capita 2004 2007 2008 Change 2004– 2008 Million 143.9 141.6 141.8 -1.4 % Prim. energy TWh 7,461 7,817 7,987 7.1 % Productio n TWh 13,473 14,312 14,583 8.2 % Export TWh 5,943 6,331 6,240 5.0 % Table 2. Energy in Russia Electricity CO2emission TWh Mt 812 1,529 898 1,587 814 1,594 0.2 % 4.3 % Source: IEA Key Energy Statistics 2010 Regarding to the legislative and regulatory framework in Russia, the Energy Strategy of Russia can’t be ignored. The new Russian energy strategy up to 2020 was approved on May 23, 2003 and confirmed by the government on August 28, 2003. The Energy Strategy document outlines several main priorities: an increase in energy efficiency, reducing impact on the environment, sustainable development, energy development and technological development, as well as improving effectiveness and competitiveness. Russia is the world's largest crude exporter and gas producer, but its official energy policy sees 4.5 percent of its power coming from renewable sources by the end of this decade.243 To tackle the GHG emission reduction internationally in the climate change era, a Russian investment fund is to set up a 200 million euro clean technology fund that aims to help the heavy oil producing region to manage industrial waste and boost energy efficiency, according to a report by Reuters. C. India: renewable energy plays a decisive role in the future. The energy laws and regulations of India are largely defined by the country's burgeoning energy deficit.244 They focus on developing alternative sources of energy, particularly nuclear, solar and wind energy. 245 243 Russia: Waste to energy investments sought by Russian fund, http://www.recyclingportal.eu/artikel/27094.shtml(last visited Sep.22, 2011). 244 Eric Yep, India’s Widening Energy Deficit (Mar. 9, 2011), http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2011/03/09/indias-widening-energy-deficit/ (last visited Sep. 30, 2011). 245 Eric Yep, India Raises Renewable Energy Target Fourfold (Dec.29, 2010), http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203513204576048870791325278.html (last visited Sep. 30, 2011). 145 India is largely dependent on fossil fuel imports to meet its energy demands — by 2030, India's dependence on energy imports is expected to exceed 53 % of the country's total energy consumption. 246 Due to rapid economic expansion, India has one of the world's fastest growing energy markets and is expected to be the secondlargest contributor to the increase in global energy demand by 2035, accounting for 18 % of the rise in global energy consumption. 247 Given India's growing energy demands and limited domestic fossil fuel reserves, the country has ambitious plans to expand its renewable and nuclear power industries. The most important energy legislations include the Energy Conservation Act (2001), the Electricity Act (2003) and the National Electricity Policy (2005). However, these acts do not adequately address issues relating to renewable energy development. India plans to add about 20GW of solar power capacity by 2022. 248 India also envisages increasing the contribution of nuclear power to overall electricity generation capacity from 4.2 % to 9 % within 25 years.249 A comprehensive legislation for development of all types of renewable energy technologies is needed. There is also a need to shift to less energy-intensive modes of transport. This includes measures to improve roads, better design of vehicles and usage of cleaner energy. D. South Africa: long term adaptation and mitigation strategies to climate change. The impact of climate change on Africa is likely to be severe because of adverse direct effects, high agricultural dependence, and limited capacity to adapt. 250 South Africa has embarked on a national strategy to guide the country's response to climate change in 2004. Shirley Moroka, deputy director of climate change at the Department Of Environmental Affairs and Tourism, says the strategy is aimed primarily at government departments, which are now expected to use it to develop plans of action for integrating climate change issues into their policies and 246 Eric Yep, India’s Widening Energy Deficit (Mar. 9, 2011), http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2011/03/09/indias-widening-energy-deficit/ (last visited Sep. 30, 2011). 247 Eric Yep, India Raises Renewable Energy Target Fourfold (Dec.29, 2010), http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203513204576048870791325278.html (last visited Sep. 30, 2011). 248 Eric Yep, India Raises Renewable Energy Target Fourfold (Dec.29, 2010), http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203513204576048870791325278.html (last visited Sep. 30, 2011). 249 Slowdown not to Affect India's Nuclear Plans, http://www.businessstandard.com/india/news/slowdown-not-to-affect-indias-nuclear-plans/19/57/53400/on (last visited Sep. 30, 2011). 250 Paul Collier, Gordon Conway, Tony Venables, Climate change and Africa, 24, Oxford Review of Economic Policy, 337, 337-353(2008). 146 practices.251 The strategy identifies the development of renewable energy sources as a priority, calls for the rapid development of a national renewable energy to facilitate implementation of Clean Development Mechanism, highlights the need for more education, training and awareness initiatives about climate change.252 Bruce Hewitson, professor in the department of environmental and geographical sciences at the University of Cape Town, says that although the strategy is positive in principle, and that government action is welcome, there are a number of problems with it. 253 The strategy must be considered only as a first step and not as a definitive solution. Prior to the global climate change conference held in Copenhagen in December 2009, South Africa outlined that it would undertake greenhouse gas emissions mitigation actions that would result in a deviation below the current emissions baseline of around 34 % by 2020 and around 42 % by 2025.254 IV. China’s challenges for better international cooperation A. Exploring renewable energy technologytransfer mechanism. Renewable energy plays an important role as a means to address climate change. According to the Goldman Sachs Research, BRICS countries will lead in hydroelectric and renewables by 2030. It is important for BRICS countries to cooperate and share information with each other in this field. China's renewable energy development is largely driven by a shortage of traditional energy resources as well as the pressure to reduce GHGs emissions. The Twelfth Five-year Plan calls for non-fossil fuel energy production to reach and stay above 11.4 % of total energy production by 2015, which means that China will spend more money on renewable energy projects in the next 5 years. For foreign companies in particular, mergers and acquisitions in the green energy sector will develop quickly, introducing foreign technology and expertise. For a better cooperation between BRICS countries in the field of renewable energy technology to mitigate climate change, a proper technology transform mechanism and information sharing platform are needed. Bilateral and multilateral treaties can be signed between BRICS countries to simplify procedures, make relative 251 Climate Change Strategy launched by South http://www.scidev.net/en/news/climate-change-strategy-launched-by-south-africa.html visited Oct.5, 2011). 252 Department of Environmental Affairs and Tourism, A National Climate Response Strategy for South Africa (2004). 253 Climate Change Strategy launched by South http://www.scidev.net/en/news/climate-change-strategy-launched-by-south-africa.html visited Oct.5, 2011). 254 Given Gain, South Africa: Climate Change http://www.africafiles.org/article.asp?ID=22805 (last visited Oct.5, 2011). 147 Africa, (last Change Africa, (last Policy, standards and give preferential policies for renewable energy technology transform. Meanwhile, intellectual property rules of renewable resources development and utilization can be stimulated in the Energy Law of China, which can effectively initiate the creation and invention of the technology in resources development and utilization. B. Strengthening international nuclear safety cooperation. Nuclear energy will continue to be an important element in future energy mix of BRICS countries. 255 Though near-meltdown at Japan’s Fukushima Dai-Ichi plant was still in everyone’s mind, nuclear power has also been taken into account in terms of emission reduction as a controversial issue in climate change era. Learning from Japan’s lesson, further steps of BRICS countries to ensure the nuclear safety will focus on the establishment of emergency mechanism and compensation of damages cross-border. Cooperation can be pushed forward to build information sharing platform, make the standards of nuclear materials, design and facilities. National legislation on nuclear power needs to regulate the international exchange of nuclear power technology, the import and export of nuclear materials and equipment and other relative activities, encouraging and guiding international cooperation in the field of nuclear power, enhancing international security experience feedback of nuclear power facilities, preventing international terrorism, threat of illegal trafficking of nuclear materials and nuclear proliferation.256 C. Enhancing proactive joint actions in other sectors. Climate extremes and related natural disasters due to climate change have caused major loss of life, damage to infrastructure and impact on future growth prospects.257 Due to the potential impact on such vital sectors as health, water resources, land use and food production, adaptation and mitigation to climate change has to be an integral part of any sustainable development planning. Only reactive joint actions in single sector can’t handle the complicated problem well. More proactive actions will offer an opportunity to adjust economic activities in vulnerable sectors and to support sustainable development and poverty reduction. BRICS countries should coordinate their policies and laws in different sectors such as water resources, agriculture, forestry, coastal and marine resources and health to adapt and mitigate climate 255 Sanya Declaration, Address at BRICS Leaders Third Meeting, Sanya, Hainan, China, April 14, 2011. 256 Gang Chen, Study on the Legal System of Nuclear Power, China Energy Law Study Report, Law Press, China 136 (2009). 257 The Association of Academies of Sciences in Asia (AASA), Towards a Sustainable Asia: Environment and Climate Change, 93, Science Press (2010). 148 change. From this perspective, there are still many fields for China to cooperate with BRICS countries. V. China’s stance in international society. Under Article 3 of the UNFCCC, as a developing country, China should insist the principle of historical responsibility and principle of common but differentiated responsibility in sharing the responsibility of climate change. This is because the climate change problem currently is the result from the GHGs emission generated mainly by developed nations. They should be responsible for the environmental results caused by their behavior and pay the cost of them. On one hand, this is the premise and foundation for international negotiations. On the other hand, this should be interpreted that developed nations should help developing nations to mitigate and adapt climate change in the aspects of technology transfer and financial assistance, and support their capacity building. China sees climate change issue as an important part of its sustainable development strategies and even a source of prosperity. Climate change issue is now highlighted on environmental legislations from national to local levels. In 2008, China released its strategic plan for climate change adaptation and mitigation and put energy efficiency and carbon footprint as top priority in national and provincial planning. Conclusion. China now is encountering both pressure of energy shortage and GHGs emission reduction in climate era. Numerous laws and regulations are released to solve these problems. Some of them are set to increase energy efficiency and cut carbon emissions to achieve sustainable development, and the others focus on the development of renewable energy. Although the Proposed Energy Law acknowledges China's commitment to strengthen cooperation with foreign countries, it is still necessary to reconstruct China’s energy laws for better international cooperation especially with other BRICS countries to deal with climate change. In the past three decades, BRICS countries have created a magic economic growth to the world. Nowadays, they support the Cancun Agreements and are ready to make concerted efforts with the rest of the international community to bring a successful conclusion to the negotiations at the Durban Conference applying the mandate of the Bali Roadmap. Renewable energy and nuclear safety are two main aspects that China will cooperate with other BRICS to deal with the climate change together. As a developing country, China’s policies in energy sector will be in line with the principle of equity and common but differentiated responsibilities. 149 Надежда Борисовна Пастухова, . © . . , 2011 ) , , , , . , . — , , , , . , , , , . , , . , , , , . . 2010 . , , . 150 . . , , , », « », « . , « » , , . , , , , , . , , , . . , , , , . , ( " " ) ". , . . , , . 151 , — . : , , . 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The harmonization effort undertaken by the United Nations, by UNCITRAL, UNIDROIT, and also by the Hague Conference on Private International Law have resulted in a legal framework for B2B international contracts and dispute-resolution mechanisms. Since the BRICS do not share a modern common legal heritage, it is important to adopt universal legal standards not only to trade with Europe, Japan and the U.S. but also to foster business amongst the BRICS. Commercial partners need legal certainty in order to conclude contracts, and this means turning to legal systems that are familiar and trustworthy. The lack of information on the legal systems of the BRICS is a setback for the conclusion of contracts under the laws of such countries. For this reason, parties end up using contracts that provide for a foreign applicable law (U.S. or European) and dispute-resolution by a foreign court or an arbitral panel. One solution for leveling the play field is for the BRICS to ratify the major conventions on international business transactions and international arbitration, especially the 1958 “New York Convention” on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, the UNCITRAL Model Law on international commercial arbitration, and the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (CISG). Brazil is not yet a member to the CISG, but a request for ratification has been submitted to the Brazilian Congress. 177 The business-to-consumer scenario is an area yet to be regulated by international instruments, and that relies presently on domestic laws and general principles, as well as on judicial cooperation for recognition and enforcement of decisions in other jurisdictions. The adoption of internationally accepted standards for consumer rights tend to facilitate the acceptance of products manufactured in the BRICS by consumers of traditional markets. On the other hand, the lack of adequate protection for consumers in product liability may reduce access to markets. What has come to be known in the U.S. as the Chinese Dry-Wall Litigation is an example of this. A Chinese-German joint venture manufactured Dry-Wall in China and sold it in the U.S. market. When the product defect was unveiled, plaintiffs became aware that the joint venture had no assets in the U.S. to cover the damages. Even if plaintiffs were willing to enforce the U.S. judgment abroad, it is uncertain if it is enforceable in China. The most probable outcome for these consumer class actions in the U.S. will be to recover damages from the German parent company of the joint venture, either in the U.S. or in Germany. The outcome of this product liability may well be the rejection by U.S. consumers of other home improvement products made by Chinese companies or joint ventures that do not operate in the United States. In order to succeed in international trade, the BRICS should make an effort to adopt internationally accepted standards for B2B transactions but should not neglect B2C, since consumers make the ultimate choice, and an attractive price is not the only issue at stake. Ignazio Castellucci, Professore a contratto di Diritti dei Paesi dell’Asia e Diritto Cinese, Universitià di Trento Regular Invited Professor di Sistemi Giuridici Comparati, Università di Macao Avvocato in Roma © Ignazio Castellucci, 2011 Aspetti giuridici comuni e/o di interesse per i paesi BRICS nell’ambito del commercio internazionale Il BRIC/ BRICS. Il BRIC nasce una decina di anni fa come acronimo per indicare negli ambienti dell’economia e finanza “globali” quattro paesi, correttamente individuati come le potenze economiche emergenti del XXI secolo: Brasile, Russia, India, Cina. 178 Da acronimo meramente indicativo è diventato in anni recentissimi il simbolo del mondo non-occidentale che ascende nell’economia planetaria; un forum internazionale permanente; un reale luogo di dialogo tra potenze emergenti di cui è evidente il potenziale di forum geopolitico globale, in cui “conta esserci” — almeno prospetticamente assimilabile, ad es., al G-8 e al G-20. Dopo il vertice di Ekaterinburg del 2009 le quattro potenze si sono incontrate nuovamente nel 2010, a Brasilia; e poi a Pechino nel 2011, con il Sudafrica invitato a partecipare ai lavori. Da qui l’aggiunta della “S” all’acronimo. La letteratura globale ha anche ipotizzato, negi anni, altre sigle in cui, fermi i quattro paesi BRIC, altri se ne aggiungono di volta in volta: e quindi BRICK (includendo la Corea), BRIMC (Messico), e così via; ma solo il Sudafrica ha avuto in qualche modo un concreto ingresso in questo club esclusivo, venendo invitato dai paesi BRIC a partecipare al loro vertice avvenuto in Cina nel 2011. La ragione forse non è solo nelle caratteristiche intrinseche del Sudafrica, ben distante dagli altri quattro paesi per “numeri”; quanto piuttosto nella possibilità del Sudafrica di divenire la potenza egemone in una vasta parte dell’africa Subsahariana e sottrarre l’intero subcontinente all’influenza occidentale. Di certo, nel XXI secolo del mondo multipolare non possiamo escludere aggregazioni di poli geopolitici che semplifichino il discorso riducendo a due o tre i “mondi” in competizione, in corrispondenza con diverse visioni politiche ed economiche (pur con sfaccettature e ramificazioni all’interno di ogni aggregazione). Ad esempio, mettendo in competizione il nord-ovest del mondo (USA, Europa, Australia e Nuova Zelanda, Giappone, Canada) con il sud-est (BRICS e vari altri). Ovviamente, anche con posizioni distinte di vari paesi, situazioni intermedie o miste (ad es.Turchia, Corea), distanze maggiori o minori tra i molti membri delle aggregazioni geopolitiche; e/o con altri blocchi, in posizione terza rispetto ai primi due, come ad esempio potrebbe essere il caso del mondo islamico. La dimensione giuridica del BRIC(S). La specifica dimensione giuridica del BRICS sul piano del diritto internazionale e/o sovranazionale non è oggetto di questo intervento. Mi occuperò invece del diritto del commercio internazionale. Il BRICS produce, e sempre più produrrà, flussi socio-economici transnazionali importantissimi. Meglio detto, la crescente importanza dei paesi BRICS sarà un fattore geopolitico che potrà incrementare/migliorare i flussi economici tra quei paesi. 179 È significativo che uno tra i primi scritti giuridici specificamente intitolato “al BRIC”, o “ai paesi BRIC”, sia un breve compendio di diritto commerciale internazionale, disponibile anche online, in cui vengono esposte sinteticamente le caratteristiche delle legislazioni sull’arbitrato e riportate, ad esempio, le adesioni dei quattro paesi alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento ed esecuzioni dei lodi arbitrali, o di due dei quattro alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. 312 Certamente lo sviluppo dei flussi tra questi paesi sarà facilitato, in una prima fase, dal miglioramento degli attuali strumenti giuridici di cooperazione economica: convenzioni quali quelle di New York del 1958 e di Vienna del 1980 saranno strumenti con elevata efficacia in rapporto ai costi, per avvicinare i diritti commerciali e favorire gli scambi. Altre “mosse” di questo tipo consisteranno ovviamente nella introduzione o perfezionamento di meccanismi di cooperazione giuridica multi- o bi- laterali attinenti all’area del diritto internazionale (privato e) processuale: riconoscimento e esecuzione delle sentenze, cooperazione nelle attività giudiziarie, avvicinamento delle normative sulla legge applicabile ai rapporti transnazionali, e così via. Una “fase due” dell’affinamento dei meccanismi giuridici tra i paesi BRICS potrebbe avere maggiormente ad oggetto il diritto sostanziale. Ciò potrà farsi, ovviamente, per via istituzionale: l’adozione di strumenti convenzionali per regolare in maniera uniforme particolari materie è fenomeno noto ed ormai antico del diritto commerciale internazionale. Ovviamente ciò ha le sue complessità, e prende i suoi tempi. Parallelamente, i paesi BRICS potrebero/dovrebbero attivamente sponsorizzare lo sviluppo di un pensiero giuridico transnazionale e dei relativi strumenti operativi, nei quali gli operatori economici dei paesi BRICS possano riconoscersi, che divengano base delle negoziazioni e della gestione delle attività economiche tra questi (ed altri) paesi. Ciò valorizzando opportunamente certi elementi comuni della rispettive tradizioni giuridiche, gli usi di particolari settori economici o ambiti geografici, e così via. Detto altrimenti: sarebbe utile, se non necessario, (ri)trovare valori giuridici comuni da promuovere — anche, molto concretamente, finanziando la creazione e le attività di istituzioni in cui questi diritti o principi siano elaborati, resi fruibili e poi 312 A.A.J. Araujo de Gomes Martins — P.G.Gomes Andrade — R.Schweitzer Andrade, Os contratos internacionais entro os países do BRIC, disponibile su internet all’indirizzo http://jus.uol.com.br/revista/texto/17419/contratos-internacionais-entre-os-paises-do-bric. 180 concretamente applicati: istituzioni di ricerca e studio, camere di commercio e associazioni professionali, istituzioni per la risoluzione delle controversie. Andrebbe insomma creato/sostenuto quel circuito di entità fnzionalmente collegate che già nel medioevo produsse lo sviluppo della lex mercatoria, al di fuori dei sistemi ed ordinamenti legati alle sovranità territoriali. Modelli giuridici per i paesi BRICS. Le relazioni economiche su scala planetaria non seguono più il vecchio modello “stellare” o “a ruota di bicicletta”, con l’occidente al centro o mozzo, e le diverse parti del mondo non economicamente sviluppato alle opposte estremità dei singoli raggi. L’economia mondiale attuale è meglio rappresentata da un modello policentrico, se non proprio reticolare, in cui ciascun elemento, anche periferico, interagisce direttamente con molti altri o con tutti; un modello, insomma, che non ruota più attorno ad un (solo) asse. Se si ritiene, come pare incontestabile, che le attività economiche siano meglio regolate da sistemi normativi vicini alla realtà degli operatori, appare evidente la necessità di approntare strumenti più adatti possibile al mutato contesto. La tradizione romanista. Il diritto romano e la tradizione continentale/romanista, parte della tradizione giuridica di quattro dei cinque paesi BRICS, sono maggiormente permeati da valori comunitari rispetto alla filosofia ispiratrice del common law. Offrono concetti, principi, regole e strumenti giuridici più efficaci e appropriati per le relazioni economiche Sud-Sud o Est-Sud, per così dire — tra paesi in via di sviluppo o in transizione. I principi della tradizione romanista sono infatti fondati su modelli di uomo e di società assai più vicini a quelli omologhi di molte realtà non occidentali. Essi appaiono, ad esempio, più adatti di quelli c.d. “globali” per stabilire un dialogo, necessario, col mondo islamico — una tradizione a sua volta ricchissima dal punto di vista giuridico, per nulla distante dalle necessità del commercio ed anzi dotata di sofisticati strumenti negoziali e finanziari, che regolano oggi enormi flussi economici transnazionali; e tuttavia attenta ai valori comunitari, così come le tradizioni giuridiche romana, ebraica, canonica, e del ius commune. Tutte queste ultime tradizioni, per menzionare un aspetto importante del diritto civile e commerciale, guardavano con qualche diffidenza alle operazioni finanziarie produttive di interessi313 — una avversione forse espressione di un archetipo euro313 Le idee alla base della tradizione continentale su questa questione sono state sviluppate specialmente nel corso dei secoli XV e XVI da studiosi gesuiti Spagnoli e 181 mediterraneo,314 di una visione delle cose economiche che favorisce l’economia reale piuttosto che idee come quelle per cui il denaro si riproduce da sé e la ricchezza (ma di un tipo che a volte si rivela illusorio) può essere generata dalla mera aritmetica. Di più: la tradizione romanista, quella che i comparatisti chiamano anche “di civil law”, è una miniera di principi regole soluzioni utilizzabili anche nei contesti occidentali piu evoluti; ed anche ad integrazione, supporto o miglioria dei sistemi di common law.315 Il principio di buona fede, ad esempio, è sempre più presente nelle legislazioni e nelle decisioni giudiziali e arbitrali, in materia di contratti e di commercio internazionale, in paesi come gli Stati Uniti d’America o l’Australia. 316 Gino Gorla aveva dimostrato, già decenni fa, come la produzione giuridica delle grandi corti continentali nella prima età moderna non fosse dissimile nei procedimenti da quella delle corti inglesi di common law;317 altri studiosi si sono Portoghesi, da teologi e giuristi, anche sulla base di dottrine aristoteliche, secondo cui è contro natura che il denaro produca denaro. Anche nel diritto romano, del resto, il mutuum era essenzialmente una operazione gratuita, salvo che uno specifico pactum de usura fosse stipulato, mentre nella tradizione ebraica era proibito all’ebreo di prestar denaro a usura nei confronti di altri ebrei. 314 Una interessante raccolta di scritti che combinano prospettive islamiche e latinoamericane al riguardo è quella curata da P.Catalano e A.Sid Ahmed, La dette contre le droit — une perspective méditerranéenne, Parigi, 2001. 315 V., ad esempio, il caso londinese Indian Oil Corp. Ltd. v. Greenstone Shipping S.A. (Panama) [Queen’s Bench Division][1988] Q B 345, in cui un appello avverso un lodo arbitrale è stato deciso, in assenza di soddisfacenti soluzioni rinvenibili nel common law inglese, pur analizzando precedenti risalenti al XVI secolo, secondo una regola del Diritto Romano — considerata anche come ‘the rule which justice requires’, a fronte delle regole del common law rinvenute, e considerate dalla Corte come rozze, antiquate e del tutto inadeguate alle esigenze del caso. V. anche J.Lee, Reference to Roman Law in the House of Lords and the Development of English Private Law, in Roman Legal Tradition, 5 (2009), 24–66, disponibile anche su SSRNid1527209; ed i tre casi ivi citati Fairchild v. Glenhaven Funeral Services, 2002 U.K.H.L. 22; Foskett v. McKeown, [2001] 1 A.C. 102; e OBG v. Allan, 2007 U.K.H.L. 21. Questo Autore riferisce sui tre casi menzionati, e sul vivace dibattito nella comunità accademica inglese sull’impiego del diritto romano, nelle università e nelle corti. 316 Si vedano, ad esempio, nella banca dati UNILEX (curata da M.J.BONELL ed A.VENEZIANO, all’indirizzo www.unilex.info), in cui viene raccolta e costantemente aggiornato la dottrina, la giurisprudenza e la bibliografia mondiali sulla CISG e sui Principi Unidroit, le numerose decisioni giurisdizionali ed arbitrali, di origine diversa, relative all’articolo 7 CISG ed all’articolo 1.7 dei Principi Unidroit. 317 G.Gorla Diritto Comparato e Diritto Comune Europeo, Milano, 1981, specialmente dal capitolo 20 in avanti, p. 540 e ss 182 occupati e si occupano di rintracciare la presenza importante del civil law nella storia giuridica inglese. 318 Si è giunti infine a prendere atto oggi del fatto che le due “famiglie” davidiane del diritto occidentale possono per certi versi essere considerate — anche a fronte dell’emergere di importanti esperienze non occidentali — unite nella cornice di quell’unica esperienza ormai comunemente denominata western legal tradition.319 Un’esperienza ampiamente sviluppatasi in tutte le sue ramificazioni e con innesti di varia origine, sul tronco comune dell’esperienza romana e canonica — dalla quale, anzi, secondo alcuni fu proprio l’esperienza continentale a deviare in maniera più marcata con il movimento delle codificazioni nazionali basate sulle filosofie dello statalismo giuridico.320 Certamente, però, va detto con evidenza che alla “deviazione” continentale sul versante tecnico-ideologico, in relazione al sistema delle fonti, corrisponde una deviazione del mondo anglosassone in ordine ai principi sostanziali conseguente alle ideologie individualiste e liberali dell’età moderna e contemporanea, e all’abbandono di certi principi comunitari e solidaristici tipici della tradizione romana e medievale — invece ancora rinvenibili negli ordinamenti continentali. Tornando a parlare di BRIC(S), non pare quindi inappropriato parlare di valorizzazione della tradizione giuridica continentale: un tronco che almeno fino a certi snodi o ramificazioni storiche costituisce il sostrato comune di quattro dei cinque paesi in questione (ma anche l’India vanta antiche tradizioni sociali e giuridiche non certo improntate ai principi dell’individualismo ultra-liberale), e che potrebbe, almeno per i rapporti tra essi, divenire una cornice, un ambiente giuridico comune per gli operatori economici entro il quale poter anche valorizzare le specificità dei loro diritti nazionali. 318 Recentemente, v. S.P.Donlan, ‘Our laws are as mixed as our language’: Commentaries on the Laws of England and Ireland, 1704-1804, vol. 12.1 Electronic Journal of Comparative Law (May 2008), in rete all’indirizzo <http://www.ejcl.org/121/art121-6.pdf>. 319 A questi temi ho dedicato tre piccoli scritti che mi permetto di richiamare: I.Castellucci, Convergence of Civil Law and Common Law Models of Legal System, in Boletím da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, 14 (2002), p. 87 e ss.; ID, Il Diritto e la Legge: analisi storico-comparativa di una relazione critica, in Boletím da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, 16 (2004), p. 79 e ss.; e n lingua inglese su Global Jurist, 8 (2008), 1 (Advances), n.5; http://www.bepress.com/gj/vol8/iss1/art5; ID., Codifications in the Western Legal Tradition, in Boletím da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, 17(2004), p.75 ss. 320 J.H. Merryman, The French Deviation, in Scritti in Onore di Rodolfo Sacco, Milano, 1995; il titolo è a sua volta una citazione di P.Dawson, The Oracles of Law, 1968, Cap. IV. 183 Una base per una lex mercatoria, se vogliamo, in cui le parti riescano a dialogare più direttamente, senza la mediazione di presìdi culturali avulsi ad esse, comprendendosi meglio; e, in definitiva, facendo più affari, con minori costi e minori inconvenienti. Il ruolo della tradizione romanista ai fini di questo discorso è evidente: rafforzare gli strumenti di dialogo, già da sempre comuni a molti e diversi contesti geo-gius-economici. Amplificare, al tempo stesso, la coscienza di sé, per così dire, del giurista di tradizione romanista o comunque esposto ai modelli giuridici del civil law; e permettergli di riscoprirne principi, regole e strumenti operativi capaci di essere impiegati con successo in molti contesti non-occidentali. Ovviamente, senza necessariamente abbandonare tutti quegli strumenti dei traffici giuridici internazionali originati nella tradizione anglosassone. Il giurista pratico avveduto trarrà giovamento dallo sviluppare la capacità di impiego di questi e di quelli, venendo a disporre di un maggior numero di opzioni operative per affrontare le diverse situazioni che la realtà può porgli davanti. CISG e Principi Unidroit nell’ottica della tradizione continentale. Strumenti quali la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) o i “Principi Unidroit” relativi ai contratti commerciali internazionali (1994; seconda edizione del 2004) si stanno rivelando strumenti normativi di crescente diffusione e successo. Essi sono caratterizzati da elementi tratti da diverse tradizioni giuridiche, comunque con la forte presenza di elementi cardine della Tradizione Romanista; tra essi balza agli occhi il ruolo centrale che vi svolge il principio di buona fede321 — cuore del diritto dei contratti nella tradizione continentale, 322 quasi un animale bizarro nel common law inglese classico. Colpisce il ritardo del Brasile nell’aderire alla CISG,323 di cui sono parti sia la Cina che le Federazione Russa. Non lo sono, come il Regno Unito in adesione ai modelli della tradizone più classica del common law, Sud Africa e India.324 La buona fede, intesa in senso oggettivo, è un principio, un grimaldello se vogliamo, che permette di introdurre nei moderni contratti commerciali internazionali — ormai in quasi qualunque giurisdizione — dottrine, tecniche, soluzioni idonee 321 Cfr. Art. 7 CISG; art. 1.7 (1) e (2) Principi UNIDROIT. V., per es., R.Cardilli, Bona fides — tra storia e sistema, Torino, 2004, sul concetto romano di buona fede e sulla sua trasfusione nel diritto dell’America Latina. 323 L’adesione è in corso di discussione nel parlamento brasiliano (settembre 2011). 324 Sono invece stati membri della CISG Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda; a conferma della penetrazione in corso di certi principi continentali anche in molti contesti di common law. 322 184 secondo i casi a fornire risposte giuste, ragionevoli ed economicamente appropriate per l’interpretazione o l’integrazione del contratto. Oltre alla ricordata centralità del principio di buona fede in senso oggettivo,325 è senz’altro degna di nota l’importanza che nel sistema dei principi Unidroit è assegnata alle regole per i casi di mutamento delle circostanze nella relazione contrattuale;326 secondo uno spirito solidaristico ispirato al favor contractus e attento alle esigenze oggettive del synallagma, tipico della tradizione romanista, romana e mediterranea: una visione in cui la volontà crea il vincolo e lo definisce entro certi pur ampli limiti; ma nel quale il diritto svolge una altrettanto importante funzione di integrazione attiva e di correzione “oggettivamente appropriata” dell’accordo dal punto di vista economico, durante tutta la vita operativa dell’accordo stesso. Con i Principi Unidroit, specialmente attraverso i meccanismi arbitrali di soluzione delle controversie, si manifesta nuovamente con chiarezza un sistema transnazionale del diritto fondato sul juristenrecht e su principi di origine a-statuali, strutturalmente vicino all’esperienza dello ius commune e della lex mercatoria. Le regole e soluzioni offerte da tale sistema mostrano origini diversificate nelle due principali tradizioni giuridiche occidentali, ma con una tendenza alla uniformazione in conseguenza di cui i cennati principi-cardine divengono parte di un patrimonio comune cui sempre più ampiamente attingono anche gli operatori anglosassoni.327 Maggiori spazi verranno certamente a crearsi, nel commercio mondiale dei prossimi anni caratterizzato dall’ascesa dei paesi BRICS, per l’impiego di principi, regole e canoni interpretativi legati alla tradizione continentale. Se ciò è certamente vero in ambiti geografici/culturali omogenei come ad esempio l’America Latina,328 la cui potenza egemone è la “B” dell’ormai noto acronimo, il discorso può essere esteso anche ad ambiti più eterogenei. 325 Rileva la perfetta sovrapponibilità dell’art. 131 del Codice di Commercio Brasiliano (oggi sostituito dall’art.422 del nuovo c.c. brasiliano del 2002) con l’art. 1.9 del progetto Unidroit — articolo 1.7 dei principi poi approvati e pubblicati — L.G. Paes de Garros Leães, nel suo intervento riportato in M.J. Bonell — S. Schipani, “Principi per i contratti commerciali internazionali… supra, pp. 71–73. 326 l. Moisset de Espanes e J.C.Rivera, in M.J.Bonell — S.Schipani, “Principi per i contratti commerciali internazionali…cit., rispettivamente alle pp. 209 e ss. e 239 e ss. 327 Per applicazioni del principio di buona fede nel commercio internazionale fatte da corti di common law si rinvia alla banca dati UNILEX (www.unilex.info), specie alle decisioni relative all’articolo 7 della CISG ed all’articolo 1.7 dei Principi Unidroit. Per casi giudiziari e dibattito scientifico sulla presenza del diritto romano nel common law, v. supra, nota 5. 328 La letteratura al riguardo è molto vasta; è d’obbligo ricordare P.Catalano e S. Schipani, che questa visione hanno sostenuto in decenni di ricerche e decine di scritti. E mi 185 In realtà, il solo fatto dello svilupparsi di un juristenrecht transnazionale rende la comprensione dell’esperienza del ius commune romano-canonico una parte ormai necessaria del bagaglio intellettuale e tecnico di ogni giurista che voglia oggi occuparsi delle cose del commercio internazionale; commercio ormai più o meno riconosciutamene caratterizzato da un ambiente giuridico, se non da un vero e proprio sistema giuridico, la cui corrente denominazione di lex mercatoria ben evidenzia un legame con la tradizione europea del ius commune. Di alcune caratteristiche dei modelli contrattuali della tradizione continentale. Vengono di seguito analizzate alcune caratteristiche del diritto dei contratti della tradizione romanista che rendono detta tradizione più appropriata per la regolazione dei rapporti economici nei paesi in via di sviluppo o in transizione, sia nella dimensione macroeconomica e generale, sia in relazione allo specifico rapporto tra le parti di ogni singolo contratto, sia in rapporto ai costi per ciascuna parte del contratto. Qualche parola sulla dimensione macroeconomica del diritto dei contratti 1. L’assenza di un principio generale di buona fede e le moltissime, minute previsioni tipiche della contrattazione di common law possono restringere eccessivamente la libertà di azione della parte debole — solitamente meno capace di influenzare la predisposizione del testo accettato — e moltiplicarne le possibilità di trovarsi ad essere inadempiente. Come ogni avvocato di qualunque tradizione ben sa, pattuizioni eccessivamente numerose e dettagliate possono spesso costituire veri e propri incentivi alla lite per almeno una delle parti (di solito quella “forte”). Un sistema che privilegi l’approccio formalistico/nominalistico e la tutela della pura volontà contrattuale porta inevitabilmente, nella formale equivalenza delle parti, permetto anche di menzionare, al riguardo, I. Castellucci, Sistema jurídico latinoamericano — una verifica, Torino, 2011. Specificamente sui Principi Unidroit e l’America Latina, v. il volume collettaneo a cura di M.J. Bonell — S. Schipani, “Principi per i contratti commerciali internazionali” e il sistema giuridico latinoamericano, Padova, 1996. Per delle interpretazioni “romaniste” della Convenzione di Vienna, di immediata applicabilità quanto meno al contesto latinoamericano, vedansi, ad esempio, J. Adame Goddard, La regla periculum est emptoris aplicada a la compraventa internacional de mercaderias, in Anuario jurídico, XI (1984), p. 237 e ss.; ID., La obligación del vendedor de entregar las mercancías, según la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercancías, interpretada a la luz del derecho romano clásico, in Estudios jurídicos en memoria di R.L. Mantilla Molina, Mexico 1984, p. 47 e ss.; A.M. Villela, O direito romano e a unificação das normas juridicas relativas aos contratos de compra e venda internacionais de mercadorias, in Revista de Informação Legislativa de Brasília, 72, (Ottobre/Dicembre 1981), p. 135 e ss. 186 alla prevalenza schiacciante, in senso economico e sostanziale, di quelle parti contrattuali in grado di procurarsi informazioni, di fare previsioni dettagliate, di influenzare il contesto. E comunque produce sia processi negoziali più lunghi e complessi (e quindi costosi), sia maggiore contenzioso. Sostanzialmente, porta l’ambiente economico mondiale verso una economia delle multinazionali in grado di esercitare un potere quasi assoluto, spesso ormai non solo economico. 2. L’approccio nominalistico al contratto inoltre rende possibile o facilita una visione (eccessivamente) “cosale” dell’obbligo contrattuale. Obbligo che da strumento di tutela giuridica di un interesse sostanziale — di solito con un collegato valore numerico esprimente un’aspettativa — diventa bene economico esso stesso, destinato alla circolazione anche in forma parcellizzata e cartolarizzata, in certi casi. Permettendo così lo sviluppo di un’economia soprattutto finanziaria, basata sulla compravendita di formule matematiche e di numeri più o meno derivati, più o meno distanti dalle originarie e reali operazioni economiche: il debito della parte debole sfugge ai confini dell’originario rapporto economico, e diventa un valore astratto, un bene circolante sui mercati finanziari globali. Sottile è il limite tra l’utilità innegabile degli strumenti di finanziamento delle operazioni economiche, e l’abuso — generato all’assenza di controllo legale e politico sulla finanza — che porta conseguenze devastanti sull’economia, come è già da qualche anno ben visibile per chiunque. 3. il pensiero e i modelli giuridici di civil law tengono maggiormente in considerazione non solo gli interessi delle parti del contratto nei contesti economici in via di sviluppo, ma anche e proprio, il più generale interesse sistemico allo sviluppo economico, e ad uno sviluppo più equamente distribuito. E ciò sulla base dei due principi del favor contractus e del synallagma. Una delle implicazioni sottostanti un sistema giuridico ultraliberale quale quello di common law, ma ormai acquisita a tutto il prensiero giuridico dominante in occidente, è l’assiomatica esistenza di un ambiente socio-economico in cui sia sempre possibile rimpiazzare immediatamente ed efficientemente il contraente inadempiente con un altro che possa fornire gli stessi beni o servizi. Ne consegue che una risoluzione contrattuale non ha, in linea di principio, alcuna incidenza sull’interesse della parte adempiente, che otterrà un ristoro risarcitorio, per equivalente, con cui procurarsi quanto previsto presso altri operatori nel mercato; e non ha quindi conseguenze neppure sull’interese pubblico, essendosi il rapporto di scambio realizzato come previsto, ancorché con sostituzione di una nuova parte contrattuale a quella originaria. 187 Ciò non sempre accade nelle economie non occidentali. Può, anzi, persino essere impossibile, per grandi o persino medie operazioni economiche nei contesti in via di sviluppo. Pensiamo ai grandi investimenti per sfruttamento di risorse naturali in paesi in via di sviluppo, da parte di chi possegga tecnologie avanzate: una lite cui consegua la risoluzione degli accordi ha buonissime probabilità di ritardare per lungo tempo o impedire definitivamente quella operazione economica, incidendo negativamente sullo sviluppo economico generale di quel particolare paese. Essendo spesso impossibile la sostituzione della parte inadempiente, un maggior numero di risoluzioni contrattuali porta con sé, nel contesto di economie in via di sviluppo, un certo maggior numero di operazioni economiche abbandonate, o comunque non portate a buon fine quando e come sperato, con pregiudizio economico anche generale. E’ evidente che un minor numero di liti significhi invece più attività economiche, a livello di aggregati. In un tale contesto, l’adempimento o la risoluzione del contratto cui segue il risarcimento non sono opzioni economicamente neutre, a livello macroeconomico. Il favor contractus cessa allora di essere una opzione tecnica economicamente indifferente o addirittura negativa (per i suoi maggiori costi di esecuzione forzosa), e diviene invece un principio generatore di efficienza macroeconomica. Conseguenze importanti a livello macroeconomico derivano dunque dalla concezione “di fondo” del contratto nella tradizione romanista — visto nel suo momento funzionale più che in quello genetico — maggiormente aderente ai valori comunitari (come dimostra la funzione sociale del contratto codificata nel diritto brasiliano), al criterio oggettivo del synallagma (della causa del contratto, diremmo nel diritto italiano), e alla tendenza alla conservazione del contratto, sia nel suo momento genetico che nella successiva relazione tra le parti. Un sistema maggiormente attento al dato economico oggettivo favorisce anche nel momento critico della controversia soluzioni giuste, meglio di quanto non faccia un sistema basato sul principio puramente nominalistico e sul dominio assoluto della volontà negoziale (spesso di peso reale assolutamente ineguale, specie nei rapporti economici internazionali nord-sud). Massime, ove le criticità siano affrontate dalle parti mediante appropriati strumenti per la gestione delle controversie, andando oltre la lite giudiziaria e anche oltre il “solito” arbitrato internazionale “alla occidentale” — sempre più spesso basato soltanto sul diritto soggettivo e sul giudice/arbitro quale terzo ed asettico applicatore di regole. Esistono strumenti di risoluzione delle controversie più in sintonia con un approccio comunitario ai rapporti economici: conciliazione, 188 mediazione; e anche l’arbitrato con le particolari modalità oggi spesso indicate con le espressioni med/arb process.329 Una analisi economica del diritto di tradizione continentale? Non che l’analisi economica del diritto nata e sviluppatasi nel mondo anglosassone sia l’approdo culturale e scientifico cui ogni giurista nel mondo debba ambire; è anzi mia personale opinione che esso non possa essere uno strumento ontologicamente normativo. Ma credo possa essere utile: uno strumento in più, per la descrizione e comprensione dei fenomeni giuridici. Il pensiero liberale classico, su cui si basa il diritto economico anglosassone, si basa su un modello economico che è quello che produce la massima utilità aggregata, in senso econometrico classico. Certamente la “cornice di sicurezza”, tenuta per ferma, delle misurazioni classiche era quella — oggi troppo limitata — di un occidente stabile, che ragionava secondo una teorica della “mano invisibile” fondata sull’espansione illimitata del mercato. E sulla teorica disponibilità di risorse pure illimitate, sia naturali sia umane; l’uomo occidentale, col suo limitato orizzonte di allora, vedeva nel mondo non occidentale infiniti bacini di espansione economica e demografica, e di procacciamento delle risorse — spesso applicando ai mondi esterni alla propria “cornice di sicurezza” regole del tutto diverse da quelle applicate a sé stesso. Il mondo non-occidentale era, insomma, il vaso di espansione che faceva “tornare i conti” delle teorie economiche liberiste. Oggi il non-occidente smentisce quella visione classica e ne dimostra la insostenibilità.330 329 Cfr. I. Castellucci, World Laws Vs Global Law: Legal Models for the World Economy. A Non-Western Approach to Law and ADR as a Resource for South-South, SouthEast Business Relations, in “Bocconi School of Law Student-Edited Papers” No. 2011-01/EN (2011); disponibile online: http://works.bepress.com/bocconi_legal_papers/29. 330 D’altra parte, anche il mondo non occidentale emergente sembra aver bisogno, o mostra di sapersi avvantaggiare, per crescere economicamente e politcamente, dell’occidente e delle sue contraddizioni, almeno in questa fase. L’occidente offre infatti ai paesi emergenti meglio attrezzati alcune opportunità “occidentali”: non solo l’accesso a vasti mercati molto ricchi, in cui offrire i propri prodotti; ma anche, per esempio, l’accesso a strumenti di finanza e investimento che permettono grandi operazioni economiche e il reimpiego fruttuoso “in stile occidentale” della ricchezza accumulata: paradigmatico l’esempio di un popolo di grandi risparmiatori come quellocinese, che investe con profitto, sia economico che per il suo peso politico, nel debito pubblico nordamericano e di altri stati occidentali. Occorrerà forse cercare, trovare e mantenere un nuovo equilibrio geopolitico ed economico sostenibile — tra mondo occidentale e mondo emergente, nel reciproco “bisogno” o utilità dell’una parte per l’altra. 189 Servono forse nuovi modelli econometrici; e quindi anche una nuova analisi economica del diritto che misuri elementi fin qui trascurati, perché assunti come nonbeni, e/o come valori dati ed immutabili: ambiente, sicurezza, stabilità economica, demografica e sociale… riconoscendo loro, insomma, lo status di variabile e dando loro un posto nelle equazioni e modelli econometrici. Persino il socialismo dichiara oggi in Cina di volersi dare una dimensione “scientifica”, per creare un sistema di governance più razionale, prevedibile, “socialisticamente corretto” (e meglio controllabile dal centro, direi). Chissà che davvero non nasca una economia/econometria socialista con una correlata analisi socialista del diritto (o analisi del diritto socialista), prima o poi. 331 Di certo non sarebbe infruttuoso aprire questa dimensione di ricerca anche nel civil law, con l’aiuto degli economisti, per offrire alla comunità internazionale uno schema generale di analisi economica del diritto alternativo a quello fino ad oggi dominante — per una serie di fattori storici ovvii, e anche perché attivamente ricercato, studiato, sviluppato, spiegato, promosso, esportato.332 Nei rapporti tra le parti: negoziazione del contratto e costi per le parti. Conseguenze significative di una maggiore presenza dei modelli giuridici ispirati alla Tradizione Romanista (e condivisi in parte da altre tradizioni quali la islamica, o la cinese) sono evidenti nelle tecniche di redazione del contratto, assai distanti dalle tecniche di common law: contratti più brevi e meno incomprensibili alle parti, rispetto ai lunghissimi, dettagliatissimi contratti formati negli studi legali internazionali della tradizione “globale”. La maggiore lunghezza e dettaglio dei contratti di common law porta con sé maggiori costi di redazione, e tutto sommato maggiori diffidenze che pure incentivano ulteriori dettagli e complicazioni nella redazione delle pattuizioni. Il ricorso agli strumenti giuridici “globali” di common law può inoltre rivelarsi, in molti rapporti economici sud-sud, o est-sud, portatore di costi aggiuntivi per le parti per la negoziazione condotta in lingua e sistema estraneo alle parti, che spesso significa che la parte, già dotata del suo consulente “nazionale”, deve sostenere il costo aggiuntivo dello specialista di common law. Lo stesso dicasi per successiva la gestione del rapporto e delle controversie, pure pel tramite di soggetti di estrazione e lingua diversa, con cui le parti e i loro consulenti sono costretti a interagire. A questi vanno aggiunti i costi legati alla più imperfetta coincidenza tra volontà reale e dichiarazione, che può generare incomprensioni e aspettative non coincidenti 331 Cfr. I. Castellucci, Reflections on the Legal features of the Socialist Market Economy, in Frontiers of Law in China, 3/2011, 343–368. 332 Sul ruolo geopolitico del common law nell’espansione globale dell’egemonia americana, v. M. Bussani, Il diritto dell’occidente, Torino, 2009, passim. 190 tra le parti, e quindi maggiori liti (gestite per giunta in modo a loro estraneo e quindi più costoso, come detto). E i costi per la non perfetta compatibilità tra termini contrattuali e legge applicabile, che genera “mostri” giuridici, effetti sorprendenti e a volte persino disastrosi come la nullità (di parti) del contratto — il fenomeno che G. De Nova ha ben definito “il contratto alieno”.333 Condotta del rapporto contrattuale. Lo stile continentale di redazione dei contratti, che riflette del resto una diversa filosofia alla base del contratto, obbliga anche le parti a cooperare maggiormente nel corso del rapporto economico. Il principio di buona fede ed un minor numero di previsioni dettagliate obbligano ed al tempo stesso incentivano le parti ad essere meno intransigenti nei momenti difficili. In ciò i diritti della tradizione romanista certo più di quelli di tradizione anglosassone privilegiano il momento funzionale e in certa misura la dimensione comunitaria del contratto — come rapporto più che come atto — del quale viene tutelato l’elemento sinallagmatico anche nelle situazioni critiche proprio per permettere la sopravvivenza della relazione tra le parti. Sui costi, di nuovo in termini macroeconomici. In termini aggregati, oltre a costituire costi aggiuntivi per le parti delle singole operazioni economico-giuridiche, il ricorso al sistema globale di common law di oggi è diventato, in senso economico, una paradossale tassa — una specie di “tassa Robin Hood” al contrario — a un sistema culturale e politico-economico che gode di una enorme rendita di posizione (che proprio quel sistema, in teoria, rifiuta con orrore; ma solo nell’ambito interno). Ma va detto chiaramente che è una tassa pagata a fronte di un servizio reale, il cui costo costituisce una percentuale molto importante di ogni operazione economica. La conseguenza in brutali termini economici di questa situazione, comunque, è che una parte delle risorse di ogni operazione economica intra-BRIC va a finire nel circuito del tutto nord-occidentale che continua a gestire aspetti legali critici dell’operazione, nella sua ideazione, progettazione, e formalizzazione in strumenti negoziali; e poi anche nella sua gestione ordinaria, e infine nella gestione delle criticità o conflitti tra le parti o con terzi. L’aumento della cooperazione economica tra questi paesi di fatto concorrerà quindi, ove proseguisse l’uso di modelli giuridici “globali” di matrice anglosassone, a 333 G. de Nova, Il contratto alieno, Torino, 2008, p.47 e ss. L’A. offre una interessante analisi di svariate clausole comuni nella contrattazione internazionale, originate in ambienti di common law — come la merger clause, la clausola no waiver, certe limitazioni di responsabilità per una delle parti o dei rimedi utilizzabili, e così via — che danno al contratto un’aria per alcuni “più internazionale” ma che possono causare disfunzioni, incertezze e persino invalidità in contratti regolati da diritti della tradizione continentale. 191 finanziare quel mondo nord-occidentale che ha inventato quegli strumenti, con risorse che altrimenti potrebbero restare in circolazione nei paesi emergenti. Non vale certo osservare che ormai in ogni paese del mondo vi sono ottimi consulenti locali esperti anche di questi modelli “globali”: sarebbe un discorso miope e profondamente sbagliato, poiché quella expertise sarà comunque stata acquistata e sarà mantenuta pagando un costo rilevante in valori aggregati, ad esempio, a Università, istituzioni di formazione e case editrici anglosassoni; e sarà un costo aggiuntivo certamente trasferito alla fine sulle parti. Altre conseguenze negative. Oltre ai maggiori costi, il ricorso nei rapporti economici a modelli giuridici estranei alle tradizioni delle parti presenta anche inconvenienti di natura non economica, di tipo identitario: si genera infatti una dipendenza culturale dei paesi utenti da quelli in cui gli strumenti impiegati hanno avuto origine. Non è infine da dimenticare come continuando ad avvalersi esclusivamente di quegli strumenti “globali” il controllo sui meccanismi di evoluzione e sugli sviluppi del sistema di common law permetterà alle istituzioni politico-giuridiche del mondo anglosassone di esercitare indirettamente un’influenza forte sugli sviluppi economici dei paesi che a quei modelli giurdici continueranno a far riferimento. Il giurista del XXI secolo. Il mondo del XXI secolo ha bisogno di consulenti legali internazionali; ma la classe dei professionisti non deve essere composta solo da esperti di modelli anglosassoni. Nella varietà dei rapporti e dei flussi economici del mondo del XXI secolo è ben possibile, e auspicabile, che a fianco agli avvocati internazionalisti con formazione di common law divengano attori primari della scena mondiale gli internazionalisti-civilisti, gli islamisti, e così via. E che vi sia, ovviamente, un sempre necessario ceto di “professionisti-pontieri” in grado al bisogno di farsi mediatori tra più realtà diverse. 192 Alvaro Vereda de Oliveira, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro — Ministério das Relações Exteriores, Brasile © Alvaro Vereda de Oliveira, 2011 THE BRIC COUNTRIES AND THE REFORM OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM: SOME LEGAL AND DIPLOMATIC ASPECTS A sequence of serious financial crisis in emerging market economies during the nineties made it clear regulation for international globalization was both fragile and insufficient. In the multilateral level, the Bretton Woods institutions (IFIs) were suffering from lack of legitimacy, transparency and effectiveness. As for the regulation of the financial markets, most needed rules, standards and commitments for transparency and accountability were yet to be seen. All these previous perceptions became more and more accurate and evident in the aftermath of the more severe international financial crisis since the Great Depression, the subprime crisis of 2008. The international community is making the case for reforming the IFIs and reinforcing rules and surveillance standards regarding the international financial markets since then. The concrete results of such an endeavor have been, nevertheless, disappointing, to say the least. An agenda for reforming the international financial system would include reviewing the international monetary system and the role of the US dollar in this realm, aiming at setting up a more stable and pro-development framework. Replacing the US dollar as the reserve currency and the monetary basis for most international trade and financial transaction has been largely supported, especially among Bric countries. Some proposals on the table favor adopting a basket of currencies, including some emerging market currencies. Others aim at reinforcing the IMF’s special drawing rights (SDRs) as the monetary basis for a new international monetary system. Reforming global finance also comprises agreeing upon new rules of governance for the Bretton Woods institutions (IFIs), especially the IMF. It has also to do with the revision as well as adoption of new rules regarding the international financial markets. Concerning the IFIs, three sets of reforms are being debated: a) reforming IFIs governance; b) reforming IFIs capital basis; c) reforming IFIs tools. Some of them have already been adopted. Changing leadership selection practices is the key demand both for the IMF and the World Bank Group. In terms of the capital basis, 193 reinforcing the IFIs own capital or resorting to other financial facilities on an ad hoc basis are options on the table. When it comes to new tools for fulfilling its mandate, new rules for surveillance of national economies, accessing financial lines and credits as well as controlling capital flows are the most important points in the agenda. As far as international financial markets are concerned, new approaches have been agreed though not fully implemented to capital basis requirements, regulation and supervision of derivative markets, supervision of rating agencies, dealing with “to big to fail” institutions, combating tax heavens and new patters of international cooperation among regulators and supervisors. The overall reforming agenda is being largely debated in various international forums, the newest and more in evidence of them nowadays is the G-20, a group gathering the twenty more important economies in the world. A coalition comprising the Bric countries is playing a central role both within the G-20 and the Bretton Woods institutions. Another newly born institution is the Financial Stability Board (FSB) created in 2009. Replacing the Financial Stability Forum (FSF), the FSB also gathers developed and emerging economies in a de facto technical secretariat for the G-20 in dealing with all financial matters. However, its importance to the new political, legal and diplomatic framework for the international financial system is not necessarily in keeping with adequate standards of transparency and accountability. Reforming the international financial system is still an unfinished business. Yet the BRICS succeeded in becoming crucial for whatever outcome one may expect. 194 Владимир Михайлович Давыдов, , — , , XX . , , . , , . — . , , , . . . , . Сандро Скипани, Ius Romanum commune. « » ( , aequare libertatem) . 1. . 2. — . : — . 1. . 2. . 3. ; ( ) 4. , , 195 , 5. , ; ; . — . 1. ( ) , , 2. , : « » 3. . 3.1. , . . 4. — : ; . — . : ) ) . . ) . ) . Адриано Пилатти, ( ) , . . , 1988 . , , , . Борис Федорович Мартынов, C: — . , , , , 196 , , . , , . — . Игорь Станиславович Марусин, , , , , , . , , , . Джанкарло Таддей Элми, , . 4 . II ( ) , ( ) 14 15 . 2011 ., , , . , ) DOGI, ITTIG ( ). , 60 % , 20 % 5% . , 15% , , , : ; ) ) , 197 , ; ) , , , , , , ; ) , , , , ; , ) , ; ) , , ; ) . , Паоло Маддалена, . . 1. , . 2. “ ” . 3. “res” . . , : personae, res, actiones). 1. ). 3. . ( . 2. Res communes ( . . 1. . Фернандо Валкасер, , : . , , , , . , 198 , , . , , , , , , 34 21 . , . , , . Фей Анлин, , : I. : . 1.1. : , ; 1.2. interdicta ; 1.3. . II. . 2.1. : ; 2.2. : ; 2.2. ; 2.2.1. ; 2.3 . III. . 3.1. ; 2.3. , , , : , ; 3.2. , . . 199 Дмитрий Владимирович Шорников, ( ), , , . , ( , , ; , , ), ( , , ). , , . Марчелло Оливейра, ) : , , XIX–XX . , ., , . (2009) , , , , , , . (2010) , . 200 . (2011) Массимо Панебьянко, . Франческо Буономенна, . (2009– 2011 .), , . : ) 2009 . 15 , 8 2010 . 16 9; ) 19; ) , 14–15 2011 19. ; ; safe nuclear non nuclear energy . , corpus iuris , , G14 , G20, ( 2006 2011 .). ius commune, . . G- . . , , , ., ius novum [ ] ( , South Stream, North Stream ., East Pacific Ocean). Миндге Као, Ксин Ксин Жао, , ( ) : , . , . : 201 . , . , , , . , , . , . Иван Николаевич Сидоров, . . : . , . . , . ( , ), . , , . . , , , . 202 Александр Константинович Волков, — : . . , , . , , : , , , , , , , , , . , , : , ; ; « ». , , . Даниэла Трехос Варгас, ( ) , , , , , , , . , , , . . , ( . ) « » , , 1958 . 203 1980 . . , . Игнацио Кастеллуччи, ( ) ( ), ) , XXI . , . , , , « » . , . . , , . , « » , , . , , , , , , , ; , . , . , , , . 204 , Алваро Вереда де Оливейра, ( ) : G-20, . (FSB), (FSF), - 2009 . , de facto . G-20 , . — . . , RIASSUNTI DELLE RELAZIONI Vladimir Davydov, Direttore dell’Istituto Latinoamericano dell’Accademia delle Scienze di Russia Discontinuità di sviluppo come fondamento per la formazione di nuovi centri di potenza economica e di influenza politica L’ascesa è parte integrante e imprescrittibile di un cambiamento di regime delle relazioni internazionali, di un cambiamento di tutto il sistema di regolamentazione globale costituitosi nella seconda metà del secolo scorso. Il meccanismo di discontinuità invece, che ostacola lo sviluppo di uno e stimola la crescita di altri, è la base materiale per il passaggio ad un sistema policentrico. Dal punto di vista attuale, dove l'architettura economico finanziaria del mondo post-industriale continua a formarsi intensamente, centri decisionali stanno iniziando gradualmente a fondersi sul campo di nuove unioni internazionali con la partecipazione di attori emergenti. Il BRICS è l’unione dei principali rappresentanti di cinque diverse civiltà del pianeta in principio capace di pretendere un ruolo sempre maggiore nel sistema della regolamentazione internazionale. Ciascuna delle potenze emergenti che compongono il BRICS ha già oggi una propria coalizione di Stati contigui, più spesso legati istituzionalmente da accordi di integrazione. 205 Il formato del BRICS inizia sempre più chiaramente a distinguersi nella direzione autonoma della politica estera russa. Questo è del tutto giustificato dal punto di vista di una strategia a lungo termine. È importante quindi trovare formule accettabili di cooperazione non solo con il primo scaglione di potenze emergenti, ma anche con un numero di stati abbastanza potenti e dinamicamente in via di sviluppo che gli si stanno avvicinando. Sandro Schipani, Professore Senior di Diritto Romano, “Sapienza” Università di Roma Ius Romanum commune ed eguaglianza tra i popoli nelle prospettive del BRICS Parte I. Premessa. 1. Costituzione del BRICS. Inclusione dell’America Latina e dell’Africa non mediterranea. — 2. Un necessario capovolgimento di prospettiva: essenza giuridica del BRICS. Parte II. Profili giuridici della convergenza fra i Paesi del BRICS. 1. Pluralità di prospettive per una analisi giuridica. — 2. Diritto internazionale e diritto comune. — 3. Secondo il sistema del diritto romano, il diritto comune esiste già e sempre, e ad esso si affianca il diritto proprio di ogni popolo (ogni popolo deve poter usare le proprie leggi). — 4. La pluralità di diritti propri non impedisce la coerente armonia del sistema caratterizzato dalla tendenza all’uguagliamento della libertà. — 5. Il sistema del diritto romano non deve essere imposto, ma cercato e recepito; esso è patrimonio comune dell’umanità; esso è usato da quattro dei Paesi del BRICS e aperto per il dialogo con l’India. Parte III. Principi generali. 1. Gli uomini (plurale) come misura della selezione della tradizione del sistema e l’obbligo di proporre per ogni altra persona quello stesso diritto che si proporrebbe per se stesso. — 2. Alcuni principi generali su cui riflettere: dai tre precetti di Ulpiano alla “Dichiarazione su usura e debito internazionale”. — 3. La necessità di migliorare quotidianamente il diritto e di ascoltare tutte le posizioni. — 3.1. I principi per il debito internazionale, e la frustrazione della ricerca del diritto migliore attraverso i ricatti esperibili nel sistema delle NU. La necessità di proseguire la ricerca e codificare i principi. — 4. Il sistema del diritto romano è nelle mani dei popoli e dei giuristi: i diversi punti di vista dei Paesi del BRICS lo arricchiscono a favore dell’uguagliamento della libertà e l’unità e sviluppo dei Paesi stessi rende il miglioramento possibile ed utile per tutti. Parte IV. Conclusioni. Proposte operative. — a) La formazione dei giuristi del BRICS sulla base dei principi comuni. — b) L’uso del proprio diritto nei rapporti e nelle controversie fra cittadini dei Paesi del BRICS. — c) Incontri scientifici periodici. — d) Organizzare dei dottorati congiunti. Xu Guodong, Professore ordinario, Direttore dell’Istituto del Diritto Romano dell’Università di Xiamen. Diritto Romano e Paesi BRICS: codificazione in Cina e India Il termine “diritto romano” ha due significati. In primo luogo esso significa il diritto dei Romani dall’epoca della Legge delle Dodici Tavole sino alla codificazione 206 dell’Imperatore Giustiniano; in secondo luogo, esso significa il civil law o meglio il “diritto romano attuale”. In questo articolo il termine “diritto romano” è usato anche nel secondo significato, considerando la legge principale fonte del diritto specialmente nella forma di codice. La Cina ha recepito il diritto romano, anche attraverso il diritto syovietico. L’India non ha recepito l’antico diritto romano; ma, quanto alla codificazione, è un paese che adotta la legge scritta, anche se le decisioni giudiziarie dei giudici hanno come effetto un case law. Il diritto romano, inteso come superiorità della legge (soprattutto nella forma di codice), è comune a tutti i Paesi BRIC e persino all’India Adriano Pilatti, Direttore dell’Istituto giuridico della Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Fondamenti costituzionali della partecipazione brasiliana al BRICS L’obbiettivo della comunicazione è presentare una breve analisi sui principi e regole stabiliti nella Costituzione della Republica Federativa del Brasile del 1988 per la cooperazione internazionale, e quindi nell’ambito del BRICS. In modo particolare saranno analizzate le norme che stabiliscono i fondamenti e gli obbiettivi della Repubblica, ed i principi che reggono i rapporti internazionali, dell’organizzazione economica e della protezione dell’ambiente. Boris Martynov, Vicedirettore dell’Istituto Latinoamericano dell’Accademia delle Scienze di Russia BRICS: un potenziale di cooperazione giuridica L'articolo è dedicato alle prospettive di cooperazione del BRICS nel campo del diritto internazionale come inizio fondamentale per la costruzione di un mondo multipolare. Per quanto riguarda il rapporto con il diritto internazionale saranno analizzati i tratti principali del sistema giuridico romano-germanico, al quale appartengono paesi come Brasile, Russia e Cina, e ne saranno individuate le differenze dal sistema di diritto del “precedente giudiziario”, al quale appartengono i paesi del mondo anglosassone. Sarà analizzato il contributo dei paesi latino-americani, in particolare del Brasile, nella codificazione e nello sviluppo progressivo del diritto internazionale. Saranno definite le aree di cooperazione della Russia e del Brasile nella sfera giuridico internazionale. Igor’ Marusin, Università Statale di San Pietroburgo BRICS e prospettive per la creazione di un nuovo sistema di sicurezza internazionale Nonostante che i paesi BRICS siano interessati a rafforzare la loro sicurezza, è improbabile che la loro cooperazione si estenda anche alla sfera militare e che raggiunga lo stesso livello degli Stati membri della NATO. Tuttavia, in caso di un serio 207 peggioramento delle relazioni internazionali, gli Stati membri BRICS potrebbero ricorrere a delle misure economiche concordate dirette contro quello Stato o gruppo di Stati, le cui azioni costituirebbero una seria minaccia alla pace internazionale nonché agli interessi e alla sicurezza dei paesi membri BRICS. Giancarlo Taddei Elmi, Dirigente di ricerca ITTIG CNR Firenze Un progetto “informatico” per la Bibliografia sui Paesi del BRICS Nella Dichiarazione comune dei Leaders di Governo del terzo Summit BRICS tenutosi a Sanya (Cina) nei giorni 14 e 15 aprile 2011 al punto 4 del Piano d' Azione II Nuovi settori di cooperazione si fa riferimento a una Bibliografia sui Paesi BRICS. Si propone in proposito un progetto che preveda la messa in forma digitale della bibliografia esistente e il suo aggiornamento informatico. Si è proceduto a una indagine telematica attraverso la Rete consultando banche dati virtuali (motori di ricerca) e banche dati reali tipo DOGI dell'ITTIG di Firenze. Una primissima valutazione dei risultati evidenzia che 60 % dell'edito sul BRICS è a carattere prevalentemente economico, il 20 % a carattere internazionalistico, il 15 % a carattere socio-politico e un 5 % a carattere giuridico con prevalenza per il contrattuale internazionale. Questa pur embrionale ricerca propedeutica consente di delineare le fasi del progetto che sono sono quelle classiche necessarie per la realizzazione di una banca dati: a) esame della bibliografia già esistente: b) costituzione di una rete di centri per ciascun paese BRICS che fungano da collettori dei testi di interesse secondo criteri prestabiliti e condivisi; c) raccolta dei materiali distinti secondo criteri documentari e secondo criteri contenutistici es. economia, politica, relazioni internazionali e diritto a sua volta distinto nelle sue partizioni; d) strutturazione di un documento per ogni tipo di materiale dove vengano indicati i dati rilevanti che qualificano il testo sia in funzione informativa che di reperimento; e) inserimento dei documenti strutturati in un archivio che verrà reso consultabile in Rete; f) allestimento di un sistema di ricerca che offra le più avanzate tecniche di reperimento delle informazioni contenute nell'archivio; g) messa in Rete dell'archivio il cui nome potrebbe essere INFOBRICS. Paolo Maddalena, Vice Presidente emerito della Corte costituzionale La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano Parte Prima. Strumenti per la costruzione del diritto ambientale. 1. L’intralcio di concetti giuridici relativi alla nozione di Stato di stampo liberale ed alla figura di diritto soggettivo. 2. La dimensione del “collettivo” nella Costituzione della Repubblica italiana. 3. La rilevanza della “cosa”, in vista dell’interesse generale. Parte Seconda. Concetti della giurisprudenza romana per la costruzione sistematica della materia ambientale: la tripartizione gaiana. 1. Persona e Popolo. 2. Res communes (beni 208 comuni). 3. Azioni popolari. Appendice. Accoglimento della esposta interpretazione da parte della Corte dei conti e della Corte costituzionale italiana. 1. L’esempio di alcune sentenze della Corte costituzionale italiana. Fernando Walcacer, Presidente dell’associazione brasiliana di diritto ambientale, Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro (Brasile) Diritto ambientale e cooperazione tra i Paesi BRICS: costruzione di uno sviluppo sostenibile Il ruolo politico ed economico dei Paesi BRICS si rafforzerà notevolmente nei prossimi decenni. Questi Stati, collaborando tra di loro, possono elaborare nuovi approcci a numerose questioni di grande importanza come, ad esempio, la difesa dell’ambiente marino, la lotta contro la desertificazione ecc. L’armonizzazione del diritto ambientale dei Paesi BRICS, fondata sul rispetto dell’equilibrio degli interessi relativi al mantenimento della necessaria qualità dell’ambiente e alla garanzia di un sufficiente tenore di vita, può in misura notevole aiutare la realizzazione di certi obiettivi. La differenza delle condizioni naturali, delle risorse e la biodiversità non costituiscono un ostacolo per l’attuazione dello scambio di informazioni sui rischi per l’ambiente, originati dall’utilizzo di nuove tecnologie, la realizzazione di progetti per l’elaborazione di tecnologie pulite, in relazione con i principali indirizzi dell’attività, previsti dal capitolo 34 dell’Agenda 21. I Paesi BRICS possono altresì esigere una più rigida osservanza delle Convenzioni internazionali, adottate con l’obiettivo di garantire la protezione dell’ambiente circostante. Inoltre gli stati BRICS possono adottare delle regole comuni per lo sviluppo economico, fondate su un uso razionale dell’ambiente. Fei Anling, Professoressa Ordinario, China University of Political Science and Law Responsabilità giuridiche per la protezione dell’ambiente nello sviluppo della cooperazione economica del BRICS I. La comune base giuridica della protezione dell’ambiente nel quadro dello sviluppo della cooperazione economica tra i BRICS: il diritto romano(1.1. Prestare attenzione ai concetti giuridici riguardanti l’ambiente: i pubblici interessi e la gestione dell’ambiente; 1.2. La protezione dell’ambiente tramite gli interdicta del pretore; 1.3. Protezione dell’ambiente realizzata tramite azioni popolari); II. La responsabilità per la supervisione e controllo sull’ambiente da parte della Pubblica Amministrazione nel processo di sviluppo economico; 2.1. Ambiente e sviluppo economico: coesistenza di opportunità e rischi; 2.2. La responsabilità della Pubblica Amministrazione nel coordinare lo sviluppo economico con la tutela dell’ambiente: la Cina come oggetto 209 dell’analisi; 2.2.1. Concetti e principi; 2.2.2. Perfezionamento dei meccanismi di supervisione e controllo; 2.2.3. Supporto alle organizzazioni di cittadini; 2.3. Insegnamenti povenienti dalle esperienze delle altre Nazioni); III. La funzione degli organi giudiziari nella protezione dell’ambiente; 3.1. Il riconoscimento del risarcimento di natura sanzionatoria del danno ambientale: promozione dell’impiego di istituti afferenti alla responsabilità extracontrattuale di natura civilistica per la protezione dell’ambiente; 3.2. Istituzione di un sistema di azioni esercitate tramite pubblica accusa); Conclusioni. Dmitrij Šornikov, Istituto giuridico dell’Università Statale di Irkutsk I limiti e le peculiarità dell’armonizzazione della legislazione ecologica della Russia e degli altri paesi BRICS L'articolo è dedicato a definire le finalità e gli obiettivi dell’armonizzazione della legislazione ecologica BRICS (dal punto di vista della Federazione Russa), e, quindi a stabilire i possibili limiti interni ed esterni di tale armonizzazione. Conseguentemente sarà motivata la possibilità e la necessità di tale armonizzazione, saranno evidenziati i suoi tratti principali (i diversi tipi di sistemi politici, i diversi sistemi di diritto e di legislazione, i diversi tipi di economie e i diversi livelli di sviluppo, i diversi livelli di cooperazione economica, sociale, culturale), nonché i limiti speciali (il diverso livello di cambiamenti ambientali, il diverso livello di cooperazione tra l'uomo e l'ambiente, il diverso livello di sviluppo e di tradizioni della regolamentazione giuridica in materia di tutela dell’ambiente e di uso delle risorse naturali). Saranno delineati in generale gli obiettivi pratici e prioritari per il raggiungimento delle finalità dell’ armonizzazione della legislazione ecologica BRICS, e saranno segnalate alcune particolarità della convergenza bilaterale della legislazione, in materia di tutela dell'ambiente e dell’uso delle risorse naturali, dei singoli paesi che fanno parte del BRICS. Marcello Oliveira, Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro (Brasile) L’ora dei BRICS: la costruzione di nuovi paradigmi per un uso consapevole delle fonti energetiche I Paesi BRICS hanno la comune necessità di utilizzare intensivamente le risorse energetiche al fine di far fronte alle proprie crescenti esigenze. Tuttavia, a differenza del modello di industrializzazione ormai obsoleto utilizzato nei secoli XIX e XX, i Paesi BRICS hanno la possibilità di compensare lo sfruttamento dei giacimenti del sottosuolo con fonti di energia pulite e rinnovabili e ciò fornisce al mondo soluzioni multiformi ed efficaci per una crescita sostenibile. Già nel corso del primo vertice a Ekaterinburg (2009) i leader di Brasile, Cina, Russia e India hanno affermato la necessità di diversificare le risorse energetiche, 210 comprese le fonti di energia rinnovabili, di garantire la sicurezza delle vie di transito, di rendere possibili nuovi investimenti nel campo dell’energia e delle infrastrutture anche come sforzo comune per abbattere l’incertezza e garantire la stabilità e la sostenibilità. Il secondo e il terzo vertice dei capi di stato e di governo in Brasile (2010) e nella città di Sanya (2011) hanno stabilito di rafforzare la propria comune consapevolezza della fondamentale importanza delle risorse energetiche per la crescita del tenore di vita. Massimo Panebianco, Professore Ordinario in Diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno, Francesco Buonomenna, Ricercatore in Diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno Politica energetica del BRICS nello sviluppo dei raggruppamenti internazionali di Stati Nel primo triennio di vita del BRICS 2009-2011 si è configurata l’ambizione di dar vita ad un ordine giuridico di formazione istantanea e di rapidissima evoluzione per l’ampiezza dei temi regolati e delle istituzioni governative coinvolte. Nello specifico settore del diritto internazionale dell’energia tre sono le fonti regolatrici rispettivamente nei pertinenti paragrafi delle tre ben note Dichiarazioni dei summit dei leaders BRICS : a) Dichiarazione di Ekaterinburg, 16 giugno 2009 paragrafi 8 e 9; b) Dichiarazione di Brasilia 15 aprile 2010 paragrafo 19: c) Dichiarazione di Sanya, 14-15 aprile 2011 paragrafo 19. Nella prima si sostiene il principio dello sviluppo energetico sostenibile sia nell’approvvigionamento che nella distribuzione; nella seconda si sostiene il principio della stretta connessione tra sviluppo energetico e protezione ambientale; nella terza si proclama il principio safe nuclear non nuclear energy ai fini della salvaguardia dei diritti umani delle popolazioni coinvolte. E’ prematuro una comparazione di tale nascente corpus iuris del BRICS rispetto a quello del raggruppamento internazionale preesistente e coesistente del G8 G14 G20, nell’ultimo quinquennio molto caratterizzato da fattori di interesse istantaneo ed occasionale. Certamente l’attenzione da parte del BRICS dedicata ai temi energetici e ambientale in una prospettiva di interfunzionalità e di sviluppo grandi progetti infrastrutturali incidenti nella geopolitica internazionale si rappresenta quale premessa di uno ius novum nel settore dell’energia pubblica e dei suoi servizi internazionalmente collegati (v. ad es. South Stream — North Stream e East Siberia Pacifc Ocean). Мingde Cao, Xinxin Zhao, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza — Pechino (Cina) Il Diritto dell’energia della Cina nell’era del cambiamento climatico: da una prospettiva della cooperazione internazionale con i Paesi BRICS La rapida urbanizzazione, l'industrializzazione e l’agricoltura intensiva hanno reso i paesi BRICS particolarmente vulnerabili agli effetti del riscaldamento globale. In 211 quanto economie mondiali importanti, le loro azioni influenzeranno in maniera rigida il risultato della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutto il mondo. La Cina si trova ad affrontare una doppia pressione di mancanza di energia a livello nazionale e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) a livello internazionale nell'era dei cambiamenti climatici. Ha già promulgato diverse leggi e regolamenti in materia di risparmio energetico e di energie rinnovabili e sta per promulgare le Leggi di energia del RPC. Tali leggi e regolamenti hanno avuto un ruolo importante nei rapporti sul risparmio energetico e sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ma esistono ancora alcuni problemi come quelli riguardanti il cambiamento climatico che non si riescono a risolvere bene. Studiare insieme le leggi e le politiche energetiche dei paesi BRICS fornirà esperienze e linee guida alla Cina per poter ricostruire le proprie leggi e i regolamenti energetici da una dimensione di cooperazione internazionale in particolare con i paesi BRICS. La Cina, in quanto paese in via di sviluppo, dovrebbe coordinare la sua posizione e la politica nel settore energetico e il cambiamento internazionale negoziato sul clima. Ivan Sidorov, Accademia Giuridica Statale di Mosca “O.E. Kutafin” Gli aspetti giuridici dell’interesse ad investire nel campo dello sfruttamento delle risorse del sottosuolo nella Federazione Russa: prospettive della collaborazione nell’ambito del BRICS Il complesso di materie prime minerali riveste un ruolo determinante nell'economia della Federazione Russa. Attualmente esso è la principale fonte di finanziamento del bilancio statale, nonché l'unica fonte possibile di capitale per la modernizzazione dell'industria nazionale e della sfera sociale. Secondo la legge russa alle strutture commerciali viene concesso di utilizzare il sottosuolo sulla base di una speciale licenza statale. Secondo la legge vigente, è possibile, in quanto concessione primaria di diritto, sfruttare il sottosuolo, cosi come è possibile il passaggio di tale diritto da una persona giuridica ad un’altra. Per questo il sistema della licenza appare come un limitatore di accesso a sé stante (si stabiliscono molti requisiti controversi, non esiste una pratica uniforme relativa alla formazione degli obblighi basati su criteri geologici chiaramente definiti), e contiene in se dirette restrizioni giuridiche soggettive nei confronti degli investitori stranieri. Un approccio differenziato verso gli investitori stranieri può essere una delle misure legislative che consentirebbe di mantenere un equilibrio tra gli interessi strategici della Russia e il richiamo di investimento nel settore delle materie prime. La Federazione Russa può offrire un trattamento preferenziale agli investitori stranieri provenienti da paesi membri BRICS. In questo caso gli accordi internazionali saranno un buon impulso per lo sviluppo della legislazione russa sul sottosuolo, la quale, nonostante che da tempo se ne avverta una necessità, non si sviluppa nella maniera dovuta. 212 Aleksandr Volkov, Università Nazionale di ricerca “Scuola Superiore di Economia” — Sede di San Pietroburgo La regolamentazione giuridica dei rapporti nel settore del gas dell’economia dei paesi BRICS: prospettive di sviluppo Attualmente le relazioni nel settore del gas dell’economia dei paesi BRICS sono in corso di formazione. A questo proposito è necessario determinarne il modello economico e la relativa formalizzazione giuridica. Attualmente risponde in gran parte agli interessi della Russia e degli altri paesi BRICS la garanzia di un libero accesso al gas naturale e la sua esportazione nei limiti del contingente, nonché l'accesso delle imprese russe, sempre nei limiti del contingente, ai mercati di distribuzione del gas degli altri paesi BRICS. La formalizzazione giuridica del modello economico scelto presuppone la conclusione di un accordo internazionale multilaterale, che preveda i principi fondamentali di regolamentazione per ciascun settore delle relazioni relative al gas naturale, vale a dire: per la sua estrazione, per gli investimenti nel settore industriale, per la fornitura, per il trasporto, per la conservazione, per la distribuzione, per l’esportazione, per la regolamentazione fiscale, tariffaria e dei dazi, per la tutela ambientale. Di conseguenza sarà necessario anche modificare la regolamentazione giuridica a livello internazionale-giuridico privato: gli accordi saranno a medio termine, e poi a breve termine; il prezzo sarà determinato, in gran misura, sul mercato “spot”; scomparirà la necessità della regola "prendere o pagare". Un tale approccio creerà una base reale per la cooperazione, nonché condizioni concrete per lo sviluppo delle società del gas dei paesi BRICS, cosa particolarmente importante in previsione della creazione di un mercato globale del gas naturale. Daniela Trejos Vargas, Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro (Brasile) Il diritto commerciale internazionale e i conflitti di legge: le convenzioni come quadro legale per le relazioni commerciali Dal momento che i Paesi BRICS non dispongono di un retaggio giuridico moderno comune, è importante che il BRICS adotti degli standard giuridici universali, non solo per lo sviluppo del commercio con l’Europa, il Giappone e gli USA, ma anche per avviare il giro di affari (business) tra gli stessi Paesi del BRICS. Nei rapporti commerciali la controparte necessita di certezze giuridiche per concludere contratti e ciò significa avere la possibilità di rivolgersi a sistemi giuridici abituali e che meritano quindi fiducia. L’insufficienza di informazioni sui sistemi giuridici del BRICS costituisce un ostacolo per la conclusione dei contratti in conformità con il diritto di questi Paesi. Per questo motivo le parti si affidano a contratti che garantiscano la possibilità di applicare i diritti di Paesi stranieri (degli USA e dei Paesi europei) e di 213 risolvere le controversie con l’ausilio di tribunali o arbitri stranieri. Un modo di “livellare” il campo da gioco consiste nella ratifica da parte del BRICS delle principali convenzioni sull’arbitrato commerciale internazionale e la risoluzione delle controversie commerciali, soprattutto della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere e della Convenzione di Vienna del 1980 sul commercio internazionale. Il Brasile attualmente non fa ancora parte della Convenzione di Vienna, ma la proposta di ratifica è stata già inoltrata al Congresso. Ignazio Castellucci, Professore a contratto di Diritti dei Paesi dell’Asia e Diritto Cinese, Universitià di Trento, Regular Invited Professor di Sistemi Giuridici Comparati, Università di Macao, Avvocato in Roma Aspetti giuridici comuni e/o di interesse per i paesi BRICS nell’ambito del commercio internazionale IL contributo prende le mosse dalla constatazione dell’emergere sulla scena mondiale di nuove potenze economiche e politiche, che portano il mondo del XXI secolo ad avere dinamiche economiche aderenti ad un modello multipolare. Ciò comporta una tensione verso l’impiego di modelli giuridici più aderenti alle diverse tradizioni dei diversi paesi emergenti, in transizione e in via di sviluppo, piuttosto che verso la prosecuzione dell’impiego dei modelli “globali” di fine XX secolo, a prevalente impronta anglosassone e fondati su filosofie individualiste e ultra-liberiste. Viene esaminata la capacità del diritto e tradizione del diritto romano e continentale di fungere da linguaggio giuridico comune per la maggior parte di questi paesi emergenti. L’analisi viene condotta con attenzione alla maggior vicinanza del modello sociale ed economico su cui si basa la tradizione romanista, fondato sul principio comunitario e della fnzione sociale del rapporto economico, con gli omologhi modelli largamente presenti nel mondo non occidentale. Vengono discussi alcuni aspetti della tradizione romanista che, messi a confronto con “globale” di prevalente origine anglosassone, ne dimostrano l’idoneità a generare, nei contesti non anglosassoni e nei rapporti economici transnazionali sud-sud o est-sud, significativi benefici. E ciò sia dal punto di vista delle parti del contratto, che possono avvalersi di modelli contrattuali più aderenti alle loro necessità economiche, con minori costi e rischi legali; sia dal punto di vista macroeconomico, con benefici generali sull’economia di questi paesi legati alla funzione propulsiva della tradizione romanista, orientata verso un istema giuridico-economico creatore di ricchezza e al tempo stesso di giustizia sociale; ed al risparmio di risorse altrimenti destinate al circuito professionale del diritto nord-occidentale. Sia, infine, dal punto di vista culturale e identitario. Serve ovviamente una consapevolezza di ciò, e una classe di giuristi all’altezza della sfida. 214 Alvaro Vereda Oliveira, Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro (Brasile) I Paesi BRICS e la riforma del sistema finanziario internazionale: aspetti legali e diplomatici La coalizione dei Paesi BRICS svolge un ruolo centrale nel G-20 e quanto agli Accordi di Bretton Woods. Un’altra nuova istituzione è il Consiglio di Stabilità Finanziaria (FSB) creato nel 2009. Nato come sostituto del Forum di Stabilità Finanziaria (FSF), anche il Consiglio di Stabilità Finanziaria riunisce i Paesi con economie sviluppate e in via di rapido sviluppo, agendo de facto come segreteria tecnica del G-20 nel campo dell’analisi delle questioni finanziarie. Il suo significato per il nuovo quadro politico, giuridico e diplomatico del sistema finanziario internazionale, tuttavia, non risulta condizione necessaria per continuare a rispettare i rispettivi standard di trasparenza e di responsabilità. La riforma del sistema finanziario internazionale non è ancora conclusa. Ma il BRICS è già un risultato decisivo, un risultato che nessuno si sarebbe potuto aspettare. SUMMARIES OF THE ARTICLES Vladimir Davydov, Director of the Latin America Istitute of the Academy of Sciencies of Russian Federation Unequal development as a basis for formation of new centers of economic power and political influence The rising is an integral part of the international relations regime change, the change of the whole global regulation system, created in the second part of the past century. And the mechanism of unevenness, that inhibits the development of the one part and stimulates the growing of the other part, is the material base of the transition to a polycentric. From the today’s point of view, when the financial-economical architecture of the postindustrial world keeps on to shape actively, the centers of the decision-making are gradually beginning to shift to the field of new international consolidations with involvement of ascending factors. BRICS is the union of representatives of five different civilizations of the planet is able in a matter of principle to claim a higher role in the system of international regulation. For each of the rising powers stands the own coalition of the neighboring states often institutionally linked through integration agreements. The BRICS format more and more clearly begins to stand out in an independent direction of Russian foreign policy. And it is quite justified from the standpoint of longterm strategy. It is important to find an acceptable formula for cooperation not only with 215 the first echelon of the rising powers, but also a number of approaching him sufficiently large and rapidly developing countries. Sandro Scipani, Director of the Laboratory of studies of codification and lawyers formation in China, University of Rome “La Sapienza” (Italy) Ius Romanum commune and equality of peoples in the perspective of BRICS Part one — Foreword 1. Formation of BRICS. Inclusion in Latin America and non-Mediterranean Africa. 2. The necessary shift in perspective: the legal entity of BRICS. Part two — Legal similarities between the BRIC-countries 1. Set of prospects for legal analysis. 2. International law and common law. 3. According to the Roman legal system, common law already exists and it always does, next to the common law, there is the right of each nation (each nation must be able to apply their own laws). 4. Variety legal systems specific to each nation, does not interfere with a consistent harmonization of systems, characterized by a tendency to equalization of the freedom. 5. Roman legal system should not be installed by force, but it should be sought and perceived, it is the common heritage of humanity; it is used in four countries of BRICS and it is ready to dialogue with India. Part three — The general provisions. 1. The humanity (plural) as the value of measurement in the choice of traditional systems, and human duty to offer to every other person the same right which he would offer for himself 2. Some of the common positions on which it is necessary to think, from the three rules of Ulpian to the "Declaration of Sant Agata dei Goti usury and the international duty". 3. The need to improve the law constantly and to listen to all the items. 3.1 The provisions on international duty and frustration as a result of finding the best law through intimidation, carried out in the UN. 4. The Roman legal system — in the hands of the people and the legal profession: the different perspective of BRICS enrich it for the benefit of balancing freedom; unity and development of the countries themselves provide opportunities for improvement and benefits for all. Part 4 — The conclusions. Operative proposals. ) Legal education in the BRICS countries on the basis of the general provisions. b) BRICS countries include its own right in the relationship and differences between the citizens c) Periodic scientific meetings. d) Organization of joint postgraduate programs. Adriano Pilatti, Director of the College of Law, Pontific Catholic University of Rio de Janeiro (Brazil) Constitutional basis of Brasilian participation in BRICS The purpose of communication is to present a brief analysis of the regulations and rules of international cooperation, it means within the framework of BRICS, established by the Constitution of the Federal Republic of Brazil in 1988. 216 With special care there will be reviewed the standards establishing the framework and objectives and provisions of the republic and the regulations provisions establishing the basis and purpose of and conditions upon which international relations are based, the organization of the economy and the environment. Boris Martynov, Vice-Director of the Latin America Istitute of the Academy of Sciencies of Russian Federation BRICS: a potential of legal cooperation The article is article focuses on the prospects of cooperation in the BRICS in the questions of International Law — basic start of construction of a multipolar world. We analyze the general features of the Roman-Germanic legal system which belong to countries such as Brazil, Russia and China and its differences from case law system come to light, they include the countries of the Anglo-Saxon world in regard to the attitude to international law. We consider the contribution of Latin American countries, particularly Brazil to the codification and the progressive development of international law. We specifie the areas of cooperation between Russia and Brazil in the international — legal sector Igor Marusin, Professor of the International Law Department of the Saint-Petersburg State University Law Faculty (Russia) BRICS and possibilities of the creation of a new system of international security Although the BRICS-countries are interested in the strengthening of their security it is unlikely, that their cooperation will extend to the military sphere and will reach the same level as that between the NATO member states. However in case of serious deterioration of the international relations the BRICS-countries could resort to the coordinated economical measures directed against that state or group of the states, whose actions would constitute a serious threat to international peace and security and the interests of BRICS-member countries. Giancarlo Taddei Elmi, Investigator of the Institute of Theory and Technology of Legal Information of National Council of Research of Italian Republic (Florence, Italy) Information project “Bibliography on the BRICS countries” In the point 4 of the part II (New areas of cooperation) of the Plan of the Common Declaration of government leaders following the results of the third meeting of the BRICScountries, held in Sanya (China) on the 14th and 15th of October in 2011, referred to the bibliography on BRICS-countries. Regarding this we suggest a project, that contains the idea of transformation of the existing bibliography to the digital form and its improvement by means of computer science. We have conducted a telematic research in the internet, consulting to the virtual databanks (search engines) and real databanks as DOGI, the Institute of the National in Florence Council for Scientific Research ITTIG (Institute of the theory and techniques of legal information). The preliminary evaluation of the results 217 shows, that 60 % of the published materials about BRICS have a mainly economical character, 20 % — an internationalist character, 15 % — a social-political character and 5 % have a legal nature with the advantage of conventional international law. This is a preparatory study, although it is still in its infancy, it allows to define phases of sequence of stages of the project which reflect a classical order of creation of a databank: ) Analysis of the already existing bibliography; b) Creation of a network of the centers for each BRICScountry, which would serve as modular channels of the texts of interest and meeting established and general requirements c) collection of materials and their distribution by documentary standards and criteria, making emphasis on the content, such as economics, politics, international relations and law, which is shared, in turn, on its domain; d) document development on each section of a material with instructions of the significant data defining the text determining the text, both in terms of information and finding; e) inclusion of such structured documents in archive to which access to net will be opened; ) preparation of the system of search which would give the most advanced receptions on search of the information contained in archive; f) Introduction to the Web archive, whose name might sound like INFOBRICS. Paolo Maddalena, Vice-President of the Constitutional Court of Italian Republic Roman Law application in the foundation of the Environmental Law system Part one. Today's dogmatic means of legal regulation in the environmental field. 1. The obstruction of legal concepts relating to the idea of a liberal state and the concept of subjective rights. 2. The "Collective" in measurement of the Constitution of the Italian Republic. 3. The meaning of “res” for the common interest. Part two. The concepts of Roman law for the systematic creation of an object, concerning environment (Division into Guy's three parts: personae, res, actiones). 1. The person and the People. 2. Res communes (General welfare). 3. Public actions. The appendix. Acceptance of the abovestated interpretation by the Constitutional Court of the Italian Republic. 1. Example of some decisions of the Italian constitutional court. Fernando Walcacer, Director of Brasilian Association of Environmental Law Profesors, Professor of Environmental Law, Pontific Catholic University of Rio de Janeiro (Brazil) Environmental Law and cooperation among the BRICS: building sustainable development As the economical and political role of these big countries will increase substantially in the next decades, it is encouraging to realize that in many fundamental issues the BRICS are empowered to work together and to lead the world towards new environmental patterns (for instance, related to the protection of marine environment, sound management of natural resources, fight against desertification etc.). The harmonization of the BRICS Environmental Law, emphasizing the relations between the 218 quality of the environment and the dignity of human life, will significantly contribute to this aim. The different environmental realities of the BRICS, particularly with regard to their biodiversity and natural resources, should not prevent them from developing systems of sharing information about the environmental risks posed by new technologies, as well as the implementation of joint research projects related to clean technologies, following the guidelines of Chapter 34 of Agenda 21. The BRICS are also enabled to demand for more rigorous implementation of international conventions which deal directly with their own environmental sustainability. Furthermore, the BRICS may establish common rules, grounded in environmental rationality, that enable their sustainable economic growth. Fei Anling, Vice-Dean of the Law Faculty of China University of Political Science and Law (Peking, China) Legal responsibility in the sphere of the environmental protection to provide the development of economic cooperation of BRICS I. General legal framework for environmental protection within the framework of economic cooperation between the BRICS-countries: Roman law. 1.1. Attention to the legal concepts relating to the environment: Public interest and environmental management; 1.2. Protecting the environment through interdicta praetor; 1.3. Implementation of environmental protection through public actions. II. Responsibility of the State Administration for supervision and control over the environment in economic development. 2.1. Environment and economic development: the coexistence of opportunities and risks; 2.2. Responsibility of the State Administration in coordination of economical development and environmental protection: China as the research object; 2.2.1. Concepts and Conditions; 2.2.2. Improvement of mechanisms of a management and control; 2.2.3. Support to the organizations of citizens; 2.3. The lessons following from experience of other countries. III. Function of bodies of judicial authority in sphere of environmental protection. 3.1. Recognition of compensation as a sanction for any damage caused to the environment: promotion of the use of institutions related to non-contractual liability in the environmental field; 3.2. Creating a system of shares carried out by the public prosecutor. Conclusions. Dmitry Shornikov, Head of the International and Comparative Law Department, Law Institute of Irkutsk State University (Russia) Harmonization of the Environmental legislation of Russia and other BRICS Participants: Limits and Traits The article is devoted defining the purpose and problems of harmonization of environmental legislation of BRICS (form the point of view of the Russian Federation), 219 and, therefore, to identify possible external and internal limits of such harmonization. Possibility and necessity of such harmonization is consistently proved, Its general limits (various types of political-legal systems, various systems of the right and the legislation, various levels of economic, social, cultural and other interaction are allocated), also the special limits (different levels of environmental changes, different levels of interaction between the humans and the environment, different levels of development and traditions of the legal regulation of environmental and natural resource use). Prime practical problems on achievement of the purposes of harmonization of the ecological legislation of BRICS as a whole are outlined, and also there are underlined some features of bilateral convergence of the legislation in the field of preservation of the environment and wildlife management of the separate countries entering into the five. Marcello Oliveira, Professor of Environmental Law, Pontific Catholic University of Rio de Janeiro (Brazil) Time for BRICS: Building new Paradigms for the Conscious use of Energy Sources BRICS countries have a common need for intensive use of energy sources to support their increasing growth demands. However, unlike the obsolete industrialization model practiced during the 19th and the 20th century, BRICS countries do have the opportunity to compensate the use of fossil with clean and renewable sources of energy providing the world with variable and effective solutions for a sustainable growth. Already in the first summit in Yekaterinburg (2009) leaders of Brazil, China, Russia and India affirmed the need for diversification of energy resources and supply, including renewable energy, security of energy transit routes and creation of new energy investments and infrastructure, also as a common effort to decreasing uncertainty and ensuring stability and sustainability. Not surprisingly, discussions on energy policies were intrinsically related to those of climate change, promoting measures that both protect climate and fulfill social-economic development. In the second and third editions of the summit, governors joined in Brasilia (2010) and in Sanya (2011) to reinforce their common understanding that energy is an essential resource for improving the living standards of people. Massimo Panebianco, Professor of University of Rome “La Sapienza” (Italia) Francesco Buonomenna, University of Salerno (Italy) Energy policy of BRICS in the context of development of international alliances of states (G8–G20) Thinking of extensiveness of adjustable themes and involved government agencies in the first three years of the BRICS existation (2009-2011) Extreme new international association of the States is represented in aspiration to create a legal order 220 instantly formed and very quickly developing. Three regulating beginnings of specific sphere of international law in the field of power are traced in corresponding paragraphs three well-known Declarations following the results of meetings of leaders of the BRICS-Countries: ) The statement following the results of the meeting, hold in Ekaterinburg on the 16th of June 2009. paragraphs 8 and 9: b) The statement following the results of the meeting, hold in Brazil on the 15th of April 2010, paragraph 19; ) The declaration of Sanya, 14–15th of April 2011, paragraph 19. The principle of steady power development affirms as the first Statement as concerning supply and distribution; the principle of close interaction affirms as the second between development of power and preservation of the environment; in the Sanya Declaration the principle safe nuclear non nuclear energy for the purpose of protection of human rights of population of the corresponding countries is proclaimed. The Comparison of this initial corpus iuris of BRICS with the code of the international association, that existed before and during the existence of BRICS, it means the Group of eight, G14 G20, which has been characterized by instant and casual interests in the last five years (As, for example, safety and power supply as the general duties at the G8 summit in St.-Petersburg in 2006, and the obligatory timely message on nuclear catastrophes at the G8 summit in Doville in 2011). In the future it is necessary to think of creation of the intergroup ius commune, it means a kind of G-BRICS, a bout the statement of ius novum [the new right] In sphere of the state power and the international network of its services (for example, South Stream, North Stream East Pacific Ocean). Mingde Cao, Director of Climate Change and Natural Resources Law Center, China University of Political Science and Law (Peking, China) Xinxin Zhao, China University of Political Science and Law Energy Law of China in the Climate Change Era: from the Perspective of International Cooperation with BRICS Countries Rapid urbanization, industrialization and intensive agriculture have made BRICS countries particularly vulnerable to the effects of global warming. As important economies in the world, their actions will severely influence the result of GHGs emission reduction world-wide. China is facing double pressure of energy shortage domestically and green-house gases (GHGs) emission reduction internationally in the climate change era. China has enacted several laws and regulations regarding to energy saving and renewable energy, and is making Energy Law of PRC. These laws and regulations have played important role in dealing with energy saving and GHGs emission reduction, but there still exist some defects and can’t deal with climate change issues well. Studying the energy laws and policies in BRICS countries comparatively will provide experiences and guidance for China to reconstruct its energy laws and regulations from the dimension of international cooperation especially with BRICS countries. China as a developing country should coordinate its stance and policy in energy sector and climate change international negotiation. 221 Ivan Sidorov, Vice-Director of the Energetic Law Institute, Moscow Juridical Academy (Russia) Legal aspects of investment attractiveness of the subsoil use in Russian Federation: perspectives of collaboration amongst BRICS The mineral-raw complex plays a defining role in the economy of Russian Federation. For today it is the main donor of the state budget, and also the unique source of means for modernization of the domestic industry and social sphere. By the Russian law, commercial structures are provided in the subsoil use on the basis of a special state license, and also transfer of the rights from one entity to another. Thus the system of licensing represents itself as the access terminator as in itself (a lot of ambiguous requirements are installing, there is no uniform practice of formation of duties proceeding from accurately established geological criteria), it also comprises direct personable restrictions concerning foreign investors. One of the legislative measures, which could comply the balance between the strategic interests of Russia and the investment appeal of raw branch could serve the differentiated approach to foreign investors. The Russian Federation can provide preferential treatment to the foreign investors from the BRICS-countries. In this case international agreement would be a good impetus for the development of Russian legislation on mineral resources, which, despite long-standing need, is not sufficiently developed. Alexander Volkov, Vice-Dean of the Saint-Petersburg Branch of the National Research University “Higher School of Economics” Law Faculty (Russia) Legal aspects of natural gas sector in BRICS countries: perspectives of development At the moment, relations in the gas sector of BRICS economies are in a formative stage. In this connection it is necessary to be defined with their economic model and its legal registration Now the interests of Russia and other BRICS countries are answered in a greater degree with maintenance of an easy approach to natural gas and its export within quotas, and also the access of the Russian companies within quotas on the markets of distribution of gas of other states. The legal registration of the chosen economical model assumes the conclusion of the international multilateral agreement, providing the main principles of regulation for each of spheres of relations concerning natural gas, namely: its extraction, investments into the industry, delivery, transportation, storage, distribution, export, tax, tariff, duty, tariff regulation, environmental protection. As a result, the changes in regulatory and international private law level: contracts will become intermediate term, and then short-term; price is increasingly will be determined on the spot market; the need to rate the "take or pay" will eliminate. Such an approach will create the real base for cooperation, It also will create competitive conditions for the 222 development of the gas companies of BRICS countries, It is especially important on the threshold of creation of the world market of natural gas. Daniela Trejos Vargas, professor of Pontific Catholic University of Rio de Janeiro (Brazil) International commercial law and conflicts of laws conventions as a legal framework for commercial relations Since the BRICS do not share a modern common legal heritage, it is important to adopt universal legal standards not only to trade with Europe, Japan and the U.S. but also to foster business amongst the BRICS. Commercial partners need legal certainty in order to conclude contracts, and this means turning to legal systems that are familiar and trustworthy. The lack of information on the legal systems of the BRICS is a setback for the conclusion of contracts under the laws of such countries. For this reason, parties end up using contracts that provide for a foreign applicable law (U.S. or European) and dispute-resolution by a foreign court or an arbitral panel. One solution for leveling the play field is for the BRICS to ratify the major conventions on international business transactions and international arbitration, especially the 1958 “New York Convention” on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, the UNCITRAL Model Law on international commercial arbitration, and the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (CISG). Brazil is not yet a member to the CISG, but a request for ratification has been submitted to the Brazilian Congress. Ignazio Castellucci, Professor of Macao University (China), Investigator of the Institute of Theory and Technology of Legal Information of National Council of Research of Italian Republic (Florence) Legal aspects (common and \ or of interest) of international trade of BRICS countries This report begins by stating the emergence on the world stage for new economic and political powers, that result in the XXI century for economic dynamics, corresponding to a multipolar model. It involves necessity to use legal models, in a greater degree corresponding to traditions of different developing countries and the countries, transition, rather than "global" model the late twentieth century, in most cases anglo-saxon origin, based on individualistic and ultraliberal philosophies. Ability of the right and tradition of the Roman and continental right is analyzed to execute function of the general legal language for the majority of these developing countries. he analysis is spent with special attention to the greatest similarity of social and economic model of the Roman tradition, based on the tradition based on the principle of community and social function of economic relations with the corresponding models are widely distributed in non-Western world. 223 We discuss some aspects of the Roman tradition which in relation to the "global" tradition mainly anglo-saxon origin, demonstrate its ability to bring significant benefits in the non-anglo-saxon contexts and in transnational economic relations, south-south or east-south. And this is so both in terms of the agreement of the parties having the opportunity to take advantage of contractual models that better meet their economic needs and have lower costs and legal risks, and also from the point of view of the macroeconomics with the overall benefit to the economy of these countries related to the driving function of the Roman tradition, leading to the legal and economic system that creates wealth and at the same time social justice; and also to savings that would otherwise have been designed professional turnover of northwestern right. We should realize this, as well as necessary of the creation of a new high leveled class of lawyers Alvaro Vereda de Oliveira, Professor of Pontific Catholic University of Rio de Janeiro, Ministry of Foreign Affairs (Brazil) The BRICS countries and the reform of the international financial system: Some legal and diplomatic aspects A coalition comprising the BRICS countries is playing a central role both within the G-20 and the Bretton Woods institutions. Another newly born institution is the Financial Stability Board (FSB) created in 2009. Replacing the Financial Stability Forum (FSF), the FSB also gathers developed and emerging economies in a de facto technical secretariat for the G-20 in dealing with all financial matters. However, its importance to the new political, legal and diplomatic framework for the international financial system is not necessarily in keeping with adequate standards of transparency and accountability. Reforming the international financial system is still an unfinished business. Yet the BRICS succeeded in becoming crucial for whatever outcome one may expect. 224 » 8–9 сентября 2011 г. Санкт-Петербург, Царское Село, дача Кочубея 8 сентября 2011 г., четверг 10.00 — 10.30 — Тема 1. Правовые основы функционирования БРИКС: международное право и ius romanum commune , , , ( ) : , ( ) , , ( ) , , “La Sapienza”, ) Ius romanum commune , Ius romanum commune ( , ( ) , : 225 ) , , ( ) , C: , , , : 18.00 — («Editions Pedone») «BRIC: Brsasil, Russia, India, China e Africa do Sul. Uma perspectiva de cooperacao internacional” 18.30 — 9 сентября 2011 г., пятница 10.00 — Тема 2. БРИКС и гармонизация правового регулирования в сфере охраны окружающей среды , — , : , . . , , : , , 226 , 11.30 — 12.00 — Тема 3. БРИКС и гармонизация правового регулирования в сфере энергетики , - ( ) : , . ( , ) “La Sapienza”, ( ) (G8–G20) , , ( ) : , . : , « » : 227 13.30 — 15.30 — Тема 4. БРИКС и гармонизация правового регулирования в сфере торговли и финансов , ( ) , , : ; , ( ), ( ) , , , ( ) : , « » 17.30 — 18.00 — , “Giorgio La Pira” 228 , - » : , , ( ) «Eurasia-Rivista di Studi Geopolitici» ( , ) , ENEL ( ) , “La Sapienza” ( ) , , «Editions Pedone» ( , ) , , , ) , , ENEL ( ) : , - » , “Giorgio La Pira” , , , : , , , , “La Sapienza”, ( ) , , ) 229 “La Sapienza”, PROGRAMMA DEL SEMINARIO SCIENTIFICO «ASPETTI GIURIDICI DEL BRICS» 8–9 settembre 2011 San Pietroburgo, Tsarskoe Selo, Dača di Kočubej 8 settembre 2011, giovedì ore 10.00 — Apertura dei lavori Saluti e discorsi introduttivi Ore 10.30 — Tema 1. Fondamenti giuridici del BRICS: diritto internazionale e ius Romanum commune Vladimir Davydov, Direttore dell’Istituto Latinoamericano dell’Accademia delle Scienze di Russia Discontinuità di sviluppo come fondamento per la formazione di nuovi centri di potenza economica e di influenza politica Paulo Borba Casella, Vicepreside della Facultade de Direito de la Universidade de São Paulo (Brasile) Imperi, egemonia e cooperazione Yongping Xiao, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Wuhan (Cina) Sulle basi di Diritto internazionale della cooperazione tra i Paesi del BRICS Christopher Sam Raj, Preside della Scuola di Studi Internazionali, Università Jawaharlal Nehru, New Delhi (India) BRICS e l’ ordine mondiale Sandro Schipani, Direttore dell'Osservatorio su codificazione e su formazione del giurista in Cina dell’Università di Roma “La Sapienza” (Italia) Ius Romanum commune ed eguaglianza tra i popoli nelle prospettive del BRICS Xu Guodong, Direttore dell’Istituto di Diritto romano dell’Università di Xiamen (Cina) Diritto comune romanistico dei paesi BRICS Adriano Pilatti, Direttore dell’Istituto giuridico della Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasile) Fondamenti costituzionali della partecipazione brasiliana nel BRICS Anatolij Kapustin, Professore della Cattedra di Diritto internazionale dell’Università Russa dell’amicizia dei popoli Lo status giuridico internazionale del BRICS: il punto di vista russo 230 Venkatachala Galanana Hegde, Scuola di Studi Internazionali, Università Jawaharlal Nehru, New Delhi (India) Fondamenti giuridici del funzionamento del BRICS Boris Martynov, Vicedirettore dell’Istituto Latinoamericano dell’Accademia delle Scienze di Russia BRICS: un potenziale di cooperazione giuridica Igor’ Marusin, Professore della cattedra di diritto internazionale della Facoltà di giurisprudenza dell’Università Statale di San Pietroburgo BRICS e prospettive per la creazione di un nuovo sistema di sicurezza internazionale Giancarlo Taddei Elmi, Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR (Firenze) La recente letteratura sul BRICS diffusa attraverso la Rete informatico-telematica. Una ordinata bibliografia Ore 18.00 — Presentazione Dell’edizione francese (Editions Pedone) del libro di Paulo Borba Casella «BRIC: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Uma perspectiva de cooperção international» Ore 18.30 — Dibattito 9 settembre 2011, venerdì Ore 10.00 — Tema 2. BRICS e armonizzazione dei diritti dell’ambiente Paolo Maddalena, Vicepresidente della Corte Costituzionale della Repubblica italiana La scienza del diritto ambientale e il necessario ricorso alle categorie giuridiche del Diritto romano Aleksandr Goli enkov, Preside della Facoltà di giurisprudenza dell’Università Statale di Mosca “M.V. Lomonosov” Fernando Walcacer, Presidente dell’Associação brasileira do direito ambiental, professore della Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasile) Diritto ambientale e cooperazione tra i BRICS: costruzione di uno sviluppo sostenibile Fei Anling, Vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza — Pechino (Cina) Responsabilità giuridiche per la protezione dell’ambiente nello sviluppo della cooperazione economica del BRICS 231 Dmitrij Šornikov, Titolare della cattedra di diritto internazionale e di giurisprudenza comparata dell’Istituto giuridico dell’Università Statale di Irkutsk I limiti e le peculiarità dell’armonizzazione della legislazione ecologica della Russia e degli altri paesi BRICS Ore 11.30 Dibattito Ore 12.00 Tema 3. BRICS e armonizzazione dei diritti dell’energia Marcello Oliveira, Professore della Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasile) L’ora dei BRICS: la costruzione di nuovi paradigmi per un uso consapevole delle fonti energetiche Nadežda Pastuchova, Direttore dell’Istituto di diritto energetico dell’Accademia Giuridica Statale di Mosca “O.E. Kutafin” Sviluppo della collaborazione tra le università dei paesi del BRICS nel campo della formazione di specialisti del “Complesso per la combustione e l’energia”(esperienza e prospettive) Massimo Panebianco, Università di Roma “La Sapienza” (Italia) Politica energetica del BRICS nello sviluppo dei raggruppamenti internazionali di Stati (G8-G20) Cao Mingde, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza — Pechino (Cina) Il Diritto dell’energia della Cina nell’era del cambiamento climatico: da una prospettiva della cooperazione internazionale con i Paesi BRICS Ivan Sidorov, Vicedirettore dell’Istituto di diritto energetico dell’Accademia Giuridica Statale di Mosca “O.E. Kutafin” Gli aspetti giuridici dell’interesse ad investire nel campo dello sfruttamento delle risorse del sottosuolo nella Federazione Russa: prospettive della collaborazione nell’ambito del BRICS Aleksandr Volkov, Vicepreside della Facoltà di giurisprudenza dell’Università Nazionale di ricerca “Scuola Superiore di Economia”-Sede di San Pietroburgo La regolamentazione giuridica dei rapporti nel settore del gas dell’economia dei paesi BRICS: prospettive di sviluppo Ore 13.30 — Dibattito Ore 15.30 — Tema 4. BRICS e armonizzazione dei diritti del commercio e delle finanze 232 Daniela Trejos Vargas, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasile) Il Diritto commerciale internazionale e i conflitti di legge: le convenzioni come quadro legale per le relazioni commerciali Andrej Bušev, Professore della cattedra di diritto commerciale della Facoltà di giurisprudenza dell’Università Statale di San Pietroburgo Modelli di gestione corporativa nel mercato dei titoli dei paesi BRICS: generale e particolare; i principali indirizzi di armonizzazione e unificazione Ignazio Castellucci, Università di Macao (Cina), Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR (Firenze) Aspetti giuridici comuni e/o di interesse per i paesi BRICS nell’ambito del commercio internazionale Wang Zhihua, Universita' della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza, Pechino (Cina) Problema attuale sulla collaborazione tra le dogane della Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa nella sfera di controllo sul commercio bilaterale Alvaro Luiz Vereda Oliveira, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasile) I Paesi BRICS e la riforma del sistema finanziario internazionale: alcuni aspetti legali e diplomatici Dmitrij Nefedov, Titolare della cattedra di diritto finanziario della Facoltà di giurisprudenza dell’Università Nazionale di ricerca “Scuola Superiore di Economia”-Sede di San Pietroburgo Principi di progettazione di un sistema bancario BRICS Ore 17.30 — Dibattito Ore 18.00 — Conclusioni Pierangelo Catalano, responsabile dell’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” del CNR — Università di Roma “La Sapienza” Tatiana Alexeeva, preside della Facoltà di giurisprudenza della sede di San Pietroburgo dell’Università Nazionale di ricerca scientifica “Scuola Superiore di Economia” Parteciperanno inoltre ai lavori del Seminario: Elena Borisenko, Ministero della Giustizia della Federazione Russa Francesco Buonomenna, Università di Salerno Costantino Ciampi, Direttore dell ITTIG-Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR (Firenze) Oliviero Diliberto, Università di Roma “La Sapienza” Luigi Estero, Console Generale d’Italia a San Pietroburgo 233 Firly Nascimento Filho, AJUFE- Associação dos Juízes Federais do Brasil Francesco Giorgianni, Responsabile Affari istituzionali dell’ENEL (Roma) Antonio Grego, Redattore di Eurasia-Rivista di Studi Geopolitici Fabrizio Iaccarino, Ufficio Affari istituzionali dell’ENEL (Roma) Mario Panebianco, Università di Salerno Marc Pedone, Editions Pedone (Paris) Xie Xiaoyong, Console Generale della Repubblica Popolare Cinese Comitato organizzatore: Tatiana Alexeeva, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università nazionale di ricerca “Scuola Superiore di Economia”- sede di San Pietroburgo Pierangelo Catalano, Responsabile dell’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” del Consiglio Nazionale delle Ricerche-Università di Roma ‘La Sapienza’ Fei Anling, Vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Scienze Politiche e Giurisprudenza della Cina, Pechino Adriano Pilatti, Direttore del Departamento de Ciências Jurídicas della Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Comitato scientifico: Paulo Borba Casella, Vicepreside della Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Vladimir Davydov, Direttore dell’Istituto dell’America Latina dell’Accademia delle Scienze di Russia Massimo Panebianco, Professore dell’Università di Roma “La Sapienza” Sandro Schipani, Direttore dell'Osservatorio su codificazione e formazione del giurista in Cina del CNR PROGRAM OF SCIENTIFIC SEMINAR “LEGAL ASPECTS OF BRICS“ September, 8–9, 2011 St.Petersburg, Tsarskoie Selo Kochubei Dacha September, 8, 2011, Thursday 10.00 — Greetings and Introductions 10.30. Topic 1. Legal bases of the functioning of BRICS: international law and ius romanum commune Vladimir Davydov, Director of the Latin America Istitute of the Academy of Sciencies of Russian Federation 234 Unequal development as a basis for formation of new centers of economic power and political influence Paulo Borba Casella, Vice-Dean of the University of San Paulo, Law School (Brazil) Empires from hegemony to cooperation Xiao Yongping, Dean of Law School of Wuhan University (China) On the International Law Basis of Cooperation amongst BRICS Christopher Sam Raj, Dean of the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University (India BRICS and the Global Order Sandro Skipani, Director of the Laboratory of studies of codification and lawyers formation in China, University of Rome “La Sapienza” (Italy) Ius Romanum commune and equality of peoples in the perspective of BRICS Xu Guodong, Director of the Institute of Roman Law, Law School of Xiamen University (China) Ius romanum commune in BRICS countries Adriano Pilatti, Director of the College of Law, Pontific Catholic University of Rio de Janeiro (Brazil) Constitutional basis of Brasilian participation in BRICS Anatoly Kapustin, Professor of the International Law Department of the Russian University of people´s friendship International status of BRICS: a look from Russia Venkatachala Galanana Hegde, Associate Professor Centre for International Legal Studies School of International Studies, Jawaharlal Nehru University (India) Legal basis of BRICS functioning Boris Martynov, Vice-Director of the Latin America Istitute of the Academy of Sciencies of Russian Federation BRICS: a potential of legal cooperation Igor Marusin, Professor of the International Law Department of the Saint-Petersburg State University Law Faculty (Russia) BRICS and possibilities of the creation of a new system of international security Giancarlo Taddei Elmi, Investigator of the Institute of Theory and Technology of Legal Information of National Council of Research of Italian Republic (Florence, Italy) Information project “Bibliography on the BRICS countries” 235 18.00 — Presentation French edition («Editions Pedone») of the book of Paulo Borba Casella «BRIC: Brsasil, Russia, India, China e Africa do Sul. Uma perspectiva de cooperacao internacional” 18.30 — Discussion September, 9, 2011, Friday 10.00 — Topic 2. BRICS and harmonization of legal regulation of the environmental protection Paolo Maddalena, Vice-President of the Constitutional Court of Italian Republic Roman Law application in the foundation of the Environmental Law system Alexander Golichenkov, Dean of the Moscow State University Law Faculty (Russia) Fernando Walcacer, Director of Brasilian Association of Environmental Law Profesors, Professor of Environmental Law, Pontific Catholic University of Rio de Janeiro (Brazil) Environmental Law and cooperation among the BRICS: building sustainable development Fei Anling, Vice-Dean of the Law Faculty of China University of Political Science and Law (Peking, China) Legal responsibility in the sphere of the environmental protection to provide the development of economic cooperation of BRICS Dmitry Shornikov, Head of the International and Comparative Law Department, Law Institute of Irkutsk State University (Russia) Harmonization of the Environmental legislation of Russia and other BRICS Participants: Limits and Traits 11.30 — Discussion 12.00. Topic 3. BRICS and harmonization of legal regulation of the energy sector Marcello Oliveira, Professor of Environmental Law, Pontific Catholic University of Rio de Janeiro (Brazil) Time for BRICS: Building new Paradigms for the Conscious use of Energy Sources Nadezhda Pastuhova, Director of the Energetic Law Institute, Moscow Juridical Academy (Russia) 236 Development of cooperation among BRICS countries higher education institutions in training of fuel and energy complex specialists (practice and perspectives) Massimo Panebianco, Professor of University of Rome “La Sapienza” (Italia) Energy policy of BRICS in the context of development of international alliances of states (G8-G20) Mingde Cao, Director of Climate Change and Natural Resources Law Center, China University of Political Science and Law (Peking, China) Energy Law of China in the Climate Change Era: from the Perspective of International Cooperation with BRICS Countries Ivan Sidorov, Vice — Director of the Energetic Law Institute, Moscow Juridical Academy (Russia) Legal aspects of investment attractiveness of the subsoil use in Russian Federation: perspectives of collaboration amongst BRICS Alexander Volkov, Vice-Dean of the Saint-Petersburg Branch of the National Research University “Higher School of Economics” Law Faculty (Russia) Legal aspects of natural gas sector in BRICS countries: perspectives of development 13.30 — Discussion 15.30. Topic 4. BRICS and harmonization of legal regulation of the trade and finances Daniela Trejos Vargas, professor of Pontific Catholic University of Rio de Janeiro (Brazil) International commercial law and conflicts of laws conventions as a legal framework for commercial relations Andrei Bushev, professor of the Business Law Department of the Saint Petersburg State University Law Faculty (Russia) Corporate Governance models in the securities markets in BRICS countries: common and specific; main directions for harmonization and unification. Ignazio Castellucci, Professor of Macao University (China), Investigator of the Institute of Theory and Technology of Legal Information of National Council of Research of Italian Republic (Florence) Legal aspects (common and \ or of interest) of international trade of BRICS countries Wang Zhihua, Professor of China University of Political Science and Law (Peking, China) Actual problems of cooperation between custom`s services of China People`s Republic and Russian Federation in control over bilateral trade 237 Alvaro Vereda de Oliveira, Professor of Pontific Catholic University of Rio de Janeiro, Ministry of Foreign Affairs (Brazil) The BRICS countries and the reform of the international financial system: Some legal and diplomatic aspects Dmitry Nefyodov, Head of the Financial Law Department of the Saint-Petersburg Branch of the National Research University “Higher School of Economics” Law Faculty Basic principles of the BRICS bank system projecting 17.30 — Discussion 18.00 — Conclusions Pierangelo Catalano, Head of Research Center “Giorgio La Pira” of the National Council of Scientific Researches of Italian Republic Tatiana Alexeeva, Dean of Law Faculty of the Saint-Petersburg Branch of the National Research University “Higher School of Economics” Participants of the Seminar: Elena Borisenko, Ministry of Justice of Russian Federation Francesco Buonomenna, University of Salerno (Italy) Costantino Ciampi, Director of the Institute of Theory and Technology of Legal information of National Council of Research of Italian Republic (Florence) Oliviero Diliberto, University “La Sapienza”, Rome Luigi Estero, General Consul of Italian Republic in St.-Petersburg Firly Nascimento Filho, Association of federal Judges of Brazil Francesco Giorgianni, ENEL (Roma) Antonio Grego, Eurasia-Rivista di Studi Geopolitici (Italy) Fabrizio Iaccarino, ENEL (Roma) Mario Panebianco, University of Salerno Marc Pedone, “Editions Pedone” (Paris) Xie Xiao Yong, General Consul of Chinese People`s Republic in St.-Petersburg Organization committee: Tatiana Alexeeva, Dean of the Saint-Petersburg Branch of the National Research University “Higher School of Economics” Law Faculty Pierangelo Catalano, Head of Research Center “Giorgio La Pira” of the National Council of Scientific Researches of Italian Republic Fei Anling, Vice-Dean of the Law Faculty of China University of Political Science and Law, (Peking, China) Adriano Pilatti, Director of the Pontific Catholic University of Rio de Janeiro College of Law 238 Scientific committee: Vladimir Davydov, Director of the Latin America Istitute of the Academy of Sciencies of Russian Federation Paulo Borba Casella, Vice-Dean of the University of San Paulo, Law School (Brazil) Massimo Panebianco, professor of University of Rome “La Sapienza” (Italia) Sandro Skipani, Director of the Laboratory of studies of the codification and of the lawyers formation in China,University of Rome “La Sapienza” (Italy) 239 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БРИКС ASPETTI GIURIDICI DEL BRICS LEGAL ASPECTS OF BRICS 8–9 2011 Лицензия ЛР № 020593 от 07.08.1997 Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-9, т. 2; 95 3004 — научная и производственная лиетартура Подписано в печать 16.12.2011. Формат 60х84/16 Усл. печ. л. 15,0. Уч.-изд. л. 15,75. Тираж 180. Заказ ____. Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного авторами, в типографии Издательства Политехнического университета. 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29